Circolare 27 gennaio 2025 - Disposizioni sul recupero delle somme corrisposte a titolo di retribuzione ai dipendenti assenti per infermità riconducibile a responsabilità di terzi

27 gennaio 2025

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e delle Formazione

 

Al Sig. Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione
Al Sig. Dirigente Amministrativo
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Dirigente Amministrativo
Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sig.ri Dirigenti Amministrativi delle Corti di Appello
Ai Sig.ri Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti D’Appello
Ai Sig.ri Dirigenti Amministrativi delle Procure Generali
Alla Sig. Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia
Al Sig. Dirigente Amministrativo
Al Sig., Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Al Sig. Dirigente Amministrativo
All’Ufficio I^ della Direzione Generale del personale e della Formazione
E, per opportuna conoscenza, al Sig. Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Oggetto: Disposizioni sul recupero delle somme corrisposte a titolo di retribuzione ai dipendenti assenti per infermità riconducibile a responsabilità di terzi.

In considerazione a quanto già manifestato nella circolare del Ministero della Giustizia n. 4/1-S-966 del 19/06/1998, il nuovo CCNL, all’art. 29, comma 16, CCNL, conferma il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno da mancato guadagno e l’obbligo del dipendente di comunicarlo all’Ufficio di appartenenza quando l’assenza è dovuta ad infermità riconducibile a responsabilità di terzi.

Al riguardo si segnala che è onere degli Uffici giudiziari esperire le azioni di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili di tutti gli infortuni dei dipendenti che hanno determinato l’assenza dei medesimi e non solo degli infortuni sul lavoro o in itinere; a tal proposito si raccomanda l’osservanza dei termini prescrizionali, ovvero anni 2 in caso di incidente stradale, anni 1 in caso di contratto di trasporto, anni 5 in caso di fatto illecito.

Nel caso in cui la procedura per il recupero delle somme, come quantificata dalla competente RTS, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo e comprensiva dell’eventuale indennizzo erogato dall’INAIL in qualità di mandataria di questa Amministrazione, abbia esito favorevole, il pagamento dovrà avvenire utilizzando il seguente IBAN: IT51A0100003245BE00000002TB, indicando il codice fiscale del versante e la causale sintetica, atteso il numero limitato di caratteri; ad ogni buon conto, si comunica il codice fiscale Ministero della Giustizia: 97591110586. Le somme confluiranno sul Capo XI, capitolo 3530, art. 3 “entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Giustizia”.

Si invitano gli Uffici giudiziari a segnalare, al fine di individuare l'avvenuto risarcimento e verificarne la corretta contabilizzazione, il giorno in cui si è dato seguito all'operazione e l'anagrafica del versante, riportando, altresì, la denominazione della compagnia assicurativa, o dell'istituto di credito a cui è stata affidata la corresponsione, avendo cura che sia conforme alla dicitura utilizzata sul bonifico.

In caso di mancata rifusione in sede extragiudiziale del danno subito entro il termine di 30 giorni, al fine di permettere a questa Amministrazione centrale di valutare l’opportunità di intraprendere un’eventuale azione giudiziale nei confronti di terzi, si invita a trasmettere alla Direzione Generale del Personale e della Formazione, Ufficio IV – Staff:

  • dettagliata relazione sulla modalità dell’incidente e sulla responsabilità del terzo;
  • quantificazione degli emolumenti e degli oneri riflessi relativi all’infortunato;
  • documentazione INAIL in caso di indennizzo erogato dall’INAIL in qualità di mandataria di questa Amministrazione;
  • richiesta del danno a tutte le compagnie assicurative coinvolte in relazione al suddetto infortunio;
  • verbale delle Forze dell’Ordine, ove intervenute;
  • nominativo e recapiti di eventuali testimoni;
  • nominativo del legale di fiducia, qualora il dipendente avesse conferito tale incarico.

È competenza del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione, Ufficio IV – Staff curare la fase stragiudiziale di tutte le azioni che hanno determinato l’assenza dei dipendenti, non solo degli infortuni sul lavoro o in itinere, ma anche in qualsiasi altro caso dove sia ravvisabile una responsabilità imputabile a terzi, ai sensi dell’art. 29, comma 16, CCNL e, valutata la completezza degli atti, inoltrare all’ufficio competente presso il Dipartimento degli Affari di Giustizia per intraprendere le dovute azioni legali di recupero.

Pertanto, si invitano le SS.LL. a voler dare ampia diffusione della variazione delle competenze dell’Ufficio Staff affinché ne tengano conto nella regolamentazione della materia di cui trattasi.

Roma, 27 gennaio 2025

Il Direttore Generale
Mariaisabella Gandini