Circolare 24 marzo 2017 - Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico

24 marzo 2017

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

 

Con nota n. prot. …. del 27 dicembre 2016, codesta corte di appello ha trasmesso il quesito formulato dal cancelliere responsabile della cancelleria iscrizione cause a ruolo civile del Tribunale di Messina volto a verificare se, a fronte della risposta a quesito fornita da questa Direzione generale alla corte di appello di … , sia stata modificata la circolare emanata in data 23 ottobre 2015 in tema di adempimenti di cancelleria relativi al processo civile telematico.

In particolare si chiede se l’implementazione del sistema SICID, che consente di inserire l’identificativo del contrassegno con il quale viene pagato il contributo unificato e l’importo forfettario per le notifiche a richiesta dell’ufficio, faccia venire meno, per l’avvocato, l’obbligo di depositare in cancelleria l’originale della marca medesima.

Per fornire risposta al quesito in esame preme compiere alcune necessarie premesse.

Questa Direzione generale, con la nota prot. .. del 21.11.2016, sopra richiamata aveva ritenuto, previa consultazione della competente Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, condivisibile la prassi adottata dalla Corte di appello di … in base alla quale “le cancellerie provvedono scrupolosamente all’annullamento di tutte le marche apposte nella nota di iscrizione  quando vi è pagamento del contributo unificato, inserendo il numero identificativo della marca nel SICID, qualora non vi abbia provveduto l’avvocato, e il sistema (SICID), nel caso in cui si provi ad inserire il numero di un contributo già annotato, evidenzia l’impossibilità di farlo in quanto già annullato”

La Direzione generale dei sistemi informativi ha infatti garantito che:

  1. “gli identificativi delle marche uscite presso un ufficio giudiziario vengono memorizzati in un database unico nazionale e il controllo sulla possibilità di utilizzare una marca viene eseguito verificando l’eventuale presenza della marca su tale database. Se l’identificativo della marca è registrato sul database significa che qualche ufficio, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, ha già utilizzato tale marca: questo permette di individuare l’eventuale tentativo di riutilizzo della marca. Pertanto, il controllo sull’utilizzo di una marca viene eseguito su tutti gli uffici del territorio nazionale, quindi anche al difuori del singolo Distretto”;
  2. “gli applicativi SICID e SIECIC condividono, per la registrazione delle marche, la stessa base dati unica nazionale”;
  3. gli applicativi permettono di registrare le marche, pagate a qualsiasi titolo, durante lo scarico di uno qualsiasi degli eventi previsti dai sistemi di gestione dei registri (anche annotazione)”.

La Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, dunque, ha fornito esaustive assicurazioni sulle attuali funzionalità degli applicativi utilizzati per il processo civile telematico, che consentono “di registrare” – e quindi di rendere non riutilizzabili – “le marche, pagate a qualsiasi titolo” (sia di contributo unificato che di importo forfettario), con valenza su tutto il territorio nazionale, precisando, inoltre che gli applicativi SICID e SIECIC condividono la stessa base dati unica nazionale.

Tuttavia, la mancata attuazione del processo civile telematico presso gli uffici del giudice di pace e la considerazione che, in astratto, il contrassegno relativo al contributo unificato o all’importo forfettario, ove non fisicamente annullato, potrebbe essere riutilizzato per l’iscrizione di un procedimento dinanzi ad altre giurisdizioni (ad es. amministrativa o tributaria), induce questa Direzione generale – in via prudenziale e in attesa degli ulteriori sviluppi dei sistemi informatici in uso agli uffici giudiziari – a confermare, allo stato, le modalità operative indicate al punto 14 della circolare del 23 ottobre 2015, testo consolidato, in tema di adempimenti di cancelleria relativi al processo civile telematico.

Di conseguenza, la cancelleria dovrà invitare “il procuratore della parte, che abbia assolto il contributo unificato mediante acquisto dell’apposita marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l’ufficio giudiziario in modo da consentirne l’annullamento. Qualora, poi, la parte intenda evitare qualsiasi accesso agli uffici giudiziari, profittando in pieno dei vantaggi derivanti dall’informatizzazione del procedimento, potrà valersi delle ulteriori modalità di assolvimento del contributo unificato previste dalla legge (pagamento telematico, versamento su C/C postale, modello F23”.

Roma, 24 marzo 2017

IL DIRETTORE GENERALE
Michele Forziati