Decreto 19 gennaio 2026 - Trattamento dei dati personali per la tenuta dell’elenco degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica
19 gennaio 2026
Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Direzione Generale per la Giustizia di Comunità
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”;
Visto il Decreto del Ministro della giustizia e dell’Autorità politica delegata per le pari opportunità del 22 gennaio 2025 recante: “Disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento e l’accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica, in attuazione dell’articolo 18, comma 1, della legge 24 novembre 2023, n. 168”;
Visto, in particolare, l’art. 15 del suddetto decreto, ai sensi del quale “Il trattamento dei dati personali strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi connessi alla tenuta dell’elenco di cui all’articolo 4 è disciplinato con decreto direttoriale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di adozione del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” - e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare l’art. 2-sexies avente ad oggetto il trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, introdotto dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, modificato dal D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” - e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il provvedimento generale del 13 dicembre 2018, n. 497 con il quale il Garante ha individuato le prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni generali nn. 1/2016, 3/2016, 6/2016, 8/2016 e 9/2016 che risultano compatibili con il Regolamento e con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento del Codice;
Ritenuto necessario individuare analiticamente i tipi di dati trattati, le operazioni eseguite, le particolari forme di elaborazione dei dati che la Direzione Generale per la Giustizia di Comunità deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge;
Verificato, per quanto concerne i trattamenti di cui sopra, il rispetto dei principi e delle garanzie previste dal Capo II della Parte I del decreto legislativo n. 196/2003, con particolare riferimento alla circostanza che l’Amministrazione provvede al trattamento dei dati personali per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad essa attribuiti, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679 e con le modalità previste dagli artt. 2-sexies e 2-octies del medesimo d.lgs. n. 196/2003;
Rilevato che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio dello Stato e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, quale forma di consultazione preventiva ai sensi degli articoli 36 e 58 par. 3 lett. b) del Reg. 2016/679/UE e ss. mm. ii;
DECRETA
Art. 1
(Oggetto)
Il presente decreto disciplina, nell’ambito delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati personali strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi connessi alla tenuta dell’elenco degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica di cui all’art. 4 del Decreto del Ministro della giustizia e dell’Autorità politica delegata per le pari opportunità del 22 gennaio 2025.
Art. 2
(Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili)
- I dati personali comuni e quelli relativi a condanne penali e reati trattati dalla Direzione Generale per la Giustizia di Comunità, nonché le operazioni eseguibili, sono individuati nella scheda allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante.
- I dati di cui al comma 1 sono trattati nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie ove la raccolta non avvenga presso l'interessato, nonché in ossequio alle previsioni di cui agli artt. 2-sexies e 2-octies del d.lgs. n. 196/2003.
- Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione di cui al presente decreto sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati per il perseguimento delle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico e sempre che consentite, in ragione del contesto e oggetto del trattamento e dei soggetti legittimati, dalla normativa generale di settore sulla protezione dei dati personali, non ostandovi – in caso – la categoria dei dati trattati, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
- I raffronti e le interconnessioni con le altre informazioni personali particolari e giudiziarie detenute dalla Direzione Generale per la Giustizia di Comunità sono consentiti previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e con indicazione dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche dati di diversi titolari, nonché la diffusione di dati personali particolari e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono.
In particolare, la Direzione Generale per la Giustizia di Comunità consulterà, al fine di effettuare i controlli sui dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, banche dati di diversi titolari quali ciascuna Procura della Repubblica presso cui è istituito l’ufficio locale del casellario, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano presso cui sono tenuti gli elenchi e i registri regionali dei C.U.A.V., il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi presso cui è tenuto l’Albo degli Psicologi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso cui è istituito il registro unico nazionale del terzo settore - RUNTS -. - La violazione dei dati personali - intesa quale violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - determina l’attivazione delle procedure e la produzione di tutti gli effetti stabiliti dalla vigente normativa sulla protezione dei dati personali.
Art. 3
(Ruoli organizzativi, finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali)
- I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali relative all’esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi connessi alla tenuta dell’elenco degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica di cui all’art. 4 del Decreto del Ministro della giustizia e dell’Autorità politica delegata per le pari opportunità del 22 gennaio 2025, in attuazione dell’articolo 18 della legge 24 novembre 2023, n. 168 e nel quadro dell’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere, del 14 settembre 2022, in Rep. Atti n. 184/CSR, come modificata dall’Intesa del 25 gennaio 2024, in Rep. Atti n. 9/CSR.
- In particolare, i dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:
- Procedura per l’accreditamento dei C.U.A.V. di cui all’art. 8 del Decreto del Ministro della giustizia e dell’Autorità politica delegata per le pari opportunità del 22 gennaio 2025;
- Procedura di contestazione di cui all’art. 12 del Decreto del Ministro della giustizia e dell’Autorità politica delegata per le pari opportunità del 22 gennaio 2025;
- Attività di vigilanza sull’elenco nonché sull’attività degli iscritti di cui all’art. 4 c.3 del Decreto del Ministro della giustizia e dell’Autorità politica delegata per le pari opportunità del 22 gennaio 2025;
- Adempimento di tutti gli ulteriori obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti.
- Il trattamento dei dati personali si fonda sulla necessità di adempiere ad obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento, nonché per l'esecuzione del compito di interesse pubblico, di gestione della procedura di accreditamento dei C.U.A.V., di cui il medesimo è investito.
- Nell’ambito di tale contesto giuridico e per le finalità di trattamento sopra enunciate, il Ministero della Giustizia, con sede in via Arenula n. 70 - 00186 Roma, ai sensi dell’art. 4 par. 7 del Regolamento (UE) 2016/679, è il titolare del trattamento, con correlativo impegno al rispetto delle previsioni di cui al predetto Regolamento e delle altre disposizioni vigenti dell’Unione o nazionali relative alla “protezione dei dati personali”.
- In conformità alla struttura organizzativa ministeriale e dei ruoli e delle funzioni istituzionali attribuiti, il Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - nell’ambito della procedura di accreditamento dei C.U.A.V. - assicura il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in capo al Titolare del trattamento.
- Designato al trattamento è il dirigente di livello dirigenziale non generale con incarico di direzione dell’Ufficio IV della Direzione Generale per la Giustizia di Comunità, che tratta dati personali in relazione alle competenze attribuite nell’ambito delle finalità istituzionali di cui al comma 1. Lo stesso opera sotto l’autorità e nell’ambito dell’assetto organizzativo del titolare del trattamento, in ossequio all’art. 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003, introdotto dal d.lgs. n. 101/2018.
- Sono autorizzati al trattamento dei dati per le finalità di cui al comma precedente, ai fini e per gli effetti dell’art. 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679, in ragione delle proprie mansioni di servizio e nei limiti delle competenze e delle attività istituzionali dell’ufficio di appartenenza, i dipendenti addetti al protocollo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e i dipendenti incardinati nell’Ufficio IV della Direzione Generale per la Giustizia di Comunità.
- In ogni caso, per l’espletamento dei compiti istituzionali del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, i dati personali acquisiti e comunque gestiti nell’ambito delle operazioni finalizzate al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1 saranno trattati per le sole finalità strumentali ai relativi procedimenti, in osservanza della vigente disciplina sulla protezione dei dati personali, con particolare riguardo al rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione dello scopo e della conservazione, minimizzazione.
Art. 4
(Obbligatorietà del conferimento)
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto necessario ai fini dell’inserimento dei C.U.A.V. nell’Elenco istituito e tenuto presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Il rifiuto di fornire i dati personali richiesti può determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di iscrivere l’ente nell’Elenco ovvero dare luogo alla sua sospensione o cancellazione dall’Elenco medesimo.
Art. 5
(Conservazione dei dati personali)
I dati personali raccolti verranno conservati per il tempo strettamente necessario all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui all’art. 1 del presente decreto e anche dopo la cessazione di questi, fino al decorso dei termini ex lege di prescrizione o decadenza, per come previsti ed applicabili per le fattispecie o istituti giuridici in questione, per l’esercizio di eventuali diritti legati al passaggio in giudicato di sentenze relative a contenziosi derivanti dagli ambiti di trattamento o, comunque, per esigenze di tutela amministrativa e giudiziaria di questa Amministrazione.
Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge nonché eventuali interruzioni in caso di procedimento giudiziario o su richiesta delle autorità competenti; decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati dai sistemi e/o resi anonimi con le vigenti procedure tecniche di cancellazione e backup.
Art. 6
(Processo decisionale automatizzato)
Il trattamento non prevede processi decisionali automatizzati, di conseguenza non vengono prese decisioni nei confronti dell’interessato sulla base di valutazioni automatiche, ossia che non coinvolgono persone fisiche.
Art. 7
(Misure tecnico-organizzative di protezione e sicurezza dei dati trattati)
Le caratteristiche operative, i ruoli organizzativi, i soggetti coinvolti, i meccanismi di mitigazione dei rischi e gli strumenti tecnici e di sicurezza per attuare i principi di protezione e le garanzie adeguati al rispetto del GDPR e della normativa di settore sono analiticamente descritti in specifico sub-allegato tecnico, redatto a cura del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.
Art. 8
(Trasferimento dei dati in Paesi extra UE)
I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione europea.
Art. 9
(Pubblicazione)
- Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 12 c. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss. mm. ii., recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
- Con le stesse modalità saranno rese pubbliche le successive modifiche e integrazioni.
Art. 10
(Entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 19 gennaio 2026
Il Direttore Generale
Anna Internicola