Circolare 30 marzo 2010 - Articolo 2, comma 211, legge finanziaria per l’anno 2010 (legge n. 196/09) - Spese di giustizia per l’intercettazione di conversazioni e comunicazioni
30 marzo 2010
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I
Prot. m_dg.DAG.31/03/2010.0047730.U
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Loro sedi
Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica
Loro sedi
Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali
Presso i cui uffici operano funzionari delegati per le spese di giustizia
Ai Sigg. Procuratori della Repubblica
Presso i cui uffici operano funzionari delegati per le spese di giustizia
e p.c.,
Al Sig. Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi
sede
Al Sig. Capo Dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia
Roma
Come noto, con l’articolo 2, comma 211, della legge finanziaria per l’anno 2010 (legge n. 191/09), il comma 4 dell’articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259/03, è stato così modificato: “Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 2, secondo periodo, il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo continua ad applicarsi il listino adottato con D.M. 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001”.
Conseguentemente, non vi è dubbio, che dal 1° gennaio 2010 e sino all’emanazione del decreto interministeriale con il quale saranno stabiliti i costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento in forma di canone annuo, il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico deve essere effettuato in forma gratuita.
Numerosi quesiti sono stati posti, tuttavia, dagli uffici giudiziari con riferimento al periodo transitorio, laddove le richieste dei tabulati telefonici siano state formulate prima della data del 1° gennaio 2010 e le relative prestazioni siano state fornite in data successiva.
Con riferimento a tale problematica si osserva che l’espresso riferimento della norma in questione, entrata in vigore il 1° gennaio 2010, al “rilascio” di informazioni relative al traffico telefonico induce a ritenere che questo sia il momento a partire dal quale è prevista la gratuità della fornitura dei tabulati. Nessuna rilevanza è infatti attribuita dalla norma sopra richiamata al momento in cui è stata formulata la richiesta di informazioni da parte dell’Autorità giudiziaria.
Occorre inoltre considerare che le prestazioni a fini di giustizia di intercettazioni e informazioni telefoniche sono obbligatorie e discendono direttamente dalla legge, ai sensi dell’articolo 96, comma 1, del D.lgs. 259/03.
Conseguentemente a fronte delle richieste di informazione relative al traffico telefonico, da parte dell’Autorità giudiziaria, non consegue la conclusione di alcun contratto, bensì solo l’obbligo degli operatori telefonici di ottemperare.
Ciò che regola il rapporto è, come detto, la legge che, con riferimento alle prestazioni fornite nel 2010, impone esplicitamente la gratuità delle stesse.
Per quanto sopra esposto, questa Direzione Generale ritiene, conformemente al parere espresso dall’Ufficio Legislativo, che i tabulati “forniti” dai gestori telefonici nel 2010, anche se richiesti nell’anno precedente, dovranno essere considerati gratuiti, così come previsto dalla citata disposizione di legge.
Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.
Roma, 30 marzo 2010
Il Direttore Generale
Maria Teresa Saragnano