Circolare 7 maggio 2026 - Decreto-legge del 24 febbraio 2026 n. 23 - Art. 12. Disposizioni in materia di attività d'indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione- Istituzione registro Modello 45-bis

7 maggio 2026

m_dg.DAG.07/05/2026.0096520.U

Dipartimento per gli affari di giustizia

Direzione generale degli Affari Interni
Ufficio I 
Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile

 

Ai sig.ri Procuratori generali presso le Corti d’appello
Ai sig.ri Procuratori della Repubblica

E, p.c.

Al Capo di Gabinetto
Al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
Al Capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

Oggetto: Decreto-legge del 24 febbraio 2026 n. 23 - Art. 12. Disposizioni in materia di attività d'indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione- Istituzione registro Modello 45-bis - Circolare

 Il decreto-legge del 24 febbraio 2026 n. 23 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”, convertito con modificazioni nella legge del 24 aprile 2026 n. 54, ha introdotto importanti tutele per i soggetti che agiscono in presenza di cause di giustificazione.

In particolare, l’art. 12 recante “Disposizioni in materia di attività d'indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione” stabilisce al comma 1 che: “All'articolo 335 del codice di procedura penale , dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-bis.1. Tuttavia, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all'annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis.».

Il successivo art. 13 recante “Disposizioni sul modello per l'annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione”, al comma 1, prevede che: “Con decreto del Ministro della giustizia, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale è adeguato con l'introduzione di un apposito modello per le annotazioni preliminari ai sensi del comma 1-bis.1 del medesimo articolo.”.

Il decreto-legge n. 23 del 2026, attraverso gli artt. 12, 13 sopra riportati, introduce dunque un nuovo sistema di annotazione preliminare, che si aggiunge alla tradizionale iscrizione ai sensi dell’art. 335 c.p.p., da utilizzare per gestire le indagini relative a fatti coperti da cause di giustificazione.

 A tale proposito emerge, infatti, che l’art. 12 introduce un nuovo comma 1-bis.1 nel corpo dell’art. 335 c.p.p., che prevede che il nome dell’autore di un fatto che “appare evidente” essere stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, non sia più iscritto nei registri esistenti ed in uso (mod. 21 e mod. 45), dal momento che è prevista l’istituzione di un nuovo modello ad hoc, all’interno del quale il fatto è oggetto non di iscrizione, ma di “annotazione preliminare”. Infatti, la norma da ultimo citata prevede che “in tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis”, con ciò esplicitando che l’annotazione preliminare sostituisce l’iscrizione nei registri già esistenti.

L’art. 13 rinvia l’adeguamento del registro di cui all’art. 335 c.p.p. ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni.

In data 22 aprile 2026 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 8 il decreto ministeriale recante “Registro per le annotazioni preliminari del nome delle persone cui è attribuito il fatto compiuto in presenza di una causa di giustificazione” che stabilisce:

  • all’art. 1: 1. “Per i procedimenti di cui all’ articolo 335, comma 1-bis.l, de1 codice di procedura penale è approvato il modello allegato al presente decreto: Modello 45-bis - Registro delle annotazioni preliminari del nome della persona cui il fatto è attribuito in presenza di una causa di giustificazione. 2. Il registro indicato al comma 1 è tenuto presso le Procure della Repubblica presso i Tribunali. 3. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano le disposizioni del decreto ministeriale 30 settembre 1989, 334, e successive modificazioni”;
  • all’art.2: 1. “ E’ autorizzata la tenuta in forma cartacea, secondo il modello allegato al presente decreto, del registro indicato nell'articolo 1, comma 1, sino alla predisposizione dei relativi modelli informatizzati.”

Tale essendo il nuovo quadro normativo, ne consegue che, al verificarsi delle ipotesi previste dal decreto-legge n.23 del 2026, come convertito, gli uffici di procura dovranno iscrivere nel registro cartaceo modello 45-bis i dati indicati nel fac-simile allegato al decreto ministeriale 22 aprile 2026, sino alla predisposizione dei relativi modelli informatizzati (all.1).

La presente circolare, insieme al link al Registro cartaceo modello 45-bis da scaricare a cura degli uffici, sarà pubblicata nel sito del Ministero della giustizia nella voce “Risposte ai quesiti degli uffici giudiziari”  https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/risposte_agli_uffici_giudiziari nella sezione dedicata ai Servizi di cancelleria.

Si invitano le SS.LL. a dare massima divulgazione alla presente circolare, invitando gli uffici ad attenersi scupolosamente alle disposizioni impartite.

Cordialmente

Roma, 7 maggio 2026

Il direttore generale
Sabrina Mostarda