Circolare 20 febbraio 2025 - Conto giudiziale degli agenti della riscossione-art. 25 d.lgs. 112/1999- adempimenti di cancelleria

20 febbraio 2025

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale degli affari interni
Ufficio I - Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto I - servizi relativi alla giustizia civile

 

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Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello

Ai sigg. Presidenti di tribunale

LORO SEDI

Al Ministero dell’Economia e finanze

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Ispettorato generale di finanza

Ufficio XI

All’Agenzia delle Entrate Riscossione

Direzione Centrale Amministrazione Finanza e Controllo

Coordinamento Amministrazione Regionale

Pec: coord.amministrazione.regionale@pec.agenziariscossione.gov.it

e, p.c.

Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Oggetto: conto giudiziale degli agenti della riscossione-art. 25 d.lgs. 112/1999- adempimenti di cancelleria-Circolare

Diversi Uffici giudiziari hanno trasmesso a questa Direzione generale, “per quanto di eventuale competenza, il conto di gestione relativo all’anno 2024 redatto dall’Agenzia delle entrate-riscossione ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 112/1999.

Premesso che nessun adempimento può ravvisarsi in capo a questa articolazione ministeriale sul conto di gestione in esame, si osserva quanto segue.

L’art. 25 del d.lgs. 112/1999 prevede espressamente che “Nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, il concessionario rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, con le modalità individuate con decreto ministeriale”[1].

Gli adempimenti da porre in essere relativamente al conto giudiziale sono stati riassunti nella circolare n. 36 emanata dall’Ispettorato generale di finanza del MEF, n. prot. 251804 dell’8 novembre 2022, e possono essere così riassunti: a) l’agente della riscossione presenta il conto giudiziale alla amministrazione di appartenenza, ovvero all’Agenzia delle entrate ed in particolare al responsabile del procedimento; b) il responsabile del procedimento individuato da Agenzia delle entrate inoltra il conto giudiziale alla competente Ragioneria territoriale dello Stato, la quale provvede alla parifica, in virtù del Protocollo di Intesa del 28 luglio 2015 stipulato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dall’Agenzia delle entrate; c) la medesima Ragioneria territoriale, entro 30 giorni dalla data di ricezione, restituisce il conto munito, salvo rilievi, di parifica e visto al responsabile del procedimento, il quale infine provvede al deposito dello stesso, presso le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

Come si evince dalla circolare gli adempimenti da porre in essere sono tutti in capo all’Agenzia delle entrate e alla Ragioneria territoriale e non vi sono atti da porre in essere in capo all’ente creditore, sia esso inteso come Ministero della giustizia, sia come Ufficio giudiziario presso cui è sorta la risorsa da recuperare; ne è ulteriore prova il fatto che la predetta circolare risulta inviata solo all’Agenzia delle entrate, agli agenti della riscossione e alle Ragionerie territoriali dello Stato.

Deve quindi ritenersi che gli uffici giudiziari in indirizzo debbano astenersi dal trasmettere a questa Direzione generale il conto giudiziale di gestione predisposto dall’Agenzia delle entrate-riscossione e che lo stesso possa essere utilizzato dagli uffici come strumento contabile per il controllo delle spese residue da recuperare.

Nessun adempimento è da ravvisare in capo a questa Direzione generale, che provvederà a restituire tutti i conti di gestione pervenuti fino ad ora.

Tanto si ritiene di dover comunicare, salvo diverse indicazioni operative che saranno eventualmente fornite dalle deputate articolazioni finanziarie indicate in indirizzo.

I Capi degli uffici giudiziari sono pregati, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente nota e di invitare gli uffici a non trasmettere i conti giudiziali di gestione, di cui all’art. 25 del d.lgs. 112/1999, predisposti da Agenzia delle entrate-riscossione.

Cordialmente

Roma, 20 febbraio 2025

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo

[1] L’articolo 74 del R.D. n. 2440 del 1923 prevede che gli agenti della riscossione “dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti” (comma 1), e sono “obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza” (comma 2); inoltre, i conti giudiziali devono essere trasmessi “alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferiscono” (comma 3).