Provvedimento 9 agosto 2010 - Bando per l'attribuzione della fascia economica superiore per il personale dell'amministrazione giudiziaria

9 agosto 2010

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III – Concorsi e Assunzioni

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all'interno delle aree, definendo le procedure e i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'individuazione dei criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;

Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia relativo al quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010 ed in particolare gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle progressioni economiche all'interno delle aree;

Visto l'articolo 65 del citato C.C.N.I. il quale prevede:

  • che “in sede di prima applicazione la partecipazione alle procedure all'interno delle aree (…) è consentita a tutto il personale del ruolo del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, in servizio al 1º gennaio 2009”;
  • che a tal fine “le parti concordano di destinare al finanziamento degli sviluppi economici all'interno delle aree, per l'anno 2009, una quota del FUA, pari ad € 75.102.405,98, destinata a consentire complessivamente n. 41.514 progressioni con decorrenza, per ciascuno, all'esito delle procedure, dal 1º gennaio 2009”;
  • che nell'ambito dei suddetti passaggi economici “la distribuzione dei posti destinati a ciascun profilo professionale, nell'ambito di ciascuna aree e fascia retributiva, è determinato dall'Amministrazione subito dopo l'inquadramento del personale nei nuovi profili professionali”;

Considerato che con diversi PP.D.G. del 3 agosto 2010 (pubblicati, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 1, sul sito dell'Amministrazione “www.giustizia.it”) il personale dell'Amministrazione Giudiziaria è stato inquadrato nei diversi profili professionali ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 15 e 16 del citato C.C.N.I. e degli allegati A e B dello stesso, così dando piena attuazione al nuovo ordinamento professionale previsto dagli articoli 5 e seguenti del citato C.C.N.L. 2006/2009;

Letta la relazione illustrativa del citato C.C.N.I., trasmessa agli organi di controllo (ed in particolare al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze) ai fini del loro vincolante parere per la sottoscrizione del medesimo contratto, nella quale è precisato che “la destinazione di una quota significativa del F.U.A. per consentire complessivamente l'attribuzione, con le procedure previste nel medesimo C.C.N.I., di n. 41.514 progressioni economiche nell'ambito dell'area, con decorrenza, per ciascuno, all'esito delle procedure, dal 1º gennaio 2009, è stata ritenuta dall'Amministrazione un giusto doveroso riconoscimento finalizzato, da un lato, a riequilibrare gli assetti interni allo stesso Ministero e, dall'altro, a premiare e stimolare in prospettiva la professionalità e l'impegno espresso da tutti a fronte di una progressiva riduzione della forza lavoro. Si precisa, in proposito, che il riconoscimento della decorrenza dal 1° gennaio 2009, contenuta nel presente C.C.N.I., è l'effetto diretto di un impegno contrattuale assunto dal Ministero della Giustizia già nell'Art. 13 dell'Ipotesi di Accordo Stralcio sottoscritto il 15 dicembre 2009”;

Letta la nota 30 luglio 2010 (prot. n. 20577) con la quale il Commissario di Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano ha rappresentato che la procedura di cui al presente bando per il personale dei ruoli locali e per quello cosiddetto ad esaurimento previsto dall'articolo 9 del D.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, in servizio in quella Provincia, rientra nella competenza del medesimo Commissario di Governo ai sensi dell'articolo 13-bis del medesimo D.P.R. 752/1976, come successivamente modificato ed integrato;

Ritenuto, pertanto, necessario dare immediata attuazione alle disposizioni di cui al citato articolo 65 C.C.N.I. avviando la procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore a n. 41.514 dipendenti dell'Amministrazione Giudiziaria, così ripartiti sulla base dei conteggi posti a fondamento delle cifre indicate nel citato articolo 65 C.C.N.I., come evidenziato nella relazione tecnica al medesimo contratto integrativo, anch'essa trasmessa, unitamente all'ipotesi di contratto, agli organi di controllo:

Area Fasce retributive Unità di personale
Area prima dalla fascia retributiva 1 alla fascia retributiva 2 n. 4.250 unità
dalla fascia retributiva 2 alla fascia retributiva 3 n. 150 unità
Area seconda dalla fascia retributiva 1 alla fascia retributiva 2 n. 7.334 unità
dalla fascia retributiva 2 alla fascia retributiva 3 n. 10.225 unità
dalla fascia retributiva 3 alla fascia retributiva 4 n. 6.943 unità
dalla fascia retributiva 4 alla fascia retributiva 5 n. 1.748 unità
Area terza dalla fascia retributiva 1 alla fascia retributiva 2 n. 7.316 unità
dalla fascia retributiva 2 alla fascia retributiva 3 n. 1.437 unità
dalla fascia retributiva 3 alla fascia retributiva 4 n. 1.828 unità
dalla fascia retributiva 4 alla fascia retributiva 5 n. 16 unità
dalla fascia retributiva 5 alla fascia retributiva 6 n. 267 unità
TOTALE n. 41.514 unità

Ritenuto pertanto necessario detrarre dai posti più sopra evidenziati quelli da riservare alla procedura per l'attribuzione della fascia economica superiore riservata al personale in servizio nella provincia di Bolzano (in tutto 196 posti così suddivisi: n. 26 posti per l'area prima, n. 78 posti per l'area seconda, n. 92 posti per l'area terza) sicché i posti riservati alla procedura riservata al restante personale del territorio nazionale sono quelli evidenziati nell'articolo 2 del presente provvedimento;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 24 del C.C.N.I. possono partecipare alla procedura di cui al presente bando tutti i dipendenti in servizio nei ruoli di questa Amministrazione alla data del 1º gennaio 2009, anche se in posizione di comando o di fuori ruolo presso altra pubblica amministrazione, mentre non vi possono partecipare i dipendenti che, alla medesima data, si trovino in stato di sospensione cautelare dal servizio o abbiano riportato nei due anni precedenti (2007/2008) una sanzione disciplinare diversa dal rimprovero verbale, dal rimprovero scritto o dalla multa nonché coloro che, nel corso della loro attività presso questo Ministero, anche in amministrazione diversa da quella giudiziaria, siano stati comunque interessati da procedimenti di sospensione cautelare dal servizio in relazione ad un procedimento penale che alla data della presentazione della domanda non si sia ancora concluso con l'assoluzione almeno in primo grado;

Rilevato, altresì, che non possono partecipare alla medesima procedura coloro i quali non siano dipendenti a tempo indeterminato dell'Amministrazione Giudiziaria, ancorché vi prestino servizio a titolo di comando o di fuori ruolo;

Rilevato che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, l'attribuzione della fascia economica superiore ha solo effetti economici e che le relative graduatorie sono finalizzate all'esclusiva attribuzione al personale avente diritto della fascia economica superiore: esse, pertanto, non hanno alcun rilievo ai fini giuridici, nel senso che il collocamento nelle stesse in posizione utile non determina per le persone interessate una modifica della posizione nel ruolo di anzianità del personale già in godimento o un differente inquadramento giuridico;

Ritenuto di prevedere, per assicurare il celere svolgimento della procedura, che le domande siano presentate in via telematica, secondo le indicazioni precisate nel dispositivo e di stabilire conseguentemente, secondo quanto disposto dall'articolo 25 comma 6 del C.C.N.I., che le domande presentate senza ricorrere alla suddetta procedura siano considerate non ricevibili e non diano luogo ad alcuna valutazione;

Ritenuto, altresì di prevedere, per il medesimo fine di celerità, che i titoli siano dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità da ogni dipendente partecipante alla procedura, con successiva verifica, eventualmente anche a campione, delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati avvertiti delle conseguenze delle dichiarazioni mendaci, ivi compresa la perdita, ai sensi dell'articolo 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, dell'eventuale beneficio attribuito;

Ritenuto di dover rinviare ad un separato provvedimento la nomina delle commissioni che dovranno procedere alla verifica dei titoli, all'attribuzione del punteggio ed alla formazione della graduatoria finale, avvalendosi della disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 30 del C.C.N.I. per il quale le graduatorie possono essere formate anche mediante procedura informatica sulla base delle domande dei dipendenti ricevute telematicamente;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

 

DISPONE

 

Art. 1
(Premessa)

  1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.


Art. 2
(Avvio della selezione per la fascia retributiva superiore. Posti disponibili)

  1. È indetta una selezione per l'attribuzione della fascia retributiva superiore al personale dell'Amministrazione Giudiziaria in servizio alla data del 1º gennaio 2009.
  2. La selezione riguarda le seguenti unità di personale:
    1. per l'area prima:
      • n. 4.226 persone attualmente inquadrate nella fascia retributiva 1 per il passaggio nella fascia retributiva 2 (profilo professionale dell'ausiliario),
      • n. 148 persone attualmente inquadrate nella fascia retributiva 2 per il passaggio nella fascia retributiva 3 (profilo professionale dell'ausiliario);
    2. per l'area seconda:
      • n. 7.296 persone attualmente inquadrate nella fascia retributiva 1 per il passaggio nella fascia retributiva 2 (profili professionali del conducente di automezzi, dell'operatore giudiziario),
      • n. 10.192 persone attualmente inquadrate nella fascia retributiva 2 per il passaggio nella fascia retributiva 3 (profili professionali dell'assistente alla vigilanza dei locali e al servizio automezzi, dell'assistente giudiziario),
      • n. 6.939 persone attualmente inquadrate nella fascia retributiva 3 per il passaggio nella fascia retributiva 4 (profili professionali dell'assistente giudiziario, del cancelliere, del contabile, dell'assistente informatico, dell'assistente linguistico, dell'ufficiale giudiziario),
      • n. 1.745 persone attualmente inquadrate nella fascia retributiva 4 per il passaggio nella fascia retributiva 5 (profili professionali del cancelliere, dell'assistente informatico, dell'ufficiale giudiziario);
    3. per l'area terza:
      • n. 7.248 persone attualmente inquadrate nella fascia retributiva 1 per il passaggio nella fascia retributiva 2 (profili professionali del funzionario giudiziario, del funzionario contabile, del funzionario informatico, del funzionario linguistico, del funzionario UNEP, del funzionario statistico, del funzionario bibliotecario),
      • n. 1.426 persone attualmente inquadrate nella fascia retributiva 2 per il passaggio nella fascia retributiva 3 (profili professionali del funzionario giudiziario, del funzionario contabile, del funzionario informatico, del funzionario UNEP),
      • n. 1.815 persone attualmente inquadrate nella fascia retributiva 3 per il passaggio nella fascia retributiva 4 (profili professionali del funzionario contabile, del funzionario informatico, del funzionario linguistico, del funzionario statistico, del funzionario dell'organizzazione, del funzionario bibliotecario, del direttore amministrativo),
      • n. 16 persone attualmente inquadrate nella fascia retributiva 4 per il passaggio nella fascia retributiva 5 (profili professionali del funzionario UNEP, del funzionario bibliotecario, del direttore amministrativo),
      • n. 267 persone attualmente inquadrate nella fascia retributiva 5 per il passaggio nella fascia retributiva 6 (profili professionali del funzionario informatico, del direttore amministrativo).
  3. I vincitori della selezione saranno inquadrati economicamente nella fascia retributiva superiore, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, con successivo atto dell'Amministrazione.


Art. 3
(Soggetti che possono partecipare alla selezione. Soggetti esclusi)

  1. Possono partecipare alla selezione esclusivamente i dipendenti dell'Amministrazione Giudiziaria in servizio alla data del 1º gennaio 2009.
  2. Non possono partecipare alla procedura di cui al presente bando:
    1. i dipendenti della pubblica amministrazione che pur prestando servizio a diverso titolo in uffici giudiziari o dell'Amministrazione Centrale alla data del 1º gennaio 2009 non siano dipendenti dell'Amministrazione Giudiziaria;
    2. i dipendenti dell'Amministrazione Giudiziaria che:
      • alla data del 1º gennaio 2009 si trovino in stato di sospensione dal servizio;
      • abbiano riportato negli anni 2007 e/o 2008 una sanzione disciplinare diversa dal rimprovero verbale, dal rimprovero scritto o dalla multa;
      • nel corso della loro attività presso questo Ministero – anche in Amministrazione diversa da quella Giudiziaria – siano stati comunque interessati da procedimenti di sospensione cautelare dal servizio in relazione ad un procedimento penale che, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di cui al presente bando, non si sia ancora concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.


Art. 4
(Termine per la presentazione delle domande. Invio delle domande esclusivamente per via telematica)

  1. Le domande di partecipazione alla selezione di cui al presente bando devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre 2010.
  2. Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica avvalendosi dell'apposita procedura prevista a tal fine.
  3. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 5, comma 3, qualora il dipendente non sia oggettivamente in condizione di presentare personalmente la domanda per via telematica, la stessa può essere inoltrata in forma cartacea, per fax o per raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio di appartenenza, in maniera tale che l’ufficio stesso la riceva almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1 (e, cioè, entro il 25 settembre 2010), insieme a tutte le informazioni necessarie ad effettuare la domanda in forma telematica. L'ufficio di appartenenza del dipendente riceve la domanda, la protocolla e provvede a trascriverla in forma telematica entro la data di scadenza di cui al comma 1. Lo stesso ufficio consegnerà al dipendente interessato la ricevuta di cui all’articolo 5, comma 7, per gli adempimenti di competenza da parte del dipendente medesimo. Di eventuali omissioni o ritardi risponderanno i funzionari competenti. Nessuna responsabilità può essere addebitata all'ufficio di appartenenza nel caso in cui le informazioni prodotte dall'interessato siano incomplete o sbagliate ovvero siano state presentate tardivamente.
  4. Non è ammessa alcuna modalità sostitutiva all'invio telematico e le domande inviate in forma cartacea direttamente al Ministero saranno dichiarate irricevibili.
  5. Tutte le comunicazioni relative alla procedura di cui al presente bando saranno effettuate esclusivamente tramite l'ufficio di appartenenza dell'interessato a mezzo posta certificata o, ove non possibile, a mezzo fax.


Art. 5
(Modalità per la presentazione delle domande in via telematica. Inizio disponibilità procedura informatica)

  1. Il personale interessato dovrà obbligatoriamente produrre domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente bando in via telematica, compilando l'apposito modulo, entro la data di scadenza del 30 settembre 2010, utilizzando la specifica applicazione rinvenibile all'indirizzo internet: http://www.giustizia.it, nella sezione intranet del sito nella quale lo stesso personale potrà accedere mediante registrazione.
  2. I dipendenti potranno accedere alla procedura informatica per il caricamento dei dati a decorrere dal 6 settembre 2010.
  3. La domanda potrà essere effettuata anche utilizzando l’accesso alla intranet di altro dipendente, facendo fede, ai fini dell’autenticazione della domanda stessa, la firma apposta in calce alla ricevuta di cui al successivo comma 6.
  4. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere completata entro la mezzanotte del giorno sopra indicato. Dopo tale data la procedura sarà automaticamente disattivata, non permettendo l'accesso e l'invio del modulo elettronico e non consentendo più, quindi, la partecipazione alla procedura di cui al presente bando.
  5. Dopo avere inserito i dati richiesti, il candidato dovrà effettuare la stampa della domanda, alla quale il sistema avrà attribuito un numero identificativo univoco, che potrà essere conservata dall'interessato come documentazione della domanda prodotta.
  6. Eventuali correzioni o integrazioni della domanda dovranno essere effettuate, nei termini indicati nei commi precedenti, esclusivamente mediante la compilazione e l'invio on-line di una nuova domanda. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, si terrà conto dell'ultima domanda presentata alla data di scadenza dei termini previsti dal bando e della relativa ricevuta rilasciata dal sistema.
  7. In occasione della stampa verrà automaticamente rilasciata una ricevuta della presentazione della domanda al sistema. Lo stesso foglio di ricevuta conterrà una “assunzione di responsabilità” della dichiarazione inviata on-line che dovrà essere datata e sottoscritta dall'interessato ed essere inviata all'Ufficio III della Direzione per il tramite dell'ufficio di appartenenza. La ricevuta di cui al presente comma dovrà essere compilata ed inviata al predetto Ufficio anche in caso di compilazione di successive domande per la correzione di errori o per integrazioni di cui al precedente comma 5.
  8. Lo schema della domanda è allegato al presente bando al fine di consentire al personale di acquisire tutte le informazioni necessarie per la redazione on-line della domanda. Alcune informazioni sono obbligatorie: il sistema informatico non consentirà l'invio di domande prive di tali informazioni.
  9. I Responsabili della gestione del personale consentono al personale in servizio di collegarsi alla intranet del Ministero per la compilazione della domanda, utilizzando la strumentazione dell'ufficio.


Art. 6
(Titoli valutabili e relativi punteggi)

  1. Ai fini della formazione della graduatoria sono valutabili i titoli previsti dall'articolo 26 del C.C.N.I., con l'attribuzione massima di 60 punti, così suddivisi:
    1. Esperienza professionale maturata (Punteggio massimo attribuibile: 30 punti):
      1. Avere svolto, nel biennio 2007/2008, attività di direzione di cancellerie/segreterie giudiziarie o di uffici NEP in strutture, la cui pianta organica, alla data del 31 dicembre 2008, preveda unità di personale amministrativo in numero superiore a 30, nei quali non sia prevista la posizione dirigenziale:
        per ogni anno di direzione, punti 4
      2. Avere svolto, nel biennio 2007/2008, attività di direzione di cancellerie/segreterie giudiziarie o di uffici NEP in strutture, la cui pianta organica, alla data del 31 dicembre 2008, preveda unità di personale amministrativo in numero superiore a 10 e inferiore o uguale a 30, nei quali non sia prevista la posizione dirigenziale:
        per ogni anno di direzione, punti 2
      3. Al di fuori dell'ipotesi di direzione di cancelleria/segreteria o di ufficio NEP, avere svolto nel biennio 2007/2008 attività in ufficio che presentava al 31 dicembre di ogni anno una scopertura superiore al 50% nel profilo professionale di appartenenza:
        per ogni anno, punti 2
      4. Avere svolto nel biennio 2007/2008 mansioni superiori, quali riconosciute da provvedimento della Direzione Generale del Personale e della Formazione ovvero da sentenza dell'Autorità Giudiziaria passata in giudicato:
        per ogni trimestre di mansioni svolte, punti 1
      5. Per ogni anno di servizio svolto fino alla data del 31 dicembre 2008, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nell'attuale profilo professionale (o nella diversa figura professionale corrispondente nel precedente ordinamento) in uffici giudiziari o in altri uffici dell'Amministrazione Giudiziaria:
        punti 0,8
      6. Per ogni anno di servizio svolto fino alla data del 31 dicembre 2008, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in diverso profilo/figura professionale dei ruoli dell'Amministrazione Giudiziaria:
        punti 0,6
      7. Per ogni anno di servizio svolto fino alla data del 31 dicembre 2008 a tempo determinato in uffici giudiziari o in altri uffici dell'Amministrazione Giudiziaria:
        punti 0,4
      8. Per ogni anno di servizio svolto fino alla data del 31 dicembre 2008 nella pubblica amministrazione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, nell'attuale o in diverso profilo professionale, non rientrante tra quello conteggiato ai sensi dei punti precedenti:
        punti 0,2

      Con riferimento alla valutazione degli anni di servizio svolto, ai fini dell’attribuzione di ciascun punteggio si sommano, preliminarmente, tutti i periodi di servizio della medesima tipologia. All’esito i periodi pari o superiori a sei mesi sono equiparati ad un anno. I periodi inferiori a sei mesi non sono conteggiati. Il part-time viene calcolato secondo la percentuale di attività lavorativa indicata nel provvedimento di concessione.

    2. Titoli di studio, culturali e professionali (Punteggio massimo attribuibile: 30 punti). Sono valutati i titoli acquisiti fino alla data del 31 dicembre 2008

      b1) Titoli di studio e culturali posseduti:

      1. titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno nel profilo professionale attualmente rivestito:
        punti 8,00
      2. titolo di studio immediatamente superiore a quello necessario per l'accesso dall'esterno nel profilo professionale attualmente rivestito, coerente con detto profilo:
        punti 4,00
      3. titolo di studio ulteriormente superiore a quello necessario per l'accesso dall'esterno nel profilo professionale attualmente rivestito, coerente con detto profilo:
        per ciascun titolo, punti 3,00
      4. titolo di studio di pari livello o di livello superiore a quello necessario per l'accesso dall'esterno nel profilo professionale attualmente rivestito, non coerente con detto profilo:
        punti 3,00
      5. idoneità conseguita in concorsi indetti dalla Pubblica Amministrazione per l’assunzione in un profilo di area superiore:
        per ciascun concorso, punti 3,00
      6. abilitazione all’esercizio professionale, abilitazione all’insegnamento, iscrizione ad albo professionale:
        per ciascun titolo, punti 2,00

      Ai fini della presente lettera b1):

      • la laurea del vecchio ordinamento è equiparata alla laurea magistrale;
      • costituisce titolo ulteriormente superiore alla laurea magistrale il diploma di specializzazione o il master di secondo livello conclusosi con un esame finale presso una università pubblica o riconosciuta nonché il dottorato di ricerca conclusosi con la tesi di dottorato;
      • costituisce titolo ulteriormente superiore alla laurea triennale il master di primo livello conclusosi con un esame finale presso una università pubblica o riconosciuta.

      Per “coerenza” con il profilo professionale di appartenenza si intende che i titoli di studio posti in valutazione devono costituire titolo per l'accesso ad un superiore profilo professionale ovvero, per i soli titoli universitari superiori alla laurea triennale (o alla laurea del vecchio ordinamento), devono costituire completamento del cursum studiorum già intrapreso, nel senso che il titolo attualmente posseduto ne costituisce il formale presupposto per l'ammissione al relativo corso.

      b2) Pubblicazioni realizzate:

      1. monografie pubblicate a stampa, di cui il dipendente sia l'unico autore:
        per ogni monografia, punti 1,00
      2. parti di monografie espressamente riconducibili al dipendente pubblicate a stampa ed articoli, di cui il dipendente sia l'unico autore, su riviste pubblicate a stampa:
        per ogni monografia o articolo, punti 0,5

      Ai fini della presente lettera b2):

      • le pubblicazioni valutabili devono avere carattere giuridico o essere coerenti con il profilo posseduto;
      • la titolarità dell'opera ovvero la sua compartecipazione è data esclusivamente dall'inserimento del nome dell'interessato nella copertina della monografia o dell'articolo, quale suo autore o coautore;
      • la compartecipazione viene valutata solo ove sia espressamente indicata la parte della monografia riconducibile all'interessato.
         
  2. Il punteggio complessivamente ottenuto per effetto della valutazione dell’esperienza professionale e dei titoli di studio, culturali e professionali come indicato al comma precedente sarà ridotto di:
    1. 10 punti per ogni pronunzia di condanna definitiva degli organi della magistratura ordinaria e/o contabile, adottata nei due anni precedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione (30 settembre 2010). Si tiene conto, quanto alle pronunce della magistratura ordinaria, delle sole condanne per delitti non colposi;
    2. 5 punti per ciascuna sanzione disciplinare del rimprovero verbale, del rimprovero scritto o della multa adottata nei due anni precedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione (30 settembre 2010).


Art. 7
(Rinvio nomina delle Commissioni. Adempimenti delle Commissioni. Formazione delle graduatorie)

  1. Per gli adempimenti previsti dalla presente procedura con successivo provvedimento saranno nominate apposite commissioni, ciascuna composta da un dirigente di seconda fascia che la presiede, da quattro componenti e da un segretario. Laddove ritenuto necessario per il numero delle domande pervenute, potranno essere nominati componenti supplenti.
  2. L'Amministrazione si avvale per la presente procedura di uno specifico programma informatico che formerà distinte graduatorie, una per ogni profilo professionale e fascia retributiva, sulla base delle sole domande pervenute telematicamente.
  3. La formazione delle graduatorie sarà realizzata automaticamente dal programma. Il lavoratore, pertanto, dovrà verificare con la massima attenzione l'esattezza dei dati inseriti nella domanda di partecipazione.
  4. Ciascuna commissione controlla le domande presentate dai dipendenti utilmente collocati nella relativa graduatoria predisposta dal sistema informatico per ottenere la fascia retributiva superiore a quella attualmente posseduta.
  5. Le graduatorie sono approvate con atto dello scrivente Direttore Generale e sono successivamente pubblicate sul sito www.giustizia.it. Della pubblicazione viene data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali.


Art. 8
(Controllo delle dichiarazioni del personale. Conseguenze delle dichiarazioni mendaci)

  1. L'Amministrazione provvederà a verificare successivamente all'attribuzione della fascia economica superiore, anche mediante controlli a campione, le dichiarazioni contenute nelle domande del personale partecipante alla presente procedura.
  2. Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000, fermo restando le conseguenze penali, civili, amministrative e disciplinari, in caso di accertata mancata corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese dal personale, ai soggetti interessati sarà revocata la fascia superiore eventualmente attribuita.


Art. 9
(Efficacia ed effetti delle graduatorie)

  1. Le graduatorie di cui all'articolo precedente cessano di avere efficacia con l'attribuzione della fascia economica superiore di cui alla presente procedura, con la decorrenza dal 1° gennaio 2009.
  2. L'inserimento in graduatoria del personale non determina effetti diversi dall'attribuzione della fascia economica superiore. In particolare non incide in alcun modo sulla posizione già posseduta dal dipendente nel ruolo generale del personale e non determina cambiamenti nella sua posizione giuridica.


Art. 10
(Personale della Provincia autonoma di Bolzano)

  1. Il personale della Provincia Autonoma di Bolzano appartenente sia ai ruoli locali sia ai ruoli ad esaurimento (c.d. ruoli “nazionali”) partecipa a specifica procedura ad esso riservata avviata dal Commissario di Governo per quella Provincia ai sensi dell'articolo 13-bis del D.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, come successivamente modificato ed integrato.

Roma, 9 agosto 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia

Visto dall'Ufficio Centrale del Bilancio l'11 agosto 2010 

1 Ai sensi della citata disposizione “a far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.

 

 


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