Decreto 8 giugno 2005 - Individuazione delle comunità terapeutiche o di riabilitazione ai fini dell'affidamento degli imputati tossicodipendenti in regime di arresti domiciliari

8 giugno 2005

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2005)


Il Ministro della Giustizia


Visti l'art. 25 della legge 28 luglio 1984, n. 398 e l'art. 9 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, recante il regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, che demandano al Ministro della giustizia l'individuazione delle comunità terapeutiche o di riabilitazione per l'affidamento di imputati tossicodipendenti sottoposti alla misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora;

Visto l'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, n. 390, portante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, che prevede l'istituzione degli albi regionali e provinciali degli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti e stabilisce la necessità dell'iscrizione all'albo medesimo affinché le sedi delle comunità possano essere utilizzate per collocamento di imputati agli arresti domiciliari;

Visti
i propri decreti 7 giugno 2000 e 27 gennaio 2005, emessi ai sensi dell'art. 96, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visto
il parere espresso dalla competente Commissione, in ordine agli elementi tecnico-organizzativi delle strutture che hanno richiesto l'iscrizione nell'albo indicato, relativo in particolare alla condizione giuridica e la tipologia organizzativa di ciascuna comunità; all'epoca di costituzione ed alla continuità del lavoro svolto nel settore del recupero dei tossicodipendenti; all'esistenza di eventuali precedenti convenzioni con enti od organismi pubblici; all'eventuale esperienza acquisita nel campo dell'affidamento di imputati agli arresti domiciliari; alla valutazione comunicata dell'ente regione;

Decreta


Art. 1.

Le comunità terapeutiche o di riabilitazione, ad integrazione di quelle previste nel decreto 25 novembre 1999, sono individuate come segue:
Comunità terapeutica La Sorgente. Progetto Puntonave - sede operativa via Brento, 12 - 40037 Badolo di Sasso Marconi (Bologna); sede legale Ente Fraternità Cristiana opera di Padre Marella Città dei Ragazzi Onlus, via dei Ciliegi, 6 - 40068 S. Lazzaro di Savena (Bologna), per quindici posti;

Associazione Fermata d'Autobus Onlus - sede legale via Cavour, 20 - 10123 Torino; sede operativa Strada Torino, 149 - Trofarello (Torino);

Associazione ASAT s.c.r.l. - via R. Mondolfo n. 8; C.P 6145 Roveri - 40138 Bologna;

Cooperativa CO.S.S.E.A. Onlus - sede legale via Diaz, Gioiosa Jonica; sede operativa Loc. Ferraro, Siderno (Reggio Calabria); per trentacinque posti;

Cooperativa Sociale L'Arcobaleno - in Villa Sans Soucy, C.P. 06, via S. Pietro in Lama km 2,5 - 73100 Lecce;

Associazione C.A.T. Missione Nuova Alternativa III - via B. Longo, lotto 0, ed. P.3; - 80147 Napoli, per diciotto posti.