Decreto 2 febbraio 2026 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 35 posti di medico del Corpo di polizia penitenziaria

2 febbraio 2026


Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore generale del personale
Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “Norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;

VISTA la legge 1° febbraio 1989, n. 53 recante “Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato” e in particolare l’art. 26 concernente le qualità morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale delle forze di polizia;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e, in particolare, l’art. 3, comma 7;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 35, comma 6, circa le qualità morali e di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale di Polizia penitenziaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 di approvazione del “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l’articolo 8 concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare, gli articoli 12 e 24 che apportano modificazioni alla legge n. 241/1990 in materia di autocertificazione e al già menzionato Codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, contenente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante “Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria”;

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante “Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395”;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n 66 recante “Codice dell'ordinamento militare”;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183 recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” e in particolare l’articolo 19, che riconosce la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 15, commi 15,16,17 e 18;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni recante “Adeguamento delle strutture degli organici dell’Amministrazione Penitenziaria e dell’Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266” e, in particolare, gli articoli 19-bis e 19-ter;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2024, n. 217, recante “Regolamento per la disciplina delle modalità di accesso alla qualifica iniziale, del percorso di formazione iniziale, della progressione in carriera, dell’aggiornamento professionale, della formazione specialistica e della regolazione dell’attività libero professionale dei funzionari della carriera dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante “Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”;

VISTA la direttiva tecnica dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare 9 febbraio 2016 emanata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 30 giugno 2003, n. 198, recante “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli” e, in particolare, agli articoli 6 e 7, come richiamato dall’articolo 7, comma 5, del citato decreto legislativo n. 146 del 2000;

VISTO il decreto del Ministro della Sanità del 30 gennaio 1998, recante “Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale” e successive modifiche;

VISTO il decreto del Ministro della Sanità del 31 gennaio 1998, recante “Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla normativa concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale” e successive modifiche;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° agosto 2005, recante “Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, recante “Determinazioni delle classi di laurea magistrale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, 9 luglio 2009, recante l’equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai pubblici concorsi e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 giugno 2017, recante “Standard, requisiti e indicatoti di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1649, relativo alle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative” e, in particolare, l’articolo 2-bis;

RITENUTO ai sensi del citato articolo 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, di semplificare lo svolgimento della procedura concorsuale mediante l’eliminazione della fase delle prove scritte, in considerazione della necessità di assicurare, attraverso l’assunzione di 35 medici del Corpo di Polizia Penitenziaria, il più celere adeguamento della dotazione organica, al fine di garantire più elevati livelli di operatività;

VISTO il protocollo d’intesa stipulato ai sensi dell’art. 35-ter, comma 3, del d.lgs. 165/2001 fra il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Forze armate, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in data 30 novembre 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” ed in particolare l’art. 6, comma 2, lett. a) che individua le funzioni della Direzione Generale del personale;

RITENUTA la propria competenza alla firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”;

ATTESA la necessità di bandire un concorso pubblico per il reclutamento di 35 medici della carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria;
 

DECRETA

Articolo 1
(Posti a concorso)

  1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 35 medici della carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3. Le assegnazioni saranno effettuate in base alla scelta manifestata secondo l’ordine della graduatoria di fine corso nell’ambito del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dei Provveditorati di seguito indicati.
    1. Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria: n. 2 posti;
    2. Provveditorato Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta: n. 3 posti;
    3. Provveditorato Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige: n. 3 posti;
    4. Provveditorato Lombardia: n. 2 posti;
    5. Provveditorato Emilia-Romagna: n. 2 posti;
    6. Provveditorato Toscana: n. 2 posti;
    7. Provveditorato Lazio: n. 4 posti;
    8. Provveditorato Campania: n. 3 posti;
    9. Provveditorato Puglia e Basilicata: n. 3 posti;
    10. Provveditorato Calabria n. 2 posti;
    11. Provveditorato Sicilia: n. 3 posti;
    12. Provveditorato Sardegna: n. 2 posti;
    13. Provveditorato Umbria e Marche: n. 2 posti;
    14. Provveditorato Abruzzo e Molise: n. 2 posti.
  2. Il Direttore Generale del personale, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione.
  3. Ogni comunicazione relativa al concorso sarà rinvenibile sul sito istituzionale www.giustizia.it nonché sul portale unico del reclutamento, all’indirizzo www.inpa.gov.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 2
(Riserve di posti per il personale di Polizia Penitenziaria e per categorie specifiche di candidati)

  1. Nell’ambito dei 35 posti di cui all’articolo 1, n. 7 posti sono riservati al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria con una anzianità di servizio di almeno cinque anni, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, salvo il limite di età, che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «ottimo», né sanzioni disciplinari pari o più gravi della pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2024, n. 217. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 93 e 94 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  2. Nell’ambito dei 35 posti di cui all’articolo 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purché in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati:
    1. n. 7 posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone;
    2. 1 posto agli Ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale, ai sensi dell’articolo 1005 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  3. I posti oggetto delle riserve, previste nei commi 1 e 2 del presente articolo, ove non coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l’ordine della graduatoria finale di merito.

Articolo 3
(Requisiti e condizioni per la partecipazione)

  1. I requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al concorso del presente bando sono i seguenti:
    1. cittadinanza italiana;
    2. godimento dei diritti civili e politici;
    3. possesso delle qualità di condotta di cui all’articolo 26, legge 1° febbraio 1989, n. 53. La valutazione comprende l’accertamento dell’attuale o pregressa sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza;
    4. non aver superato il 35° anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino a un massimo di 3 anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria con almeno cinque anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando;
    5. essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritta per l’accesso alla carriera dei medici di Polizia penitenziaria. I relativi requisiti si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L’eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all’espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell’idoneità. Per i candidati appartenenti al Corpo di polizia di penitenziaria è richiesta unicamente l’idoneità attitudinale per l’accesso alla citata carriera;
    6. possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso una Università della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato;
    7. possesso di un diploma di specializzazione rilasciato dalle Scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 4 febbraio 2015, e successive modifiche ed integrazioni;
    8. possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione medica;
    9. iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei medici;
    10. per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria non aver riportato nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «ottimo», né sanzioni disciplinari pari o più gravi della pena pecuniaria.
  2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, pena l’esclusione.

Articolo 4
(Esclusione dal Concorso)

  1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, nonché i candidati che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali ovvero per lo svolgimento della prova d’esame.
  2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, destinatari della misura accessoria dell’estinzione del rapporto di impiego prevista dall’art. 32 – quinquies del codice penale, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, che hanno subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con applicazione di pene accessorie, o che hanno assunto la qualità di imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. Non sono altresì ammessi a partecipare al concorso coloro i quali sono stati o sono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.
  3. Non sono, infine, ammessi a partecipare coloro che:
    1. sono stati dimessi o espulsi per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere del Corpo di Polizia Penitenziaria;
    2. sono stati destinatari della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ovvero nei cui confronti risulti ancora pendente il procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione;
    3. in analogia al disposto dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 sono stati sospesi a qualsiasi titolo cautelarmente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare. Resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del citato d.P.R. n. 3/57.
  4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all’articolo 5, comma 1, ad eccezione del possesso del diploma di specializzazione, che può essere conseguito entro la data di svolgimento della prova d’esame, o, se sarà disposta, della prova preselettiva che la precederà, nonché dell’iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che può essere conseguita entro l’inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purché il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l’avvenuta presentazione della relativa istanza.
  5. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l’accesso al ruolo del personale del Corpo di polizia penitenziaria, la veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nonché l’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio di Polizia penitenziaria dei candidati.
  6. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti tutti gli aspiranti partecipano “con riserva” alle prove e agli accertamenti concorsuali.
  7. L'Amministrazione provvede d'ufficio a controllare entro la data di conclusione del corso di formazione iniziale i titoli indicati dai candidati tra i requisiti di ammissibilità, oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale, è dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza dall'impiego con decreto del Direttore Generale del personale.
  8. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto in qualsiasi momento dal concorso con decreto del Direttore Generale del personale.

Articolo 5
(Domanda di partecipazione)

  1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta secondo il modello allegato (Allegato 1), e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it, indicando nell’oggetto “CONCORSO 35 MEDICI POLIZIA PENITENZIARIA”, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nel portale unico del reclutamento www.inpa.gov.it.
  2. Il modulo della domanda e relativi allegati saranno disponibili sul sito del Ministero della giustizia www.giustizia.it.
  3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Articolo 6
(Compilazione della domanda)

  1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà dichiarare:
    1. cognome e nome;
    2. data, luogo di nascita e codice fiscale;
    3. il possesso della cittadinanza italiana;
    4. l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
    5. la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), a lui personalmente intestata, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
    6. il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso una Università della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato;
    7. il possesso di un diploma di specializzazione rilasciato dalle Scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 4 febbraio 2015, e successive modifiche ed integrazioni;
    8. il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo;
    9. l’iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei medici chirurghi;
    10. di non aver riportato condanne anche non definitive per delitti non colposi, di non aver subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con applicazione di pene accessorie, o di non aver assunto la qualità di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali è stato sottoposto a misura cautelare personale, senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. In caso contrario, il candidato dovrà precisare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data di ogni provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento;
    11. di non essere stato o non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
    12. di non essere stato dimesso o espulso per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nei ruoli o nelle carriere del Corpo di Polizia Penitenziaria;
    13. di non essere stato destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall’impiego ovvero di non essere sottoposto a procedimento disciplinare per l’irrogazione della stessa sanzione;
    14. di non essere stato sospeso, a qualsiasi titolo, cautelarmente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari, per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare;
    15. i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause diverse dall’inidoneità psico-fisica, di espulsione o proscioglimento, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero di destituzione, dispensa o di decadenza dall’impiego in una pubblica amministrazione, di licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
    16. i titoli che intende sottoporre alla valutazione della Commissione esaminatrice, con la rispettiva data di conseguimento, ove prevista;
    17. l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, pena il mancato riconoscimento;
    18. di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. I titoli di cui alle lettere p) e q) del comma precedente, non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.
  3. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, recapito e indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso. A tal fine, l’interessato dovrà inviare dette comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento di identità, in formato PDF, all’indirizzo di posta elettronica certificata arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it con indicazione nell’oggetto “CONCORSO 35 MEDICI POLIZIA PENITENZIARIA”.
  4. L’Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione delle comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, anche telematico, indicato nella domanda, o da altre cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione o a eventi di forza maggiore.

Articolo 7
(Commissione esaminatrice)

  1. La Commissione esaminatrice del concorso è nominata con provvedimento del Direttore Generale del personale ed è composta da:
    • un dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria o da un dirigente generale dell’Amministrazione penitenziaria, o un magistrato o un avvocato dello Stato che la presiede;
    • due medici con qualifica non inferiore a Primo Dirigente medico delle Forze Armate o delle altre Forze di Polizia, o da medici del Servizio sanitario nazionale che svolgono attività presso l’Amministrazione penitenziaria;
    • due professori o ricercatori universitari delle materie su cui vertono le prove d’esame.
  2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.
  3. Per la prova orale la commissione esaminatrice è integrata da membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.
  4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di uno o più componenti supplenti o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.

Articolo 8
(Fasi di svolgimento del concorso)

  1. Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
    1. prova preselettiva, qualora sia disposta ai sensi dell’articolo 9;
    2. accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali;
    3. prova orale;
    4. valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le prove precedenti.
  2. I candidati che non si presentino nel giorno e nell’ora previsti a sostenere le prove sono considerati esclusi dal concorso.
  3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove o di uno degli accertamenti indicati al comma 1 comporta l’esclusione dal concorso.
  4. L’Amministrazione potrà procedere, in relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali anche dopo le prove di esame e comunque nell’ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
  5. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti prescritti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale “con riserva”.

Articolo 9
(Eventuale prova preselettiva)

  1. Nel caso in cui il numero delle domande sia complessivamente superiore a 500, possono espletarsi prove preselettive, consistenti in 40 quesiti a risposta a scelta multipla sulle seguenti materie: anatomia patologica, farmacologia e tossicologia clinica, statistica sanitaria e normativa sanitaria.
  2. La prova non concorre alla formazione del punteggio finale di merito e si intende superata nel caso di votazione non inferiore a sei decimi. È ammesso alle successive prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, nonché, in soprannumero, i candidati che hanno riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
  3. Per la predisposizione dei quesiti a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione è autorizzata ad avvalersi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
  4. I quesiti sono suddivisi per materia e per coefficiente di difficoltà pari a 1 (facile), 2 (media) e 3 (difficile), in relazione alla natura della domanda; sono elaborati come domanda diretta, cui sono attribuite quattro risposte, delle quali una sola è esatta.
  5. Il calendario della prova e l'indicazione delle sedi di svolgimento sono pubblicati sul sito web istituzionale www.giustizia.it, con relativo avviso di pubblicazione sul portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it con valore di notifica a tutti gli effetti. La prova può essere svolta per gruppi predeterminati di candidati, in una o più sedi e in giorni diversi.
  6. Il tempo massimo per lo svolgimento della prova è stabilito dalla commissione esaminatrice, che ne dà atto nel verbale con il quale sono stabiliti i criteri di valutazione della prova pubblicati sul sito.
  7. I questionari sottoposti ai candidati sono predisposti in modo da assicurarne la diversità di composizione, garantendo lo stesso numero di quesiti per ciascuna materia e complessivamente lo stesso coefficiente di difficoltà.
  8. Durante la prova d’esame è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con chi svolge il servizio di vigilanza o con i componenti della Commissione. Nel corso della prova non è inoltre consentito ai candidati usare telefoni cellulari, portare apparati radiotrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico che permetta di comunicare tra di loro e con l’esterno. È altresì vietato portare carta da scrivere, appunti, libri, testi, pubblicazioni e opuscoli di qualsiasi genere. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso.
  9. La correzione, in forma anonima, delle schede delle risposte e l'attribuzione del relativo punteggio si svolgono nella medesima giornata di effettuazione della prova, con l'ausilio di personale tecnico dell'Amministrazione penitenziaria, mediante sistemi di lettura ottica e procedure informatiche. Eccezionalmente, per motivi organizzativi, la correzione può avvenire in data successiva a quella di effettuazione della prova, comunque non superiore a quindici giorni dallo svolgimento della prova medesima, ferme restando le medesime modalità e garanzie di trasparenza.
  10. L’esito della prova sarà pubblicato sul sito del Ministero della giustizia www.giustizia.it, con relativo avviso sul portale unico del reclutamento www.inpa.gov.it.

Articolo 10
(Accertamenti psico-fisici)

  1. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una Commissione nominata con decreto del direttore generale del personale, composta ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della Giustizia, ovvero individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 120 del medesimo decreto legislativo n. 443/1992. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria.
  2. I candidati che non si presentino nel giorno e nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici sono considerati esclusi dal concorso.
  3. I candidati appartenenti ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria sosterranno unicamente gli accertamenti attitudinali previsti.
  4. Ai sensi dell’art. 44, comma 14-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, introdotto dall’art. 39 del decreto legislativo 27 dicembre 2019 n. 172, le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica, attitudinale, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza dell’interessata quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
  5. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad esame clinico generale e a prove strumentali e di laboratorio e possono essere richiesti certificati sanitari ritenuti utili.
  6. L’Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso contratto di diritto privato.
  7. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità:
    1. sana e robusta costituzione fisica;
    2. composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 % e non superiore al 22 % per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 % e non superiore al 30 % per le candidate di sesso femminile;
    3. forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
    4. massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 % per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 % per le candidate di sesso femminile;
    5. senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l’astigmatismo composto e l’astigmatismo misto.
  8. Costituiscono causa di non idoneità per l’accesso alla carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria e tutte le imperfezioni e infermità elencate nell’articolo 3 e nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell’interno n. 198/2003.
  9. Il giudizio di idoneità e di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del Direttore Generale del personale.

Articolo 11
(Accertamenti attitudinali)

  1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici previsti dal precedente articolo 10 sono sottoposti ad esame attitudinale da parte di una Commissione, nominata dal Direttore generale del personale, presieduta da un Primo Dirigente di Polizia penitenziaria e composta da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del titolo di perito selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell’articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria.
  2. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, al candidato è proposta dalla commissione una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive e individuali, integrata da un colloquio.
  3. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono approvate con decreto del Ministro della Giustizia su proposta del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
  4. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità:
    1. una evoluzione globale intesa come personalità armonicamente integrata, caratterizzata da uno spiccato senso di responsabilità, adeguata esperienza di vita, capacità direttiva e decisionale;
    2. una stabilità emotiva contraddistinta da una fiducia in sé, equilibrio nel tono dell'umore e autodominio dinanzi a difficoltà ansiogene;
    3. delle facoltà intellettive che consentano di valutare criticamente i problemi e di elaborare idonee strategie risolutive;
    4. una capacità ideativa sostenuta da adeguati poteri di sintesi e di giudizio;
    5. un comportamento sociale connotato da spigliatezza, capacità nel gestire i rapporti interpersonali e disposizione ad assumere posizioni di rilievo nell'ottica di un funzionale impegno lavorativo del personale dell'ufficio.
  5. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto del Direttore Generale del personale.

Articolo 12
(Titoli valutabili)

  1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
    1. CATEGORIA TITOLI DI STUDIO, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sottocategorie:
      1. laurea in medicina e chirurgia valutata in relazione al punteggio conseguito:
        1. da 91/110 a 110/110, fino a punti 2;
        2. 110 con lode, punti 2,5;
      2. diploma di specializzazione universitaria per l’accesso alla carriera dei medici, valutato in relazione al punteggio conseguito:
        1. da 61/70 a 70/70, fino a punti 1;
        2. 70/70 con lode, punti 2;
      3. dottorato di ricerca, conseguito presso un’istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1,5;
      4. altro diploma di specializzazione, fino a punti 1;
      5. master universitario, fino a punti 0,5;
      6. conoscenza di una o più lingue straniere, diversa dall’inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fino a punti 0,5.
    2. CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 16, suddivisa nelle seguenti sottocategorie:
      1. incarichi e servizi prestati presso l'Amministrazione penitenziaria rientranti tra quelli previsti dall'articolo 19-ter, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, fino a punti 4;
      2. incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche, fino a punti 1,5;
      3. incarichi di docenza di livello universitario ai sensi dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, fino a punti 4;
      4. superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a punti 1,5;
      5. corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti 2;
      6. pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 3.
  2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Non rileva ai fini del concorso l’eventuale acquisizione degli stessi, ancorché aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo.
  3. Il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli non può superare un terzo della votazione massima conseguibile complessivamente nelle prove d’esame.
  4. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato gli accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale e la prova orale.
  5. I candidati che hanno superato i predetti accertamenti inviano, entro il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, le eventuali pubblicazioni indicate in domanda. A tal fine, trasmettono i citati documenti mediante la propria posta elettronica certificata all’indirizzo arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it. I candidati appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria possono inviare, entro il medesimo termine, la documentazione comprovante il possesso di eventuali pubblicazioni per il tramite del proprio Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzerà il citato indirizzo PEC.

Articolo 13
(Prova d’esame)

  1. La prova d’esame del concorso consiste in una prova orale, vertente su: clinica medica e clinica chirurgica; disciplina “specialistica”, differenziata in base alle materie proprie delle diverse aree di specializzazione possedute dai candidati; medicina di urgenza e primo soccorso; medicina legale e delle assicurazioni; medicina del lavoro; igiene e medicina preventiva.
  2. Nel corso della prova orale sono accertate, altresì, la conoscenza della lingua inglese nonché dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
  3. La prova d’esame orale si intende superata con una votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30).
  4. Le sedute delle prove orali sono pubbliche e, al termine di ciascuna, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato e lo rende pubblico mediante affissione all'esterno della sala di esami.

Articolo 14
(Presentazione dei documenti)

  1. Ai fini della formazione della graduatoria finale, i candidati che hanno superato la prova d’esame devono produrre i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto alle riserve di posti, e di quelli di precedenza e di preferenza nella nomina, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso, entro il termine di decadenza di quindici giorni dal giorno della prova orale.
  2. A tal fine i candidati dovranno trasmettere i citati documenti mediante la propria posta elettronica certificata all’indirizzo arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustizicert.it allegando copia fronte-retro di un documento di identità personale.

Articolo 15
(Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori)

  1. Espletata la prova d’esame con decreto del Direttore generale del personale è approvata la graduatoria, redatta sulla base della votazione complessiva di ciascun candidato, data dalla somma del voto riportato nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.
  2. Con il medesimo decreto, ovvero con separato decreto del Direttore generale del personale, sono dichiarati i vincitori del concorso, tenendo conto delle riserve dei posti previste all’articolo 1, commi 1 e 2, nonché dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
  3. Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia con valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 16
(Corso di formazione iniziale)

  1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi alla frequenza di un corso di formazione e all’eventuale tirocinio operativo, ai sensi dell’articolo 12, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2024, n. 217.
  2. I vincitori appartenenti ai ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria o delle altre Forze di Polizia sono collocati in aspettativa per la durata del corso con il trattamento economico previsto dall’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
  3. Al termine del corso di formazione l’assegnazione ai servizi di istituto è effettuata secondo le modalità indicate nell’articolo 12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2024, n. 217.

Articolo 17
(Trattamento dei dati personali)

  1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e utilizzati esclusivamente per le finalità del concorso e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione.
  2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
  3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della Giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche dati automatizzate anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
  4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad amministrazioni o enti pubblici direttamente interessati allo svolgimento del concorso, alla procedura di assunzione, alla posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalità previste dalla legge.
  5. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti dagli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento, nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Largo Luigi Daga n. 2.

Roma, 2 febbraio 2026

Il Direttore Generale
Rita Russo