Circolare 8 luglio 2010 - Sovraffollamento, stagione estiva e condizioni di vita nelle carceri

8 luglio 2010

GDAP-0290895-2010
PU-GDAP-1a00-08/07/2010-0290895-2010

Ai Sigg. Provveditori Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria

Oggetto: Ulteriori iniziative per fronteggiare il sovraffollamento e la stagione estiva e garantire adeguate condizioni di vita per la popolazione detenuta. Sezioni per detenuti prossimi alla dimissione.

Al fine di fronteggiare le criticità legate al sovraffollamento e assicurare adeguate condizioni di vivibilità all’interno delle sezioni detentive, si chiede la collaborazione delle SS.LL. affinché sia richiamata l’attenzione delle direzioni degli istituti penitenziari sulle disposizioni impartite con la circolare n. 3620/6070 del 6 luglio 2009, adoperandosi per ogni possibile e utile intervento a tutela della salute e della vita delle persone detenute e internate.

In particolare, nell’intento di realizzare una migliore gestione degli spazi detentivi e di garantire un’adeguata collocazione dei detenuti ai quali rimane un breve periodo di tempo per il termine della pena, si chiede alle SS.LL. di voler individuare nell’ambito degli istituti del distretto di competenza, una o più sezioni detentive da destinare ai detenuti prossimi alla liberazione e comunque con un residuo pena non superiore ad un anno. Nel limite del residuo pena indicato, potranno essere assegnati alle istituende sezioni i detenuti comuni che abbiano dimostrato una adesione responsabile al programma di trattamento e sempre che non sussistano cause ostative quali:

  • condanna per i reati di cui all’art. 4 bis O.P.;
  • sottoposizione al regime di sorveglianza particolare ex art. 14 bis O.P.;
  • presenza di precedenti disciplinari;
  • presenza di patologie psichiatriche;
  • precarie condizioni di salute che richiedano assistenza e cure mediche particolari.

Le sezioni “dimittendi” così individuate saranno caratterizzate da un regime penitenziario che favorisca quanto più possibile la permanenza al di fuori delle camere detentive durante la giornata. In considerazione di quanto previsto dall’art. 88 D.P.R. 230/2000, al fine di assicurare il particolare programma di trattamento che tenga conto dei problemi specifici e delle esigenze connesse al rientro nella società, saranno incentivate le iniziative trattamentali tese a promuovere un concreto reinserimento nella comunità; saranno favoriti i momenti di incontro con i familiari, da svolgersi anche negli spazi aperti, autorizzando colloqui aggiuntivi nei limiti consentiti dall’ordinamento penitenziario; saranno sollecitati la presenza del volontariato e il contatto con la comunità esterna; saranno assicurati, per quanto possibile, anche a turnazione e tenuto conto della data di scarcerazione, periodi di attività lavorativa al fine di fornire agli interessati un minimo di disponibilità economica utile al momento della dimissione.

Le SS.LL. vorranno impartire le necessarie direttive e indicazioni agli istituti penitenziari per l’istituzione delle sezioni in oggetto, assicurando ogni necessario sostegno e supporto per le diverse iniziative che saranno intraprese dalle direzioni.

Nel solco, inoltre, delle disposizioni di recente impartite con la lettera circolare n. 0177644 del 26.04.2010, per ridurre il disagio derivante dallo stato di detenzione e per prevenire i fenomeni autoaggressivi, e con particolare riferimento al punto relativo al mantenimento dei contatti con la famiglia, si ritiene necessario evidenziare la discordanza rilevata nelle procedure di autorizzazione ai colloqui con i familiari allorquando il detenuto in stato di custodia cautelare sia raggiunto da sentenza di condanna di primo grado. Accade di sovente che in tale fase i colloqui con i familiari - già autorizzati dalla competente autorità giudiziaria - si interrompano per un lasso di tempo più o meno lungo - o nelle peggiore delle ipotesi si interrompano del tutto - in attesa che le direzioni degli istituti riassumano le informazioni necessarie a verificare l’effettivo stato di parentela e di coniugio e/o di convivenza. Proprio in considerazione dell’importante sostegno morale e psicologico che deriva al ristretto dai contatti con i familiari, si ritiene che le persone già autorizzate ai colloqui dalla competente autorità giudiziaria nella fase precedente alla sentenza di condanna di primo grado, possano continuare a fruirne nelle more degli accertamenti richiesti dalle direzioni. L’autorizzazione sarà immediatamente revocata qualora gli accertamenti disposti diano esito negativo.

Con l’occasione si chiede, infine, alle SS.LL. di far conoscere quale sia lo stato di attuazione dell’adeguamento alle prescrizioni previste dall’art. 37 comma 5 D.P.R. 230/2000, in ordine alla eventuale presenza di mezzi divisori nei locali destinati ai colloqui con i familiari, indicando nel caso le ragioni per le quali non si sia ancora provveduto alla loro rimozione.

Nel confidare nella preziosa e consueta collaborazione delle SS.LL., si resta in attesa di un sollecito riscontro entro il 15 luglio 2010.

Il Direttore Generale
Sebastiano Ardita