Decreto 8 aprile 2026 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 21 posti di orchestrale nella banda del Corpo di polizia penitenziaria

9 aprile 2026


Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “Norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;

VISTA la legge 1° febbraio 1989, n. 53 recante “Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato” e in particolare l’art. 26 concernente le qualità morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale delle forze di polizia;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e, in particolare, l’art. 3, comma 7;

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante “Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria”;

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante “Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, recante “Regolamento concernente disposizioni relative alla Banda musicale del Corpo di Polizia Penitenziaria”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 35, comma 6, circa le qualità morali e di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale di Polizia penitenziaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 di approvazione del “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l’articolo 8 concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni recante “Adeguamento delle strutture degli organici dell’Amministrazione Penitenziaria e dell’Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266”;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n 66 recante “Codice dell'ordinamento militare”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante “Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”;

VISTA la direttiva tecnica dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare 9 febbraio 2016 emanata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare, gli articoli 12 e 24 che apportano modificazioni alla legge n. 241/1990 in materia di autocertificazione e al predetto Codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” ed in particolare l’art. 6, comma 2, lett. a) che individua le funzioni della Direzione Generale del personale;

RITENUTA la propria competenza alla firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria;

VISTO il protocollo d’intesa stipulato ai sensi dell’art. 35-ter, comma 3, del d.lgs. 165/2001 fra il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Forze armate, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in data 30 novembre 2022;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”;

ATTESA la necessità di bandire un concorso pubblico per il reclutamento di 21 orchestrali della Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria;
 

DECRETA

Articolo 1
(Posti a concorso)

  1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 21 orchestrali della Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, così suddivisi:
    • 1 posto di 1° Clarinetto Piccolo in Mib (con l’obbligo del clarinetto piccolo in Lab) – Prima parte “A”;
    • 1 posto di 1° Corno – Prima parte “A”;
    • 1 posto di 1° Tromba in Sib – Prima parte “A”;
    • 1 posto di 1° Clarinetto soprano in Sib n. 2 (con l’obbligo del solista) – Prima parte “B”;
    • 1 posto di 1° Clarinetto soprano in Sib n. 5 (con l’obbligo del piccolo in Mib) – Prima parte “B”;
    • 1 posto di 1° Clarinetto Basso in Sib – Prima parte “B”;
    • 1 posto di 1° Sassofono contralto in Mib n. 1 – Prima parte “B”;
    • 1 posto di 1° Sassofono tenore in Sib – Prima parte “B”;
    • 1 posto di 1° Ottavino (con l’obbligo del Flauto) – Seconda parte “A”;
    • 1 posto di 1° Clarinetto in Sib n. 2 – Seconda parte “A”;
    • 1 posto di 1° Clarinetto in Sib n. 2 bis – Seconda parte “A”;
    • 1 posto di 1° Timpani (con l’obbligo della Cassa, del Tamburo e altri strumenti a percussione) – Seconda parte “A”;
    • 1 posto di 1° Tamburo (con l’obbligo dei Timpani e altri strumenti a percussione) – Seconda parte “A”;
    • 1 posto di 2° Flauto (con l’obbligo dell’Ottavino) – Seconda parte “B”;
    • 1 posto di 2° Oboe (con l’obbligo del Corno Inglese) – Seconda parte “B”;
    • 1 posto di 1° Clarinetto in Sib n. 7 – Seconda parte “B”;
    • 1 posto di 2° clarinetto in Sib n. 3 - Seconda parte “B”;
    • 1 posto di 2° Trombone tenore – Seconda parte “B”;
    • 1 posto di 2° Flicorno basso in Sib (con l’obbligo del Flicorno tenore in Sib) – Seconda parte “B”;
    • 1 posto di 1° Piatti (con obbligo della Cassa e altri strumenti a percussione) – Seconda parte “B”;
    • 1 posto di 3° Oboe (con l’obbligo del Corno Inglese) – Terza parte “B”.
  2. Il Direttore Generale del personale, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione.
  3. Ogni comunicazione relativa al concorso sarà rinvenibile sul sito istituzionale www.giustizia.it nonché sul Portale unico del reclutamento, all’indirizzo www.inpa.gov.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 2
(Requisiti e condizioni per la partecipazione)

  1. I requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione ai concorsi del presente bando sono i seguenti:
    1. cittadinanza italiana;
    2. godimento dei diritti civili e politici;
    3. possesso delle qualità di condotta di cui all’articolo 26, legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonché dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
    4. non aver superato il 40° anno di età. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando;
    5. non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che non sia stata presentata apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, ai sensi della normativa vigente;
    6. essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, così come previsto dagli articoli 8 e 9 del presente bando;
    7. aver conseguito il diploma accademico di secondo livello o titolo equipollente nello strumento relativo al posto o ai posti per cui si concorre secondo la corrispondenza di cui alla tabella sottostante. Nell’ipotesi in cui sia stato conseguito il diploma di conservatorio, maturato nell’ambito del previgente ordinamento, il candidato deve essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi universitari.
       

Tabella dei Diplomi di strumento o affini

Strumento

Diploma relativo o affine

Flauto e Ottavino

Flauto

Oboe

Oboe

Clarinetto Soprano Sib, Clarinetto Piccolo in Mib e Clarinetto Basso in Sib

Clarinetto

Saxofono Contralto e Tenore

Saxofono o Clarinetto

Tromba

Tromba

Flicorno Basso e Trombone

Trombone o Euphonium

Corno

Corno

Timpani, Tamburo e Piatti

Percussioni

 

  1. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
     

Articolo 3
(Esclusione dal Concorso)

  1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, nonché i candidati che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali ovvero per lo svolgimento della prova d’esame.
  2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, destinatari della misura accessoria dell’estinzione del rapporto di impiego prevista dall’art. 32 – quinquies del codice penale, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, che hanno subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con applicazione di pene accessorie, o che hanno assunto la qualità di imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. Non sono altresì ammessi a partecipare al concorso coloro i quali sono stati o sono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.
  3. Non sono, infine, ammessi a partecipare coloro che:
    1. sono stati dimessi o espulsi per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere del Corpo di Polizia Penitenziaria;
    2. sono stati destinatari della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ovvero nei cui confronti risulti ancora pendente il procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione;
    3. in analogia al disposto dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 sono stati sospesi a qualsiasi titolo cautelarmente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare. Resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del citato d.P.R. n. 3/57.
  4. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l’accesso al ruolo del personale del Corpo di polizia penitenziaria, la veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nonché l’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio di Polizia penitenziaria dei candidati.
  5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti tutti gli aspiranti partecipano “con riserva” alle prove e agli accertamenti concorsuali.
  6. L'Amministrazione provvede d'ufficio a controllare entro la data di conclusione del corso di formazione iniziale i titoli indicati dai candidati tra i requisiti di ammissibilità, oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale, è dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza dall'impiego con decreto del Direttore Generale del personale.
  7. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto in qualsiasi momento dal concorso con decreto del Direttore Generale del personale.

Articolo 4
(Domanda di partecipazione)

  1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul portale unico del reclutamento all’indirizzo www.inpa.gov.it.
  2. La domanda deve essere compilata e trasmessa esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito modulo (FORM) presente nella scheda sintesi del concorso sul sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it, cui si può accedere anche mediante apposito link di reindirizzamento dal suddetto portale unico del reclutamento.
  3. Per accedere al form di domanda il candidato dovrà utilizzare esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it.
    Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà, oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero identificativo, data e ora di presentazione della domanda, che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della prima prova concorsuale quale titolo per la partecipazione alla stessa, pena la non ammissione alla prova. In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo telematico, né l’invio della domanda.
  4. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Articolo 5
(Compilazione della domanda)

  1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà dichiarare:
    1. cognome e nome;
    2. data, luogo di nascita e codice fiscale;
    3. il possesso della cittadinanza italiana;
    4. l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
    5. la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), a lui personalmente intestata, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
    6. i posti/strumenti per cui concorre;
    7. il diploma accademico di secondo livello o titolo equipollente nello strumento relativo al posto o ai posti per cui concorre. I candidati che abbiano conseguito il diploma di conservatorio nell’ambito del previgente ordinamento devono, altresì, indicare gli estremi del diploma di scuola secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi universitari;
    8. di non aver riportato condanne anche non definitive per delitti non colposi, di non aver subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con applicazione di pene accessorie, o di non aver assunto la qualità di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali è stato sottoposto a misura cautelare personale, senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. In caso contrario, il candidato dovrà precisare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data di ogni provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento;
    9. di non essere stato o non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
    10. di non essere stato dimesso o espulso per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nei ruoli o nelle carriere del Corpo di Polizia Penitenziaria;
    11. di non essere stato destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall’impiego ovvero di non essere sottoposto a procedimento disciplinare per l’irrogazione della stessa sanzione;
    12. di non essere stato sospeso, a qualsiasi titolo, cautelarmente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari, per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare;
    13. i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause diverse dall’inidoneità psico-fisica, di espulsione o proscioglimento, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero di destituzione, dispensa o di decadenza dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
    14. di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che non sia stata presentata apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, ai sensi della normativa vigente;
    15. i titoli che intende sottoporre alla valutazione della Commissione esaminatrice, con la rispettiva data di conseguimento, ove prevista;
    16. l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, pena il mancato riconoscimento;
    17. di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. I titoli di cui alle lettere o) e p) del comma precedente, non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.
  3. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, recapito e indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso. A tal fine, l’interessato dovrà inviare dette comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento di identità, in formato PDF, all’indirizzo di posta elettronica certificata arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it con indicazione nell’oggetto “Concorso 21 orchestrali Banda musicale del Corpo di Polizia penitenziaria”.
  4. L’Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione delle comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, anche telematico, indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o da altre cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione o a eventi di forza maggiore.

Articolo 6
(Commissione esaminatrice)

  1. La Commissione esaminatrice del concorso è nominata con provvedimento del Direttore Generale del personale ed è composta da:
    • un dirigente del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a Primo Dirigente che la presiede;
    • un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a Dirigente di Polizia penitenziaria;
    • il maestro direttore della Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria;
    • due insegnanti presso un conservatorio statale o due esperti, di cui uno docente o esperto dello strumento per il quale è bandito il concorso.
  2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non superiore a Commissario Capo.
  3. Per l’accertamento della lingua straniera, la Commissione esaminatrice è integrata con un esperto.
  4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di uno o più componenti supplenti o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.

Articolo 7
(Fasi di svolgimento del concorso)

  1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
    1. accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali;
    2. prove di esecuzione e lettura di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e b);
    3. prova di esecuzione nell’insieme della banda di cui all’art. 10, comma 1, lett. c);
    4. colloquio di cui all’art. 10, comma 1, lett. d);
    5. valutazione dei titoli.
  2. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso ai sensi dell’articolo 3, sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di identificazione, di ricevuta di invio della domanda di partecipazione completa del numero identificativo, per sostenere la prova concorsuale, nei giorni e nell’ora stabiliti nel calendario che sarà pubblicato con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito ufficiale del Ministero della giustizia www.giustizia.it nella scheda sintesi del concorso, con relativo avviso sul portale unico del reclutamento all’indirizzo www.inpa.gov.it.
  3. I candidati che non si presentino nel giorno e nell’ora previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso.
  4. L’Amministrazione potrà procedere, in relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali anche dopo le prove di esame e comunque nell’ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
  5. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti prescritti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale “con riserva”.

Articolo 8
(Accertamenti psico-fisici)

  1. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una Commissione composta ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della Giustizia, ovvero individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 120 del medesimo decreto legislativo n. 443/1992.
  2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria.
  3. I candidati che non si presentino nel giorno e nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici sono considerati esclusi dal concorso.
  4. I candidati appartenenti ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria sosterranno unicamente gli accertamenti attitudinali previsti.
  5. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad esame clinico generale e a prove strumentali e di laboratorio.
  6. L’Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso contratto di diritto privato.
  7. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità:
    1. sana e robusta costituzione fisica;
    2. il rapporto altezza-peso, il tono e l’efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un’armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agibilità indispensabile per l’espletamento dei servizi di polizia nelle specifiche attività della Banda musicale;
    3. senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l’astigmatismo composto e l’astigmatismo misto.
  8. Costituiscono causa di non idoneità per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, le imperfezioni e le infermità previste dall’art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, fra cui le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico ma non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria.
  9. Avverso il giudizio di non idoneità, il candidato può proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
  10. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica di seconda istanza composta ai sensi del quarto comma dell’articolo 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti medici individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
  11. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla Commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di inidoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal Direttore Generale del personale.

Articolo 9
(Accertamenti attitudinali)

  1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici previsti dal precedente articolo 8 sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad accertare il possesso di una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell'umore, delle capacità di controllare le proprie istanze istituzionali, di uno spiccato senso di responsabilità avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica e al livello di autostima.
  2. Gli accertamenti attitudinali sono effettuati da parte di una Commissione presieduta da un Primo Dirigente di Polizia penitenziaria e composta da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del titolo di perito selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell’articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
  3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria.
  4. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, al candidato è proposta dalla commissione una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive e individuali, integrata da un colloquio.
  5. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni e ai compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira e sono approvate con decreto del Ministro della Giustizia su proposta del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
  6. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità:
    1. un livello evolutivo scaturente dalla maturazione globale, dalla esperienza di vita, dalla consapevolezza di sé, dal senso di responsabilità e dagli aspetti salienti del carattere;
    2. una stabilità emotiva caratterizzata dalla sicurezza di sé, dalle stabilità del tono umorale, dal controllo emotivo e dall'obiettività operativa;
    3. una efficienza intellettuale intesa come capacità di rendimento ai compiti anche dinamico-pratici che richiedono prevalentemente l'attività mentale e l'implicazione dei processi del pensiero, riferita al livello intellettivo globale, alla capacità di osservazione e di giudizio e ai poteri di memorizzazione ed elaborazione del pensiero;
    4. una integrazione sociale che consenta di percepire ed attuare i rapporti sociali attraverso comportamenti correlati, definita dall'adattabilità, dalla capacità di relazione, dalla sensibilità e dalla partecipazione attiva.
  7. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto del Direttore Generale del personale.

Articolo 10
(Prove d’esame)

  1. I candidati sono sottoposti alle seguenti prove:
    1. esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre, di un brano da concerto scelto dal candidato e di uno studio di adeguate difficoltà tecniche, scelto dalla Commissione esaminatrice fra tre proposti dal candidato;
    2. lettura ed esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti dalla Commissione;
    3. esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o più brani a scelta della Commissione e tratti dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato, se relativo alle Prime e Seconde parti;
    4. colloquio vertente su nozioni relative alla struttura fisico-acustica ed alla storia dello strumento suonato.
  2. Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame è dato dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove.
  3. L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a trentacinque cinquantesimi (35/50) in ciascuna delle prove di cui al comma 1 e con un punteggio complessivo di merito non inferiore a quaranta cinquantesimi (40/50). I candidati che non superino una prova, con almeno trentacinque cinquantesimi (35/50), non sono ammessi a sostenere la successiva.
  4. I candidati, che lo abbiano indicato nella domanda, possono integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco.
  5. Ai candidati che superano la prova facoltativa è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0.50, che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.
  6. I candidati che non si presentano a sostenere le prove sono esclusi di diritto dal concorso.

Articolo 11
(Titoli ammessi a valutazione)

  1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
    1. titoli accademici (diplomi accademici e di perfezionamento o titoli equipollenti, conseguiti presso un Conservatorio di musica o Istituto superiore di studi musicali o Accademia di S. Cecilia o Istituzioni internazionali di pari valore): sino ad un massimo di punti 8;
    2. titoli didattici (incarichi svolti o in svolgimento di insegnante presso Conservatori di musica o altri tipi di scuola): sino ad un massimo di punti 4;
    3. titoli professionali (attività ed incarichi svolti connessi alla specifica professionalità): sino ad un massimo di punti 8.
  2. Nell'ambito delle suddette categorie la Commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi; annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.
  3. I titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso. L'eventuale acquisizione degli stessi, ancorché aventi efficacia retroattiva, successivamente alla predetta scadenza non rileva ai fini del concorso. La valutazione dei titoli riguarderà esclusivamente i candidati che abbiano superato le prove d'esame di cui all'articolo 10, comma 1, del presente bando.
  4. Non sono presi in considerazione titoli redatti in lingua straniera se non corredati della relativa traduzione in lingua italiana certificata dalle competenti autorità.
  5. Ai fini della valutazione il candidato deve produrre anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i titoli indicati in domanda, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla pubblicazione sul sito del Ministero della Giustizia della convocazione per sostenere la prova di esame di cui al precedente articolo 10, comma 1. A tal fine i candidati dovranno trasmettere i citati documenti mediante la propria posta elettronica certificata all’indirizzo arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustizicert.it allegando copia fronte-retro di un documento di identità personale.

Articolo 12
(Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori)

  1. Espletate le prove d'esame e dopo la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice elabora, per ciascuno degli strumenti musicali, la graduatoria di merito.
  2. Il punteggio finale per la formazione delle graduatorie è dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito ai titoli.
  3. Per la redazione delle graduatorie di merito del concorso i candidati che hanno superato tutte le prove di esame dovranno far pervenire alla Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria entro il termine perentorio di quindici giorni dalla suddetta idoneità la documentazione comprovante il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza già indicati nella domanda di partecipazione, pena il loro mancato riconoscimento. Tale documentazione dovrà essere inviata mediante la propria posta elettronica certificata all’indirizzo arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it. Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.
  4. Con decreto del Direttore Generale del personale sono approvate le graduatorie e dichiarati i vincitori del concorso, che sono nominati orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria e destinati a prestare servizio in Roma, sede della Banda.
  5. Il decreto di approvazione delle suddette graduatorie del concorso e di dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.giustizia.it, con relativo avviso di pubblicazione sul portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it con valore di notifica a tutti gli effetti.
  6. Durante il periodo di prova i vincitori frequenteranno un corso informativo sui servizi e sulle attività del Corpo di polizia penitenziaria della durata non superiore a 9 settimane ai sensi dell'articolo 2-bis, decreto-legge 29 dicembre 2022, 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e dell’articolo 260, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 13
(Trattamento dei dati personali)

  1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e utilizzati esclusivamente per le finalità del concorso e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione.
  2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
  3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della Giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche dati automatizzate anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
  4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad amministrazioni o enti pubblici direttamente interessati allo svolgimento del concorso, alla procedura di assunzione, alla posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalità previste dalla legge.
  5. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti dagli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento, nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Largo Luigi Daga n. 2.

Roma, 8 aprile 2026

Il Direttore Generale
Rita Russo


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