Circolare del 6 ottobre 2009 - Obbligo di comunicare alla Procura Generale gli avvisi di deposito con l'estratto delle sentenze emanate dai Giudici di Pace.

6 ottobre 2009

 

m_dg.DAG 06/10/2009 0120788

Ai Presidenti delle Corti di Appello
  Loro Sedi

Ai Procuratori Generali presso le Corti di Appello
   Loro Sedi


Con nota in data 27 agosto 2009 l'Ispettorato Generale di questo Ministero informava di avere rilevato presso alcuni Uffici giudiziari l'omessa comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte di Appello degli avvisi di deposito con l'estratto delle sentenze emesse dai Giudici di Pace, ai sensi degli artt. 548 comma 3 c.p.p. e 166 disp. att. c.p.p..
Tale prassi applicativa è stata giustificata in sede ispettiva sulla base dell'asserito difetto di legittimazione ad impugnare il provvedimento definitorio da parte della Procura Generale, stante la competenza del Tribunale a decidere sull'appello, asseritamene avvalorata dalla generica espressione "pubblico ministero" utilizzata nell'art. 36 D.L.vo 274/2000.
Stante la necessità di assicurare uniformità applicativa da parte degli Uffici giudiziari - anche alla luce dei principi espressi in proposito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 22531 del 31 maggio/15 giugno 2005 - è stato sollecitato un intervento chiarificatore di questa Direzione Generale.

È bene premettere che nell'esaminare la questione prospettata è necessario attenersi alle argomentazioni espresse con il citato arresto giurisprudenziale, che ha fornito un'interpretazione del quadro normativo che non può essere contraddetta al di fuori delle sedi giurisdizionali.
Deve allora ritenersi che la "regola della simmetria processuale" non costituisce affatto principio generale della disciplina codicistica, ma è invece limitata a particolari momenti del procedimento o del processo (quali le fasi incidentali) che "per le loro spiccate peculiarità, impongono delle deroghe alle regole generali con riflessi anche sul regime delle impugnazioni".
Relegato, pertanto, ad ambito di eccezione il collegamento funzionale tra Ufficio requirente ed Ufficio giudicante quale elemento in forza del quale riconoscere la legittimazione a proporre l'impugnazione, non residua alcuno spazio per spunti interpretativi diversi da quelli espressi nella menzionata sentenza della Suprema Corte, che di seguito si riportano e che non necessitano di alcun ulteriore chiarimento: "Va, infatti, anzitutto sottolineato che quello attribuito alla competenza del Giudice di Pace non è un procedimento speciale, ma un ordinario processo di cognizione, rivolto, come tale, all'accertamento dei fatti e della punibilità dell'accusato nonché alla determinazione dell'eventuale trattamento sanzionatorio. Esso è improntato, quindi, a finalità del tutto simili a quelle perseguite con i procedimenti che si svolgono dinanzi ai giudici competenti per reati di maggiore impatto sociale, dai quali si distingue essenzialmente per la semplicità delle forme e per l'intento conciliatorio da cui è permeato. E proprio in considerazione di questa sua natura il legislatore ha ritenuto allo stesso applicabili "le norme contenute nel codice di procedura penale", fatta eccezione per alcune procedure particolari, non compatibili, tassativamente elencate nell'art. 2 del decreto legislativo n. 274/2000, tra le quali non é compresa quella relativa al riconoscimento e all'esercizio del diritto d'impugnazione.
in questa specifica materia deve farsi esclusivo riferimento alle norme dettate dal titolo primo del libro nono del codice di rito e, tra queste in primo luogo, all'art. 570, che disciplina le "impugnazioni del Pubblico Ministero" con l'uso di una formula onnicompresiva, riferibile sia al Procuratore della Repubblica che al Procuratore Generale ed attribuendo al secondo il potere di proporre impugnazione contro i provvedimenti emessi dai giudici del distretto, anche quando il Pubblico Ministero del circondario abbia già compiuto in merito la sua valutazione positiva o negativa... "D'altra parte, la legittimazione del Procuratore Generale è puntualmente confermata da altre norme, non meno esplicite, quali quelle dettate dagli artt 548/3 e 585/2, lett. D, c.p.p., che precisano le modalità di esercizio del diritto d'impugnazione, prescrivendo gli adempimenti necessari a far conoscere al suo titolare "i provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice" della circoscrizione diverso dalla Corte d'Appello. Completa il quadro l'art. 608/4 c.p.p., il quale stabilisce che il Procuratore Generale può sempre ricorrere anche nei casi previsti dall'art. 569, vaie a dire nei casi in cui è consentito alla parte che "ha diritto di appellare la sentenza di primo grado..." di adire immediatamente il giudice di legittimità."


Alla luce delle superiori argomentazioni non si può che concludere, quindi, che il sistema processuale assicura al Procuratore Generale presso la Corte di Appello la piena conoscibilità di tutte le sentenze emesse dagli Uffici giudiziari del distretto, attribuendogli autonomo potere di impugnazione anche nei casi in cui le funzioni di pubblico ministero siano attribuite nel successivo grado di giudizio al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
In quest'ottica è dunque necessario procedere agli adempimenti previsti dal codice di rito per consentire l'effettivo esercizio dei poteri processuali.

Si prega, pertanto, di voler adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire che gli Uffici del Giudice di Pace comunichino al Procuratore Generale l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza nonché l'eventuale appello dell'imputato ai sensi degli artt. 548 comma 3 c.p.p. e 166 disp. att. c.p.p. .

Roma, 6 ottobre 2009

Il Direttore Generale
Luigi Frunzio