Circolare 6 dicembre 2024 - Produzione del certificato generale del casellario giudiziale per l’iscrizione in albi ed elenchi - modifica agli articoli 12-quinquies, 16 e 179-ter disp. att. c.p.c. ai sensi del d.lgs. 164/2024

6 dicembre 2024

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale degli affari interni
Ufficio I - Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto I - servizi relativi alla giustizia civile

 

 m_dg.DAG.06/12/2024.0251186.U

Al sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello

Ai sigg. Presidenti dei tribunali

e, p.c.

al Capo di Gabinetto

al Capo dell’Ispettorato

al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

al Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Al Direttore dell’Ufficio III Casellario e Grazie


Oggetto: produzione del certificato generale del casellario giudiziale per l’iscrizione in albi ed elenchi - -modifica agli articoli 12-quinquies, 16 e 179-ter disp. att. c.p.c. ai sensi del d.lgs. 164/2024 - circolare

Il d.lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11.11.2024, reca disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 e modifiche a leggi speciali.

Con particolare riguardo alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, con l’art. 4, comma 2, lettere b), d) ed f), del citato d.lgs. 164 del 2024, sono stati modificati gli articoli 12-quinquies, 16 e 179-ter che contengono l’elencazione dei documenti necessari per l’iscrizione, rispettivamente, nell’elenco dei mediatori familiari, nell’albo dei consulenti tecnici e nell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.

Tra i documenti da allegare all’istanza di iscrizione figurava anche il certificato del casellario giudiziale.

Le modifiche introdotte con il d. lgs. 164/2024 hanno permesso di adeguare le norme in esame alla previsione contenuta nell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000 che consente, nei rapporti con la P.A., di autocertificare “di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa”.

Identica previsione si riscontra nel decreto ministeriale, emanato dal Ministero della giustizia in data 4 agosto 2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2023, che all’art. 5, comma 1, lettere g) e h) prevede: “Nella domanda di iscrizione all'albo l'aspirante indica mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilità:…g) la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l'indicazione delle condanne eventualmente riportate; h) la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, oppure l'indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza”.

Con la novella oggetto di disamina è stato quindi previsto che per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori familiari, nell’albo dei consulenti tecnici e nell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, il professionista non debba più allegare il certificato del casellario giudiziale, ma possa autocertificare la mancanza di condanne penali passate in giudicato e l’assenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Cordialmente

Roma, 6 dicembre 2024

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo