Decreto 16 aprile 2010 - Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni di riciclaggio

16 aprile 2010

Determinazione degli indicatori di  anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili

(pubblicato nella G.U. n. 101 del 3-5-2010 - Serie Generale ) 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante  disposizioni  per l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia alle Comunitaàeuropee - legge comunitaria 2005, e in particolare gli articoli 21 e 22; 
 
Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante attuazione  della  direttiva 2005/60/CE  concernente  la  prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi di attività criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo  nonchè della direttiva 2006/70/CE  che  ne  reca  misure  di  esecuzione,  e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto, in particolare, l'art. 41, comma 2, lettera b) del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in  base  al  quale  il Ministro della giustizia, su  proposta  dell'Unità  di  informazione finanziaria, sentiti gli ordini professionali, emana, con decreto, indicatori di anomalia al fine di agevolare  l'individuazione  di operazioni sospette da parte  dei  soggetti  di  cui  all'art.  12  e all'art. 13, comma 1, lettera b) dello stesso decreto; 

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure di natura patrimoniale per  prevenire,  contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60; 

Udito il Comitato di sicurezza finanziaria nella  riunione  del  23 marzo 2010;

Su proposta della Unità di informazione finanziaria; 

Sentiti gli ordini professionali;

Decreta:
 
Art. 1  
Definizioni 

  1. Nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 si  intendono per:

  1. «finanziamento del terrorismo»: in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007,  n. 109, «qualsiasi attività diretta, con  qualsiasi  mezzo,  alla  raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al  deposito,  alla  custodia  o all'erogazione di fondi o di risorse economiche,  in  qualunque  modo realizzati, destinati a essere, in tutto o in  parte,  utilizzati  al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o  in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti  con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle  risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti»; 
  2. «operazione»: in conformità con l'art. 1, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 21 novembre  2007,  n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, «la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui  all'art. 12 un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo  della  situazione  giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale»; 
  3. «Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi della Comunità europea»: gli  Stati  extracomunitari  che  non impongono obblighi equivalenti a quelli  previsti  dalla direttiva 2005/60/CE  e che  on  sono  indicati  nel  decreto   del Ministero dell'economia e delle finanze  del  12  agosto  2008,  come successivamente integrato o modificato;
  4. «riciclaggio»: in conformità con l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni  e integrazioni,  «le  seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

    1. la  conversione  o  il  trasferimento  di  beni,  effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa  o da una partecipazione a tale attività, allo  scopo  di  occultare  o dissimulare  l'origine  illecita  dei  beni  medesimi  o  di  aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
    2. l'occultamento  o  la  dissimulazione  della  reale  natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che  tali beni provengono da un'attività criminosa o da una  partecipazione  a tale attività;
    3. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni  essendo a  conoscenza,  al  momento  della  loro  ricezione,  che  tali  beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione  a  tale attività;
    4. la partecipazione a uno  degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo  di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione»;
       
  5. «UIF»:  l'Unità di informazione finanziaria, cioè  la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Art. 2  
Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto è rivolto ai seguenti soggetti:

    1. i soggetti iscritti nell'albo  dei  dottori  commercialisti  e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro; 
    2. ogni altro soggetto che rende i servizi  forniti da periti, consulenti e altri soggetti che  svolgono  in  maniera  professionale anche nei confronti dei propri associati o iscritti,  attività  in materia di contabilità  e  tributi,  ivi  compresi  associazioni  di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;       
    3. i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei  propri clienti,  compiono  qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria  o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

      1. il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
      2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
      3. l'apertura o la  gestione  di  conti  bancari,  libretti  di deposito e conti di titoli;
      4. l'organizzazione degli apporti necessari alla  costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
      5. la  costituzione,  la  gestione  o   l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
         
    4. i prestatori  di  servizi  relativi  a  società  e  trust  ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c); 
    5. i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. 
       
  2. I componenti degli organi di controllo,  comunque denominati, fermo restando il rispetto del disposto di cui all'art.  52  del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  sono  sonerati  agli obblighi di cui al presente decreto. 
  3. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'art. 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c)  del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente  o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della  posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di  difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o  in relazione  a  tale  procedimento,    compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un  procedimento,  ove  tali informazioni siano ricevute o  ottenute  prima,  durante  o  dopo  il procedimento stesso. 
  4. I soggetti di cui al comma 1 sono indicati nel presente  decreto e nei relativi allegati 1 e 2 con il termine di «professionisti».

Art. 3  
Indicatori di anomalia

  1. Al  fine  di   agevolare   l'attività di valutazione dei professionisti in ordine agli eventuali profili  di sospetto delle operazioni di riciclaggio  o  di  finanziamento  del  terrorismo,  si forniscono  nell'allegato  1 al  presente  decreto   indicatori   di anomalia. 
  2. Gli indicatori di anomalia sono volti a  ridurre  i  margini  di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali  e sono  improntati  all'esigenza  di  contribuire  al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo  adempimento  degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. 
  3. L'elencazione degli indicatori  di  anomalia  non  è  esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità  di svolgimento delle operazioni di riciclaggio o  di  finanziamento  del terrorismo. 
  4. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti  della clientela ad uno o più degli indicatori previsti nell'allegato 1  al presente  decreto  può  non  essere  sufficiente  ad  escludere  che l'operazione sia sospetta. I professionisti valutano pertanto con  la massima  attenzione   ulteriori   comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto. 
  5. La mera ricorrenza di operazioni o  comportamenti  descritti  in uno  o  più  indicatori di anomalia  non  è motivo  di  per sè sufficiente per l'individuazione e la  segnalazione di operazioni sospette,  per le  quali  è  necessario  valutare  in  concreto  la rilevanza dei comportamenti della clientela. 
  6. Per favorire la lettura  e  la  comprensione  degli  indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono. 
  7. I  professionisti  si  avvalgono  degli   indicatori   previsti nell'allegato  1, che  attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, al fine di effettuare, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, una valutazione complessiva  sulla natura dell'operazione. 
  8. I  professionisti  utilizzano  gli  indicatori  quale  strumento operativo per  la  valutazione  della  sussistenza  di  un'operazione sospetta, selezionando quelli  rilevanti  alla  luce  della  concreta attività prestata. 
  9. Al  fine  di  rilevare  operazioni  sospette  i  professionisti utilizzano altresì gli schemi e modelli di  anomalia  emanati  dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Art. 4
Obbligo di segnalazioni di operazioni sospette

  1. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette i professionisti hanno  riguardo  ai  principi  e alle indicazioni  generali  contenute  nell'allegato  2  al  presente decreto. 
  2. La segnalazione deve  contenere  i  dati,  le  informazioni,  la descrizione delle operazioni ed i motivi  del  sospetto  che  saranno indicate con provvedimento emanato dalla UIF ai sensi  dell'art.  6, comma 6, lettera e-bis del decreto legislativo 21 novembre  2007,  n. 231, e successive modificazioni.

Roma, 16 aprile 2010

Il Ministro: Alfano