Provvedimento 2 febbraio 2025 - Casa circondariale - AVEZZANO - Regolamento interno per la verifica dei controlli a campione sui requisiti soggettivi ed oggettivi degli operatori economici relativi ad affidamenti diretti di importo non superiore ad € 40.000,00 Iva esclusa
2 febbraio 2026
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Casa Circondariale Avezzano
Regolamento interno per la verifica dei controlli a campione sui requisiti soggettivi ed oggettivi degli operatori economici relativi ad affidamenti diretti di importo non superiore ad € 40.000,00 IVA esclusa.
(art. 52 D. Lgs. 36/2023)
ANNO 2026
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici “ in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e, in particolare, l’articolo 52, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a euro 40.000, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prevedendo che la stazione appaltante proceda alla verifica delle suddette dichiarazioni, anche mediante sorteggio di un campione individuato secondo modalità predeterminate annualmente;
VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e, in particolare, l’articolo 71, ai sensi del quale le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, nonché nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici comunque denominati;
VISTO il Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea del Ministero della Giustizia, di cui alla nota prot. m_dg.GDAP.13/11/2024.0033898, nonché le disposizioni integrative e correttive del Regolamento delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, di cui alla nota prot. m_dg.GDAP.30/10/2025.0033903, e la nota prot. m_dg.GDAP.04/11/2024.0034517 della Direzione Generale per la Gestione dei Beni, dei Servizi e degli Interventi in materia di Edilizia Penitenziaria – Ufficio II;
CONSIDERATO che, si rende opportuno dare concreta attuazione alle disposizioni in materia di controlli a campione previste dall’articolo 50, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti pubblici;
RITENUTO pertanto necessario, al fine di assicurare l’effettiva applicazione della normativa sopra richiamata, adottare un regolamento interno volto a disciplinare le modalità operative dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici nell’ambito delle procedure di affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, IVA esclusa.
DISPONE
Per la verifica delle attestazioni rese dagli operatori economici ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell’ambito delle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo, di importo non superiore a euro 40.000,00 (IVA esclusa), i controlli a campione sono disciplinati secondo le seguenti modalità.
Il controllo è effettuato su un campione pari al 10% degli operatori economici risultati affidatari di forniture di beni, servizi e lavori di importo inferiore a euro 40.000,00. L’individuazione del campione avviene mediante sorteggio, effettuato attraverso l’utilizzo di un’applicazione software per la generazione di numeri casuali, previa predisposizione di un elenco numerato e ordinato cronologicamente degli affidamenti diretti complessivamente effettuati nel semestre di riferimento. Le operazioni di sorteggio e di controllo sono formalizzate in apposito verbale.
Formano oggetto di verifica le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso:
- dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del decreto legislativo n. 36/2023;
- dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo n. 36/2023.
La stazione appaltante procede all’estrazione del campione entro il 31 luglio dell’anno in corso ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo, con riferimento, rispettivamente, alle procedure di affidamento concluse nel semestre precedente.
I controlli sono effettuati mediante richiesta di accesso al Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, al fine di acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati.
Qualora emergano presunte irregolarità, è instaurato un contraddittorio con l’operatore economico interessato, mediante comunicazione scritta e assegnazione di un termine congruo per la presentazione di chiarimenti o osservazioni. Ove, all’esito del contraddittorio, sia accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, non riconducibile a errori materiali, irregolarità o omissioni sanabili ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le misure previste dall’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023. In particolare, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione dell’eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi, decorrenti dalla data di adozione del relativo provvedimento. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Nel caso in cui l’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni intervenga a seguito del completamento dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante procede comunque alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento dalla stessa indette per un periodo da uno a dodici mesi.
Del presente provvedimento è assicurata la pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
IL DIRETTORE
Dott.ssa M. C. D’ORAZIO