Circolare 6 agosto 2019 - DOG - MINISTERO - Congedo retribuito per l’assistenza a familiari affetti da handicap grave per un periodo massimo di due anni ai sensi dell’art. 42 c5 del d.lgs. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

6 agosto 2019

prot. m_dg_DOG.07/08/2019.0149068.U

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Direzione Generale del Personale e della Formazione
UFFICIO IV – Reparto Aspettative

 

 

Al Gabinetto dell’On. Ministro
Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato
On. Vittorio Ferraresi
Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato
On. Jacopo Morrone
All’Ufficio Legislativo
All’Ispettorato Generale
Alla Segreteria del Ministro
All’Ufficio per il coordinamento dell’attività internazionale
All’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance
Al Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Al Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del personale
e dei servizi
Alla Direzione Generale per il coordinamento delle
politiche di coesione
Alla Direzione Generale dei Magistrati
Alla Direzione Generale delle Risorse Materiali
e delle Tecnologie
Alla Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Automatizzati
Alla Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità
Alla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa
Alla Direzione Generale Gestione e Manutenzione degli Edifici
Giudiziari di Napoli
Agli Uffici I, II, III, IV e V della Direzione Generale del Personale
e della Formazione
All’Ufficio Stampa e informazione


OGGETTO: Congedo retribuito per l’assistenza a familiari affetti da handicap grave per un periodo massimo di due anni ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Con sentenza n. 232 del 7 dicembre 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 dicembre 2018 n. 49) la Corte Costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art.42, comma 5 del decreto legislativo 26.03.2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art.15 della legge 8.03.2000 n.53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge”.

Pertanto la Corte Costituzionale - che con le note sentenze n. 233/2005, n. 258/2007, n. 19/2009 e 203/2013 (già recepite nel testo attualmente vigente della norma in oggetto) aveva esteso il beneficio in parola, in presenza di determinate condizioni, rispettivamente ai fratelli e alle sorelle, in via prioritaria al coniuge convivente, ai genitori anche adottivi e ai parenti ed affini entro il terzo grado – ha ulteriormente ampliato la platea dei soggetti legittimati a fruire dell’istituto de quo.

Ed invero, sulla base del principio sopra esposto, beneficiario del congedo in argomento può essere anche il figlio che al momento della presentazione della domanda volta ad ottenere il beneficio ancora non conviva con il genitore disabile ma che provveda ad istaurare detta convivenza entro l’inizio del periodo di congedo e a conservarla durante tutta la durata dello stesso; ciò nel caso in cui siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti: il coniuge convivente, entrambi i genitori anche adottivi, i figli conviventi, i fratelli e le sorelle conviventi i parenti o affini entro il terzo grado conviventi.

Ciò posto, alla luce di questo ulteriore ampliamento della platea dei soggetti legittimati a godere delle agevolazioni di che trattasi, si ritiene opportuno, ai fini della semplificazione e dello snellimento dell’azione amministrativa eliminare alcuni passaggi che appesantiscono la procedura e sono superflui, conservando invece ogni incombente che garantisca l’applicazione uniforme del beneficio e la corretta fruibilità dello stesso per coloro che risultino effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla norma de qua.

Pertanto, su impulso e d’intesa con l’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero e tenuto, altresì conto della modalità di gestione del congedo retribuito in parola da parte della generalità degli altri Ministeri (Amministrazioni Centrali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del  Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale civile, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali con riferimento ai relativi enti periferici) si invitano gli Uffici di appartenenza dei dipendenti interessati a voler seguire a decorrere dal 1° settembre 2019 le seguenti indicazioni in merito alla procedura di concessione dei benefici di cui al citato art. 42 comma 5.

La nuova procedura consentirà una semplificazione dell’iter in parola non richiedendo ulteriori trasmissioni di atti a questo Ministero da parte degli Uffici di appartenenza fatta eccezione che per la domanda iniziale del dipendente e la comunicazione della causa di cessazione definitiva (non delle cause di sospensione o interruzione) del beneficio (raggiungimento del limite massimo dei due anni o decesso del congiunto disabile).

Con riferimento alle istanze volte ad ottenere il riconoscimento del diritto alla fruizione del congedo retribuito ex art 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001 (sia di coloro che presentano richiesta per la prima volta sia di coloro che hanno già fruito in passato del beneficio e chiedono altri giorni di congedo non avendo raggiunto il limite massimo dei due anni di fruizione dell’agevolazione) che perverranno al Ministero a far data dal 1° settembre 2019, questa Direzione Generale emetterà il provvedimento generale di riconoscimento di tale diritto, previa verifica dei presupposti normativi.

Una volta che sia stata accolta la domanda da parte di questa Amministrazione ed emesso il relativo provvedimento, i periodi di congedo fruiti da ciascun dipendente (periodi interi o in modalità frazionata) verranno comunicati alle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato direttamente dagli Uffici di appartenenza del dipendente medesimo, tramite nota di cui si allega un esempio (allegato 1).

Gli uffici di appartenenza  nel mese di gennaio di ogni anno forniranno unicamente uno schema riassuntivo delle assenze, ovvero il numero complessivo di giorni di congedo fruiti da ciascun dipendente nel corso dell’anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre), secondo il form allegato (allegato 2).

L’interessato è tenuto a certificare attraverso idonea documentazione ovvero attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 la sussistenza delle condizioni che legittimano la fruizione delle agevolazioni. In proposito si rammenta che, secondo quanto previsto dall’art. 76 del predetto DPR: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (…) nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Le istanze volte ad ottenere il nulla osta alla concessione del congedo in parola dovranno essere inoltrate a questa Amministrazione centrale unicamente mediante l’allegato modulo che dovrà essere compilato in ogni sua parte e corredato dalla documentazione necessaria in esso indicata (allegato 3). I moduli saranno disponibili anche sul sito del Ministero della Giustizia al link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg 2 4 3.page.

Il dipendente dovrà comunicare tempestivamente il mutamento o la cessazione della situazione di fatto o di diritto che comporta il venir meno della titolarità dei benefici e dovrà aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell’istanza quando ciò si renda necessario e, in ogni caso, ogni sei mesi.

Allorché vengano meno i presupposti per la concessione del beneficio a causa del raggiungimento del limite massimo dei due anni o del decesso del congiunto disabile, l’Ufficio di appartenenza dovrà notiziare questa Direzione Generale.

Si rinvia, in ogni caso, per specifiche istruzioni relative alla tematica del beneficio ex art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001 alle Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010 e n. 1 del 3 febbraio 2012 istruzioni, peraltro, già in linea di massima conosciute dagli Uffici anche in relazione alla circostanza che vari aspetti del congedo in questione sono in comune con il godimento dei 3 giorni di permesso mensile ai sensi dell’art. 33, comma 3 della legge 104/1992.

L’Ufficio IV di questa Direzione Generale rimane a disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni anche in ordine ai dati relativi ai periodi di congedo già fruiti dai dipendenti.

  • Sara Mattei risponde a quesiti dalle ore 11 alle ore 13 allo 06 68852916

Roma, 6 agosto 2019

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi