Decreto 14 maggio 2025 - Modificazioni agli articoli 5 e 7 del decreto del Ministro della giustizia 6 febbraio 2020
14 maggio 2025
Il Ministro della Giustizia
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”;
VISTO l'articolo 5, comma 2, lettera d), del predetto regolamento, che individua le competenze della Direzione generale dei magistrati;
VISTO l'articolo 16, comma 1, del regolamento, con il quale si dispone che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988 n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTO il decreto del Ministro della giustizia 6 febbraio 2020 recante “ Individuazione presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti e recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni dell’amministrazione interessate dalla riorganizzazione ai sensi dell’art. 16 c1 e c2 del d.P.C.m. 84/2015 e ai sensi dell’art. 6 c1 e c2 del d.P.C.m. 99/2019" e in particolare, all’articolo 7 relativo alla disciplina dell’organizzazione e delle competenze della Direzione generale dei magistrati;
VISTO il decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, recante “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”;
VISTA la legge 15 aprile 2005, n.51, recante “Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria”;
RILEVATA la necessità di istituire un apposito ufficio dirigenziale non generale cui affidare la gestione dello status giuridico ed economico del personale della magistratura onoraria, da incardinare nell’ambito dell’Ufficio del Capo dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, ispirata a principi di razionalizzazione e recupero di efficienza delle ulteriori competenze, attribuite attualmente all’Ufficio I della Direzione generale dei magistrati, come individuate all’articolo 7 del citato DM 6 febbraio 2020;
VISTO il decreto ministeriale 27 febbraio 2025, registrato dalla Corte dei conti il 17 aprile 2025, al numero 1045, con il quale è stato soppresso un ufficio dirigenziale non generale della Direzione affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia;
RITENUTO di dover apportare i conseguenti correttivi al DM 6 febbraio 2020, nella parte che disciplina l’individuazione e le competenze dell’Ufficio del Capo dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi e della Direzione generale dei magistrati in materia di magistratura onoraria;
DECRETA
Art. 1
(Modificazioni agli articoli 5 e 7 del decreto del Ministro della giustizia 6 febbraio 2020)
- Al decreto del Ministro della giustizia 6 febbraio 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 5, comma 1 dopo la lettera b) è inserita la seguente:
“b-bis) Ufficio III – Status giuridico ed economico del personale della magistratura onoraria: nomina, conferma, dimissioni, decadenza e cessazione, a qualunque titolo, rinuncia e sanzioni disciplinari dei magistrati onorari, trattamento economico e previdenziale, trattazione del contenzioso amministrativo ed economico dei magistrati onorari, trattazione dei quesiti e delle procedure attinenti a questioni di carattere organizzativo relative alla magistratura onoraria, gestione del capitolo stipendiale e delle indennità.
- all’articolo 7:
- al comma 1, lettera a) le parole “nomina, conferma, dimissioni, decadenza a qualunque titolo, rinuncia, sanzioni disciplinari dei giudici di pace, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari” sono soppresse;
- al comma 2 le parole “ed onorari” sono soppresse e le parole “, nonché relative alla magistratura onoraria” sono soppresse e dopo le parole “uffici giudiziari” è inserito il segno d’interpunzione “.”;
- all’articolo 5, comma 1 dopo la lettera b) è inserita la seguente:
Art. 2
(Disciplina transitoria)
- Gli affari pendenti presso la Direzione generale dei magistrati sono assegnati all’Ufficio III del Capo dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e sono fatte salve le determinazioni assunte dal direttore dell’Ufficio I - Status giuridico ed economico - Direzione generale magistrati - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.
- Entro il termine di cui al comma 1, sono rideterminate le assegnazioni di personale all’Ufficio I ai fini della successiva riallocazione nell’ambito degli uffici del Capo dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
Roma, 14 maggio 2025
IL MINISTRO
Carlo Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 26/06/2025 n.1756