Circolare 22 gennaio 2026 - Iscrizione a ruolo delle procedure esecutive in caso di deposito da parte degli Ufficiali giudiziari

22 gennaio 2026


m_dg.DAG.22/01/2026.0014100.U
 

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale degli affari interni
Ufficio I - Reparto I - Servizi relativi alla giustizia civile

 

Al sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello

Ai sigg. Presidenti dei tribunali

Alla Direzione generale del personale e della formazione

Ufficio IV-UNEP

Al Consiglio Nazionale Forense

e, p.c.

al Capo di Gabinetto

al Capo dell’Ispettorato

al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

 

Oggetto: iscrizione a ruolo delle procedure esecutive in caso di deposito da parte degli Ufficiali giudiziari - Circolare

Sono pervenuti a questa Direzione generale diversi quesiti volti a chiarire se sia possibile rifiutare l’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive in mancanza del pagamento del contributo unificato minimo di euro 43,00 o di quello inferiore eventualmente previsto per legge (art.14, comma 3.1, d.P.R. n.115/2002), nel caso in cui l’iscrizione del procedimento sia richiesta “d’ufficio” da parte dell’Ufficiale giudiziario che abbia eseguito il pignoramento.

I quesiti hanno riguardato, in particolare, tutte quelle ipotesi in cui ricada sull’Ufficiale giudiziario l’onere del deposito presso la cancelleria del tribunale del verbale delle operazioni compiute (ad es. procedure esecutive per consegna o rilascio; iscrizione d’ufficio ex art. 159-ter disp. att. c.p.c.) o la consegna in cancelleria dei beni mobili pignorati, ex art. 520 c.p.c.

Ciò premesso, all’esito delle interlocuzioni con la Direzione generale del personale e della formazione, competente sull’operatività degli Uffici notificazioni e protesti, si ritiene di dover fornire i chiarimenti che seguono.

Con la circolare DAG 60633.U del 24.03.2025 è stato chiarito che l’art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002 si applica a tutti i giudizi civili, in ogni grado di giudizio, compreso il reclamo e la fase cautelare, non operando la norma distinzioni di sorta, con la conseguenza che essa trova applicazione anche alle procedure esecutive.

Occorre tuttavia coordinare tale disposizione con le fattispecie che prevedono l’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive per espropriazione da parte dell’ufficiale giudiziario, che non è una parte processuale sulla quale ricade l’onere del pagamento del contributo unificato e non cura le attività di riscossione di tale tributo.

In tali casi, l’art. 159-ter delle disposizioni di attuazione del c.p.c., che disciplina l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo di espropriazione, prevede che “Quando l'istanza (di iscrizione a ruolo) proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere”.

Pertanto, ad integrazione di quanto indicato nel paragrafo 3 della circolare DAG 60633.U del 24.03.2025, si ritiene di precisare che in tutti i casi in cui sia l’Ufficiale giudiziario a depositare presso la cancelleria i verbali delle operazioni di consegna, rilascio o di pignoramento, così come nel caso in cui l’Ufficiale giudiziario provveda alla consegna al cancelliere dei beni mobili pignorati, ai sensi dell’art.520 c.p.c., la cancelleria deve procedere all’iscrizione a ruolo generale della relativa procedura esecutiva anche in assenza del pagamento del contributo unificato indicato dall’art.14, comma 3.1, d.P.R. n.115/2002.

Una volta aperto il fascicolo ed iscritto a ruolo il procedimento, sarà cura della cancelleria procedere alla riscossione del contributo unificato nei confronti del soggetto obbligato al pagamento.

Restano invariate le altre disposizioni di cui al paragrafo 3 della circolare DAG 60633.U del 24.03.2025.

Si invitano le SS.LL. a dare massima divulgazione alla presente circolare presso gli uffici di rispettiva competenza.

Cordialmente

Roma, 22 gennaio 2026

Il Direttore generale
Sabrina Mostarda