Circolare 1 febbraio 2010 - Colloqui ex art 18 O.P. del garante regionale dei diritti dei detenuti

1 febbraio 2010

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni


GOAP·OO46129·2010
PU.GOAP.1aOO.01/02/2010-0046129.2010


Roma,
Ai signori Provveditori Regionali
Amministrazione Penitenziaria
Loro sedi
E P c. Al sig.Vice Capo Dipartimento Vicario
Sede
Al Vice Capo del Dipartimento
Sede
Ai Signori Direttori Generali
Sede
Al signor Direttore dell'ISSPE
Sede
Ai signori Direttori degli Uffici di
diretta collaborazione del Capo
del Dipartimento
sede
 

Oggetto: colloqui ex art 18 O.P. del garante regionale dei diritti dei detenuti.

Pervengono richieste da parte di istituti penitenziari di conoscere se il garanteregionale dei diritti dei detenuti possa delegare propri collaboratori per lo svolgimentodei colloqui con i ristretti ex art 18 O.P. come recentemente novellato dalla legge 27febbraio 2009, n.14.
Premesso che con la recente novella dell'art 18 O.P. I il legislatore ha intesosolamente ampliare il novero dei soggetti con cui i detenuti possono avere colloqui oltreai familiari e terze persone senza apportarvi modifiche sostanziali , ne deriva che analogamente l'impossibilità prevista per i familiari e le terze persone di delegare altri soggetti ai colloqui, allo stesso modo deve argomentarsi nei riguardi dei garanti dei detenuti .
Ed infatti per tali ragioni si ritiene che nell'ambito dei colloqui ex art 18 O.P. non è possibile alcuna forma di delega dei soggetti legittimati o autorizzati al colloquio stesso.
Tuttavia ritengo utile richiamare i contenuti della circolare n. 3622-6072 del 21.07.09 applicativa delle legge 27.02.2009 n. 14 laddove ho ribadito che" le nuovemodalità di interazione individuate dalla legge ( quale è la previsione dell'art 18 O.P'; si aggiungono e non eliminano quelle previste dall'art 17 e 78 O.P. sinora utilizzate in assenza di più puntuali previsioni, per cui ogni revoca delle prerogative individuate da tali articoli può essere giustificata solamente da specifiche motivazioni che facciano riferimento ad elementi concreh· obiettivamente valutabili " .
Ritengo altrettanto opportuno richiamare inoltre quanto disposto nella circolare del 21.07.09 dove ho chiarito che" il limite numerico dei colloqui si riferisce alla sola nuova disposizione di legge, ma non infici le possibilità di incontro che gli artt 17 e 78G.P.forniscono già ai garanti; in tale veste, infatti, il garante ha possibilità di incontro con il detenuto, senza che questo limiti le opportunità di colloquio con i familiari" .
Appare dunque di tutta evidenza che qualora i collaboratori del garante si avvalgano delle modalità di cui agli artt. 17 e 78 O.P. fruiranno delle stesse prerogative riconosciute al garante, purchè la loro collaborazione sia di natura stabile ed organica e non meramente  ccasionale , atteso che in tali circostanze ai collaboratori possa  riconoscersi , in materia di colloqui con i detenuti , il medesimo trattamento.riconosciuto al garante.

IL  CAPO DEL DIPARTIMENTO