Linee di indirizzo 22 luglio 2010 - Situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari

22 luglio 2010

Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento

GDAP-0311194-2010, del 22/07/2010

Situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari: linee di indirizzo per le direzioni degli Uffici di esecuzione penale esterna e degli istituti

A completamento delle iniziative di indirizzo e di governo, finalizzate a gestire al meglio la condizione di sovraffollamento degli istituti, concluse dalle riunioni che ho tenuto con i Provveditori, con i Direttori degli Uffici di esecuzione penale esterna presso i provveditorati e con i Direttori degli Istituti di pena, ritengo necessario diramare linee di indirizzo che offrano, su tutto il territorio nazionale, una armonica cornice operativa di riferimento per affrontare la situazione.
Allo stato è, infatti, obiettivo prioritario indirizzare lo sforzo operativo di tutte le articolazione territoriali al fine di concorrere alla gestione più efficace possibile delle urgenze cui, in questa fase, deve far fronte l’Amministrazione.
È, pertanto, necessario che gli uffici locali e gli istituti, nell’espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, rivolgano un’attenzione privilegiata da un lato all’attività di osservazione e trattamento dei detenuti, in particolare per il sostegno nelle situazioni di crisi ed il supporto per il ristabilimento dei rapporti familiari, dall’altro lato al compimento, di comune concerto, di tutti gli adempimenti preliminari necessari a consentire la più celere attuazione della legge sull’ammissione alla detenzione domiciliare per le pene non superiori ad un anno, nel momento in cui sarà approvata dal Parlamento.
Tanto premesso, nelle more di tale approvazione, si ritiene necessario fornire indicazioni al fine di indirizzare l’azione operativa delle articolazioni territoriali dell’Amministrazione nella direzione di una tempestiva applicazione della normativa in argomento. Pertanto, le direzioni degli uffici locali e degli istituti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, vorranno adottare le seguenti procedure.

Disposizioni operative

1. Attenzione alla popolazione detenuta

Si raccomanda di porre attenzione prioritaria alle situazioni di particolare crisi o interruzione dei rapporti familiari, assicurando che siano effettuati con tempestività i colloqui necessari ed attivati gli interventi per attenuare lo stato di disagio e di ansia che, con ogni evidenza, può generare o accentuare un clima di tensione negli istituti.
Si richiama, al riguardo, l’importanza che le direzioni degli istituti e degli uffici locali, in coerenza con quanto disposto dall’ordinamento penitenziario (DPR 230/2000, art. 3 e 4, comma 2), definiscano congiuntamente le modalità più efficaci per realizzare gli obiettivi sopra indicati e garantire la continuità e la tempestività degli interventi in favore dei detenuti che manifestino condizioni personali particolarmente critiche.
Si richiamano, altresì, le disposizioni già impartite con le lettere circolari n. 17764/10, “Nuovi interventi per ridurre il disagio derivante dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire i fenomeni auto aggressivi”, e n. 457832/09 “Trattamento penitenziario e genitorialità -percorso e permanenza in carcere facilitati per il bambino che deve incontrare il genitore detenuto”.
Al fine di evitare l’inoltro di richieste per problematiche che non necessitino dell’intervento di servizio sociale, ma che possono essere direttamente, e più tempestivamente, definite dal personale dell’istituto, le direzioni degli istituti provvederanno affinché le aree pedagogiche effettuino un adeguato filtro delle richieste di colloquio con l’assistente sociale.


Le direzioni degli Uepe e degli istituti:

  • assicureranno, anche attraverso un’accorta programmazione delle ferie del personale, un’adeguata presenza di operatori per tutta la stagione estiva, in modo da garantire la funzionalità dei servizi;
  •  garantiranno momenti di incontro e colloquio degli operatori con i detenuti, attivando, laddove necessario, gli interventi di supporto degli enti locali e del volontariato;

Le direzioni degli Uepe:

  • disporranno che gli assistenti sociali che accedono negli istituti, se le circostanze lo chiedessero, effettuino sollecitamente gli interventi per tutte le situazioni che siano segnalate come bisognose di immediata presa in carico, derogando alle ordinarie procedure di formale richiesta di “collaborazione al trattamento” o di “assistenza familiare”; in tali casi, infatti, la priorità deve essere data all’esigenza di tempestivo intervento per concorrere a ridurre la situazione di crisi, mentre si potrà procedere successivamente, laddove necessario, agli adempimenti amministrativi relativi all’assegnazione dell’incarico e all’apertura del fascicolo;
  • daranno la priorità, nell’ambito degli interventi programmati per i detenuti sottoposti ad osservazione scientifica della personalità, a quelli di sostengo e di mediazione del quadro familiare per quei detenuti che versino in condizioni di particolare disagio.

2. Predisposizione elenchi dei potenziali fruitori della detenzione domiciliare per pene non superiori ad un anno

Al fine di poter procedere con tempestività, non appena sia approvata la legge, all’applicazione della misura indicata a tutti i detenuti che si trovino nelle condizioni di fruirne, le direzioni degli istituti provvederanno a che siano avviati i seguenti adempimenti:

a. gli uffici matricola degli istituti cureranno la compilazione degli elenchi dei detenuti definitivi con pena da eseguire, anche se costituente parte residua, non superiore a dodici mesi, e che non rientrino nei casi di inapplicazione della misura previsti dalla legge (art. 5 del ddl).
Tale elenco, aggiornato periodicamente per tutto il periodo transitorio di applicazione della misura, verrà fornito all’area pedagogica dell’istituto per gli adempimenti di seguito disposti;

b. l’area pedagogica, sulla base dell’elenco fornito dall’ufficio matricola, verificherà la presenza di relazioni di sintesi aggiornate che forniscano, in particolare in ordine all’effettività del domicilio, le notizie da produrre per la valutazione del magistrato di sorveglianza;

c. In assenza della relazione di sintesi, l’area pedagogica produrrà aggiornata relazione comportamentale.

Al termine dei passaggi sopra delineati, la direzione dell’istituto, qualora disponga delle informazioni necessarie (domicilio o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza dove eseguire la detenzione domiciliare), compilerà una scheda informativa per ciascun detenuto (vedasi allegato), che sarà trasmessa al magistrato di sorveglianza per la relativa decisione.

Laddove, invece, in mancanza di informazioni in ordine all’effettività del domicilio, risulti necessario procedere ad ulteriori accertamenti, trasmetterà alla direzione dell’ufficio di esecuzione penale esterna la richiesta di accertamento corredandola con le informazioni relative a:

  1. posizione giuridica (titolo del reato e fine pena);
  2. domicilio dichiarato o, in mancanza, altri luoghi di riferimento per la sistemazione alloggiativa;
  3. familiari o altre persone di riferimento all’esterno;
  4. eventuale attività di lavoro dichiarata;
  5. ogni altra informazione in possesso, utile a favorire la speditezza degli accertamenti richiesti (recapiti telefonici, associazioni di volontariato di riferimento, eventuale condizione di dipendenza patologica, persone con le quali effettuano colloqui, luoghi di fruizione di eventuali permessi premio, età).

Considerato che negli istituti sono presenti detenuti provenienti anche da province e regioni diverse, si ritiene che l’esigenza prioritaria di concludere nel più breve tempo possibile la fase istruttoria consigli di utilizzare una procedura semplificata per l’acquisizione delle informazioni dagli uffici locali dei territori di domicilio dei detenuti.

Pertanto, nel procedimento per accertare l’esistenza del domicilio o di una idonea collocazione esterna ai sensi della presente circolare, sarà adottata, in deroga alle disposizioni vigenti che restano valide per l’ordinaria attività di osservazione e trattamento, la seguente procedura semplificata:

I. gli istituti Invieranno la richiesta di accertamento direttamente all’ufficio locale competente per il territorio nel quale si trova il domicilio indicato informando, per conoscenza, l’ufficio locale al quale è collegato;

II. gli uffici locali competenti per il luogo di domicilio del condannato trasmetteranno il verbale di accertamento dell’idoneità del domicilio corredandolo di tutte le altre informazioni che ritengono necessarie direttamente all’Istituto richiedente e, per conoscenza, all’ufficio locale cui l’istituto è collegato.

Le direzioni degli uffici locali tratteranno con carattere di priorità tutte le richieste di accertamento ricevute ai sensi della presente circolare, disponendo che esse siano assunte a protocollo, assegnate e consegnate agli assistenti sociali incaricati del procedimento nella stessa giornata di arrivo.
Ugualmente disporranno che gli assistenti sociali svolgano gli accertamenti con priorità e con procedura semplificata rispetto agli altri incarichi in corso, salvo che per interventi di urgenza formalmente disposti dalla direzione.

Al fine di consentire la fruizione della misura in argomento anche ai detenuti che, per condizione soggettiva di svantaggio, non dispongono di un domicilio effettivo (soggetti senza fissa dimora, privi di riferimenti familiari, extracomunitari senza abitazione, età), le direzioni degli uffici locali attiveranno senza indugio le reti territoriali secondarie, avviando immediati contatti con gli Enti locali, le associazioni del volontariato e del privato sociale - si pensi alla Caritas diocesana, alle reti delle comunità di accoglienza, alle associazioni aderenti alla Conferenza Nazionale del Volontariato nella Giustizia - per definire, congiuntamente alle direzioni degli istituti, le possibilità di collocazione alloggiala delle persone in argomento.

I Signori Provveditori, anche in considerazione delle indicazioni contenute nelle più recenti circolari, vorranno favorire, avvalendosi degli uffici di esecuzione penale esterna e del trattamento intramurario presso provveditorati, idonee iniziative di impulso, indirizzo e coordinamento in sede regionale, propedeutiche ad assicurare le finalità del provvedimento legislativo, assumendo ogni iniziativa utile di raccordo con i Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza.
Si confida nell’impegno e nella fattiva collaborazione delle Signorie Loro.
Si assicuri adempimento.


Il Capo del Dipartimento
Franco Ionta

 

All’Ufficio di Sorveglianza di ____________________
e p.c. All’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di _________________

Esecuzione presso il domicilio della pena detentiva non superiore ad un anno.

Detenuto:
Nome_________________________________________________________________
Cognome______________________________________________________________
Nato a______________________________________________il_________________
attualmente ristretto nella Casa______________________
condannato con sentenza emessa da___________________
il_________________alla pena di________________________per il reato di___________;
con condanna definitiva come da provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di
______________e con residuo pena ____________________________________________,
considerati anche giorni ____________ di liberazione anticipata, già concessi.
Si precisa che il soggetto non si trova in alcuna delle condizioni ostative previste per la concessione
della misura de quo.
Si allega relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione e verbale di accertamento dell’idoneità del domicilio presso il quale eseguire la misura, precisando che presso il domicilio indicato:
a) abitano __________________________________________
b) il detenuto ha/non ha già fruito nello stesso luogo di permessi premio;
e) che con i congiunti coabitanti ha effettuato regolari colloqui durante la detenzione.
Si precisa, altresì, che l’interessato è tossicodipendente ed è sottoposto (o e in fase di predisposizione) a programma di recupero, come si evince dalla documentazione prevista dall’art. 94, e. I del D.P.R. 309/90 e che la pena potrà essere eseguita presso
Per la predisposizione delle prescrizioni si segnala:
1) che l’interessato è in cura presso _______________________  e che, pertanto dovrà essere autorizzato a recarvisi periodicamente per l’effettuazione dei colloqui;
2) che in caso di ammissione dovrà essere autorizzato a recarsi al lavoro __________________
3) ___________________________________
Agli Uffici di esecuzione penale esterna in indirizzo tanto si comunica per opportuna conoscenza.

Il Direttore dell’Istituto