Direttive esplicative DAP - Direzione generale del personale e delle risorse - gestione alloggi demaniali di servizio 3 marzo 2017 - prot GDAP 76157
3 marzo 2017
DIRETTIVE ESPLICATIVE GESTIONE ALLOGGI DEMANIALI
DI SERVIZIO DI CUI AL D.P.R. 314/06
Punto primo: priorità assegnazione alloggi art. 12 comma 3 del DPR 314/06 e modalità d'uso degli stessi.
Gli alloggi collettivi di servizio individuati dal Direttore Generale presso le strutture penitenziarie ai sensi dell'art. 12, comma 3 del DPR 314/06, che da ora in poi sarà denominato Regolamento, sono assegnati temporaneamente, su richiesta, in uso riservato al personale del l'Amministrazione in servizio presso una struttura penitenziaria dello stesso Comune ove si trovino tali alloggi, secondo i seguenti criteri di priorità:
- al Direttore d'Istituto penitenziario o di Scuola di formazione e aggiornamento, in caso di indisponibilità di alloggi demaniali di servizio a titolo gratuito;
- al Comandante di reparto presso l'Istituto penitenziario o la Scuola di formazione e aggiornamento, in caso di indisponibilità di alloggi demaniali di servizio a titolo gratuito;
- al Responsabile del nucleo "Traduzioni e Piantonamenti" presso l'Istituto penitenziario;
- al restante personale.
Nell'atto di concessione di tutti gli alloggi collettivi di servizio deve essere inserita l'obbligatorietà del controllo, almeno ogni tre mesi da parte del Funzionario Delegato, dello stato in cui versa tale alloggio, in modo tale che venga verificato il corretto uso del medesimo, pena la decadenza della concessione. Si precisa che i Funzionari Delegati non dovranno permettere al personale di cambiare le chiavi delle porte, né di utilizzare elettrodomestici non consentiti, pena la revoca della concessione.
Il concessionario alla data di scadenza o di revoca della concessione è tenuto a lasciare l'alloggio libero da cose o da persone. Nel caso in cui non ottemperi, salvo per gravi e documentati motivi sottoposti all'esame del Funzionario Delegato, sarà soggetto all'apertura di un procedimento disciplinare ed alla contestuale esecuzione forzata dello sgombero, dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione, secondo le modalità stabilite dall'art. 9 ai commi 4 e 5 del Regolamento.
Si ribadisce che l'importo degli oneri accessori viene calcolato sull'intera unità abitativa e pertanto se una stanza, ad esempio, con tre posti letto viene occupata da una sola persona, quest'ultima dovrà corrispondere l'intero importo e non un terzo dello stesso.
Ogni Funzionario Delegato è obbligato ad istituire un registro caserma, laddove
inesistente, che consenta di conoscere il personale che giornalmente accede alla caserma e le stanze di cui usufruisce. Si precisa che, per quanto riguarda l'uso gratuito per motivi istituzionali dei posti letto ubicati nelle stanze con bagno presso le caserme, questo è strettamente limitato al servizio di Istituto svolto o da svolgere, effettuato il quale il dipendente avrà l'obbligo di lasciare libero il posto letto per coloro che devono effettuare i turni successivi. Dal registro caserma si dovrà evincere pertanto che nessuna stanza/posto letto, riservati ad uso strettamente istituzionale, siano utilizzati in via I esclusiva e continuativa sempre dallo stesso dipendente; in tal caso quest'ultimo dovrà richiedere, se disponibile, un alloggio collettivo di servizio ad uso oneroso art.12 c. 3 del Regolamento.
Punto secondo: valutazione titoli dei concessionari alloggi art. 12 comma 3 del Regolamento.
I bandi di assegnazione degli alloggi collettivi di cui All’art. 12 comma 3 del Regolamento, sono emanati a cura del Funzionario Delegato e rivolti a tutto il personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio presso la sede in cui sono ubicati gli alloggi.
Nel caso in cui le richieste siano superiori al numero degli alloggi collettivi di servizio disponibili, l'Amministrazione penitenziaria darà priorità al dipendente in possesso di un provvedimento dell'autorità giudiziaria di separazione/divorzio, dal quale si evinca che l'unico immobile di proprietà o di fruizione a vario titolo del medesimo non sia né nella disponibilità, né nel godimento effettivo ed esclusivo del richiedente. Negli altri casi, l'Amministrazione terrà presente i seguenti criteri di attribuzione:
- maggiore distanza chilometrica dalla sede di servizio alla propria residenza;
- 10 punti da un minimo di 30 km a 50 km;
- 15 punti oltre i 50 km fino a l00 km;
- 20 punti oltre 100 km.
- anzianità di servizio complessiva, per ogni anno o frazione di anno superiore a mesi 6, punti 0,25;
- anzianità di sede; per ogni anno o frazione di anno superiore a mesi 6 punti 0,25.
Conditio sine qua non per la presentazione delle istanze è che il richiedente o altra persona stabilmente convivente con lui non siano titolari di un diritto di piena proprietà, ovvero assegnatari in cooperativa o concessionari di un alloggio a canone agevolato da parte di Enti di diritto pubblico o privato o da parte di Amministrazioni pubbliche, fermo restando che le predette unità immobiliari non siano ubicate in Comuni limitrofi, distanti almeno 30 km dalla sede di servizio.
Gli alloggi non utilizzati potranno essere posti a bando allargato a tutti i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria in servizio presso una struttura penitenziaria dello stesso Comune ove insistano tali alloggi, utilizzando i criteri sopra indicati.
Punto terzo: il concetto di temporaneità.
La durata dell'assegnazione temporanea di un alloggio collettivo di servizio non può essere superiore ad un anno. Alla scadenza della concessione, il titolare può partecipare a nuovo bando per l'assegnazione degli alloggi collettivi di servizio art. 12 comma 3 del Regolamento per un massimo di 4 volte, tranne l'ipotesi in cui, a seguito di bando, risultino alloggi disponibili; in tal caso la concessione potrà essere rinnovata di volta in volta.
Punto quarto: cause di esclusione della concessione degli alloggi di qualsiasi tipologia.
Gli alloggi di servizio si caratterizzano per la circostanza che appartengono allo Stato e formano oggetto di concessione nei confronti del personale destinatario nei limiti di tempo in cui lo stesso è in attività di servizio o presta servizio nella sede in cui si trova l'alloggio. E' opportuno precisare che l'assegnazione di un alloggio di servizio a un dipendente pubblico non è funzionale al soddisfacimento del solo bisogno abitativo del medesimo, ma risponde anche all'esigenza dell'Amministrazione penitenziaria che, mediante la detta assegnazione, persegue il fine di agevolare lo svolgimento delle mansioni del lavoratore e di assicurarne una maggiore presenza e una pronta reperibilità nel luogo di prestazione del servizio. Per tali ragioni, sono esclusi dall'assegnazione di qualsiasi tipologia di alloggi di servizio i dipendenti che non svolgano un servizio effettivo per questa Amministrazione, ovvero:
- coloro che sono posti in aspettativa o in distacco a vario titolo, fatta eccezione per i casi di documentati e gravi motivi personali o riferiti a familiari conviventi;
- coloro che sono posti in posizione di Comando presso altre Amministrazioni o cessati dal servizio per vari
Sono esclusi, altresì, coloro che sono assegnatari di altri alloggi di servizio dell'Amministrazione penitenziaria in altre sedi.
Punto quinto: decadenza della concessione.
Si decade dalla concessione degli alloggi demaniali di servizio sia individuali che collettivi, nei seguenti casi:
- trasferimento ad altra sede di servizio collocata in altro Comune;
- qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, comma 6, lett. a), b), c) ed) del Regolamento e si verifichino le ipotesi di cui al precedente punto quarto (in particolare per quanto riguarda le aspettative o distacchi a qualsiasi titolo la decadenza è operativa dopo 6 mesi dalla data del relativo provvedimento, salvo l'ipotesi per i casi di documentati e gravi motivi personali o riferiti a familiari conviventi).
Punto sesto: revoca della concessione degli alloggi di qualsiasi tipologia.
L'Amministrazione penitenziaria può disporre in qualsiasi momento, con atto motivato e con preavviso di almeno 60 giorni, la revoca della concessione degli alloggi
per ragioni di interesse pubblico.
Punto settimo: alloggi in concessione per ragioni di sicurezza.
La durata della concessione degli alloggi di servizio per motivi di sicurezza di cui agli artt. 4 e 12 del Regolamento, è soggetta a verifica annuale del sussistere delle predette ragioni da parte dall'Amministrazione penitenziaria. I concessionari di tali alloggi sono tenuti ad informare immediatamente l'Amministrazione in caso di decadenza dei motivi di sicurezza.
Punto ottavo: alloggi demaniali di servizio a titolo gratuito, mancanza dell'alloggio di servizio - personale distaccato temporaneamente ad altra sede.
Il personale indicato nell'art. 2 comma l del Regolamento ha diritto all'alloggio demaniale di servizio gratuito, se disponibile, nella struttura penitenziaria del Comune ove presti servizio. Nell'ipotesi di indisponibilità di tale alloggio, gli aventi diritto potranno usufruire degli alloggi collettivi di servizio. In tutti i casi non è consentita alcuna forma di rimborso di canoni per abitazioni locate da privati o da altri Enti.
Il personale indicato nell'art. 2 comma l del Regolamento che viene assegnato o
distaccato su sua richiesta temporaneamente e in modo continuativo presso altra sede di servizio per un periodo superiore a mesi 6, dovrà procedere al rilascio dell'alloggio di cui sopra entro 30 gg. dalla data del provvedimento di assegnazione o distacco, in modo tale che tale alloggio venga concesso a titolo gratuito al personale che effettivamente svolga la funzione, seppur provvisoria, di Provveditore, Direttore o Comandante di reparto.
Nel caso m cui sia l'Amministrazione penitenziaria a disporre d'ufficio
l'assegnazione o il distacco temporaneo e continuativo del predetto personale, la Direzione Generale valuterà di volta in volta i tempi e le modalità di rilascio o mantenimento dell'alloggio, che saranno indicati nel provvedimento di assegnazione o distacco.
Resta inteso che il personale interessato dovrà prendere possesso dell'alloggio
entro l'ulteriore termine di trenta giorni, pena la decadenza dal diritto di assegnazione gratuita.
Decorso tale termine, l'alloggio potrà essere assegnato a titolo oneroso ad altro
personale per motivi di servizio, come previsto dal comma 3 dell'art. 3 del Regolamento; la concessione avrà carattere di provvisorietà e sarà comunque subordinata alla data di rientro dei precedenti, legittimi assegnatari.
Punto nono: uso degli alloggi.
L'uso proprio di tutte le tipologie di alloggi è quello di tipo abitativo; non potranno essere concessi alloggi demaniali di servizio per usi diversi. Eventuali concessioni in atto che si manifestino per un uso improprio saranno prontamente revocate.
Punto decimo: disposizioni generali.
1.Manutenzione: obblighi concessionari e Funzionari Delegati.
Sono a carico degli assegnatari di tutte le tipologie di alloggi demaniali di servizio previste dal Regolamento gli oneri elencati dall'art. 8 del Regolamento.
Al termine della concessione, il fruitore ha l'obbligo di riconsegnare l'alloggio almeno nelle stesse condizioni in cui lo ha trovato; sarà cura di ogni singola Direzione stilare nel verbale di consegna dell'immobile l'elenco dettagliato dei beni forniti dall'Amministrazione a corredo dell'alloggio e lo stato d'uso del medesimo. I verbali di consegna e di riconsegna dell'immobile devono essere sottoscritti obbligatoriamente dal concessionario, dal contabile del materiale e dal Funzionario Delegato. Il concessionario è tenuto al risarcimento di qualsiasi danno arrecato all'alloggio durante il periodo del suo utilizzo.
I Funzionari Delegati devono attivare tutte le procedure atte a consentire il corretto
utilizzo di tutti gli alloggi di servizio di qualunque tipologia, attraverso una costante manutenzione e controllo dello stato dei medesimi, al fine di evitare ingiustificate inutilizzazioni del patrimonio immobiliare disponibile ed il deperimento del medesimo. Pertanto, i Funzionari Delegati attiveranno tutte le procedure atte alla richiesta dei fondi, in caso di necessità di manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei predetti alloggi; tale attività dovrà risultare dagli atti protocollati in possesso della Direzione. A tale proposito, si raccomanda il ricorso prioritario, per la manutenzione del patrimonio immobiliare, alla manodopera prestata dai detenuti.
I Provveditorati regionali avranno cura di stilare una programmazione, almeno semestrale, dei lavori di manutenzione necessari.
2.Alloggi di servizio rimasti disponibili/inutilizzati.
Si ritiene opportuno emanare ulteriori direttive atte a non lasciare inutilizzato alcun alloggio, evitando anche in tal caso il deperimento del patrimonio immobiliare e di procurare danni all'erario, al fine di scongiurare ulteriori rilievi da parte degli organi ispettivi di controllo della Ragioneria Generale dello Stato.
Nell'ipotesi in cui qualsiasi tipologia di alloggio di servizio rimanga disponibile, ovvero inutilizzata da parte del personale dell'Amministrazione penitenziaria in servizio, potrà essere concessa, previa valutazione caso per caso e sempreché tale assegnazione non rechi nocumento all' Amministrazione in termini di sicurezza o altro:
- a titolo oneroso al personale del Ministero della Giustizia che ne faccia richiesta, per comprovate esigenze di servizio presso il Comune ove sono presenti tali alloggi per un periodo massimo di mesi 3, rinnovabili relativamente agli alloggi di servizio di cui all'art.12 1 c.3 del Regolamento e di anni 1 + 1 nel l'ipotesi di alloggi di servizio di cui all'art. 6 del Regolamento;
- a titolo oneroso al personale delle forze dell'ordine, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, su richiesta dei rispettivi Comandi per brevi periodi non superiori a mesi tre, rinnovabili per un massimo di 1 anno;
- a titolo oneroso al personale di altre Amministrazioni pubbliche che presti attività lavorativa presso sedi dell'Amministrazione penitenziaria, in caso di disponibilità di alloggi presso tali sedi, per brevi periodi non superiori a mesi tre;
- a titolo oneroso al personale dell'Amministrazione penitenziaria accompagnato da familiari per brevi periodi, ai fini di rafforzare l'azione dell'Amministrazione a favore del benessere del personale, nelle ipotesi in cui venga esperito un bando per l'assegnazione a norma degli artt. 3 e 6 del Regolamento e resti deserto, oppure che vi siano degli alloggi inutilizzati classificati ai sensi dell 'art.12 c. l e art. 12 c.3 .del
I richiedenti dovranno in ogni caso essere in possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione degli alloggi a norma del Regolamento e delle successive disposizioni.
- Decretazione alloggi ad uso temporaneo.
Gli alloggi ad uso temporaneo previsti dall'art.12 comma 1del Regolamento sono individuati con Provvedimento del Direttore Generale del Personale e delle Risorse. Le Direzioni degli Istituti potranno avanzare richiesta di decretazione in tal senso, motivandola adeguatamente, purché l'unità immobiliare sia dotata di arredi e di servizi igienici e almeno di un angolo cottura. Sono altresì individuati con Decreto del Direttore Generale gli alloggi collettivi di servizio che dovranno essere costituiti da stanze arredate con bagno annesso, ai sensi dell'art.12 comma 3 del Regolamento. Le Direzioni degli Istituti o Servizi potranno avanzare richieste di decretazione al riguardo. Condizione necessaria per l'individuazione da parte delle Direzioni delle unità abitative ad uso temporaneo, quale imprescindibile presupposto sia per l'uso oneroso come per quello gratuito, è che le stesse siano agibili nel senso stretto del termine. E' quanto mai opportuno, quindi, che i Funzionari Delegati, responsabili della gestione degli alloggi, in caso di dubbi sulla reale agibilità degli stessi, acquisiscano formale parere da parte dei competenti servizi tecnici dei Provveditorati. Non conciliano con la regolamentazione vigente e, di conseguenza, non potranno consentirsi estemporanei adattamenti secondo i quali, ad es. venga richiesto e concesso l'uso riservato e continuativo di un alloggio collettivo di servizio a titolo non oneroso, solo perché in stato di presunta o reale inagibilità. Infatti, l'inagibilità in senso stretto dell'alloggio comporta l'impossibilità assoluta all'uso gratuito o oneroso che sia, mentre la sostanziale agibilità comporta la possibilità della concessione in uso che, qualora sia di tipo riservato e continuativo, non potrà che essere onerosa. Si ritiene opportuno quindi ribadire che, qualunque occupazione continuativa ed esclusiva di una camera con bagno annesso, nell'ambito della Caserma, ovvero di un'occupazione sine titulo, non dovrà essere consentita da parte dei Funzionari Delegati, i quali sono tenuti a vigilare e a chiedere l'emanazione dei decreti nei predetti casi. In caso contrario, la responsabilità del danno erariale risulterà in concorso con l'occupante abusivo e questa Direzione Generale procederà d'ufficio alla decretazione delle stanze che risultassero permanentemente occupate in via esclusiva.
- Determinazione del canone e degli oneri accessori.
Si rammenta che per gli alloggi assegnati in concessione onerosa ai sensi degli artt.
3 e 6 del Regolamento, il canone di occupazione è stabilito dall'art. I O dello stesso, mentre il canone e gli oneri accessori dovuti dagli alloggi ad uso temporaneo previsti dall'art.12 comma sono stabiliti secondo le disposizioni contenute nel Provvedimento del Direttore Generale dell'l marzo 2014. Gli alloggi collettivi di servizio di cui all'art. 12 c. 3 del Regolamento sono soggetti al pagamento degli oneri previsti dal comma 4 del cit. Provvedimento dell' 11 marzo 2014.
Si ribadisce che per il pagamento dei canoni il concessionario dovrà procedere a mezzo modello F23 indicando il tributo quale 84 7T, mentre per gli oneri accessori è ammesso il pagamento solo tramite trattenuta sullo stipendio (codice MEF 059), nell'ipotesi di consumi calcolati a forfait, come da tabella esemplificativa:
|
CANONI USO ABITAZIONE INDIVIDUALE ART.3,6 D.P.R, 314/06 |
MOD. F23 TRIBUTO 847 T ALTRI PROVENTI DEMANIALI |
|
CANONI ALLOGGI ART.12 COMMA 1 |
MOD. F23 TRIBUTO 847 T ALTRI PROVENTI DEMANIALI |
|
ONERI ACCESSORI ART.12 COMMA 3 E COMMA 1 |
TRATTENUTA SULLO STIPENDIO |
Si precisa che, nell'ipotesi di pagamento degli oneri condominiali quali luce, acqua, riscaldamento, etc., il concessionario dovrà procedere al pagamento sul capo XI cap. 3530
- entrate eventuali del Ministero della Giustizia.
Va effettuato l'adeguamento ISTAT sugli oneri accessori per gli alloggi di cui all’art.12.
Relativamente agli alloggi di cui agli artt.2 e 6 del Regolamento, si rammenta che le spese condominiali (riscaldamento, luce scale, ascensore, pulizie, etc.) vanno ripartite su base millesimale e, laddove non esistenti, dovranno essere redatte le apposite tabelle millesimali da parte degli uffici tecnici dei Provveditorati. Nelle more di tale redazione, da effettuare entro e non oltre il 30.4.2017, si applicheranno le attuali procedure .
- Atti di concessione.
Gli atti di concessione degli alloggi demaniali di servizio di qualsiasi tipologia dovranno essere uniformati alle presenti direttive.
- Alloggiamento personale in missione.
Il personale in servizio di missione ha diritto all'alloggio, ove disponibile, a titolo gratuito per la sola durata della missione, al termine della quale il beneficiario dovrà lasciare libero da cose e persone l'alloggio. Tale alloggio dovrà essere conforme a quanto prescritto dal vigente AQN. Si precisa che i Funzionari Delegati sono tenuti a verificare, di volta in volta, i provvedimenti di missione.
- Accertamenti sulla corretta gestione degli alloggi.
Questa Direzione Generale ha avviato diversi controlli a campione su tutto il territorio nazionale, al fine di verificare la corretta gestione del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione penitenziaria. A tale proposito, si sottolinea la necessità che i Funzionari Delegati forniscano la massima collaborazione in caso di sopralluoghi o di richieste di notizie. Di contro, potranno segnalare eventuali problematiche o difficoltà al seguente indirizzo di posta elettronica:
gestioneimmobili.dgbs.dap@giustizia.it
I referenti regionali del sistema SIGP1 - Alloggi demaniali, dovranno costantemente vigilare sul corretto e contestuale inserimento dei dati riguardanti gli alloggi demaniali di servizio da parte delle Direzioni e segnalare tempestivamente alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse eventuali inadempienze e/o incongruenze.
- Controlli a campione da parte dei Funzionari Delegati.
I Funzionari Delegati sono tenuti ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concessionari ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del cit. D.P.R. Tutta la documentazione relativa a tale controllo dovrà risultare agli atti della Direzione.
Si raccomanda il puntuale adempimento di quanto sopra, sottolineando che il Funzionario Delegato è responsabile della corretta gestione di tutti gli alloggi demaniali di servizio relativi alla struttura che dirige e che in caso di inosservanza dovrà rispondere degli eventuali danni erariali, in richiamo alla nota n. 0127489 del 14.04.2016.
IL DIRETTORE GENERALE
Pietro Buffa