Decreto 18 luglio 2019 - Cessazione dell'Ufficio del giudice di pace di Manduria
18 luglio 2019
Il Ministro della Giustizia
Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”;
Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con cui sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;
Visto l’articolo 2 del medesimo provvedimento con cui, in conformità delle previsioni dell’articolo 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l’altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all’allegato 1 del medesimo provvedimento;
Visto l’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con cui sono stati soppressi gli Uffici del Giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;
Visto l’articolo 2 del medesimo decreto legislativo, con cui è stato sostituito l’articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all’allegato 1, in coerenza con l’assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli Uffici del Giudice di pace;
Visto l’articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con cui viene stabilito che “entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli Uffici del Giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi”;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari”;
Visto l’articolo 1, con cui la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;
Visti gli articoli 11 e 12, con cui le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014, n. 87, concernente “Individuazione delle sedi degli Uffici del Giudice di pace ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156”;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014, n.212, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2014, n. 261;
Visto, in particolare, l’articolo 21-bis con cui, in conformità dell’impianto normativo e dell’assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli Uffici del Giudice di pace di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;
Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con cui all’esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli Uffici del Giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell’assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;
Visto il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 1-bis, con cui il termine di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, innanzi citato, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per le comunità montane, di chiedere il ripristino degli Uffici del Giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo provvedimento con competenza sui rispettivi territori;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, n. 179, e successive modificazioni, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell’allegato 1 al medesimo provvedimento, apportando le necessarie variazioni agli allegati al citato decreto ministeriale del 10 novembre 2014;
Viste le note del 21 marzo e del 30 ottobre 2017, con cui il Presidente del Tribunale di Taranto ha rappresentato le gravi criticità dell’Ufficio del giudice di pace di Manduria che impediscono il regolare svolgimento del servizio giustizia e ha richiesto di procedere alla soppressione della sede mantenuta ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. 156/2012;
Vista la nota del 15 novembre 2017 del Commissario straordinario del Comune di Manduria con cui è stato richiesto al Presidente del Tribunale di Taranto di riconsiderare la richiesta di chiusura del predetto Ufficio del giudice di pace;
Vista la nota del 20 novembre 2017 con cui il Presidente del Tribunale di Taranto prende atto della volontà espressa dal Commissario Straordinario del Comune di Manduria di mantenere nel territorio il presidio dell’ufficio giudiziario, intraprendendo tutte le iniziative necessarie a sanare le criticità evidenziate;
Vista la nota del 19 dicembre 2018 con cui il Presidente del Tribunale di Taranto ha evidenziato il permanere delle già segnalate criticità gestionali, rinnovando al Ministero della Giustizia la richiesta di chiusura ed accorpamento alla sede circondariale di Taranto dell’Ufficio del Giudice di pace di Manduria;
Vista la nota del 11 gennaio 2019 con cui i responsabili degli Enti locali firmatari della convenzione stipulata per il mantenimento con oneri a loro carico dell’ufficio del giudice di pace in questione, comunicano la volontà di superare le criticità relative al personale addetto all’ufficio, ai locali destinati ad ospitare la sede del presidio giudiziario ed allo smaltimento dell’arretrato dell’esecuzione delle sentenze penali, assegnando nuovo personale e individuando un nuovo immobile quale sede dell’Ufficio del giudice di pace di Manduria;
Vista la nota del 3 giugno 2019, con cui il Presidente del Tribunale di Taranto nel trasmettere il verbale della riunione, svolta presso il tribunale, con i Sindaci dei Comuni di Avetrana, Maruggio, Sava e con un componente della Commissione Straordinaria per il Comune di Manduria ha evidenziato il permanere delle gravissime criticità che avevano determinato il commissariamento dell’ente locale e l’impossibilità da parte del Comune di Manduria quale ente capofila di farsi carico di ulteriori impegni quali l’assegnazione di altro personale all’ufficio del Giudice di pace;
Vista la nota del 10 giugno 2019, con cui il Presidente del Tribunale di Taranto ribadisce l’indifferibile necessità di chiusura dell’ufficio giudiziario di Manduria stante il perdurare e l’aggravarsi delle criticità già segnalate, evidenziando, altresì, la conclusione con esito negativo da parte dell’Ispettorato generale del Ministero della Giustizia della procedura di regolarizzazione prescritta all’Ufficio del Giudice di Pace di Manduria con riferimento al servizio recupero crediti e la necessità di ottemperare con urgenza alle restanti prescrizioni ispettive;
Ritenuto che la volontaria assunzione, da parte dell’ente richiedente il mantenimento dell’ufficio del giudice di pace, degli oneri connessi al funzionamento del presidio giudiziario, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dall’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;
Considerato che all’assunzione dei predetti oneri corrisponde, a carico dell’ente medesimo, l’obbligo di garantire, secondo il nuovo assetto gestionale, la persistenza dei requisiti di funzionalità e operatività dell’ufficio giudiziario mantenuto con riferimento ad ogni attività inerente alla erogazione del servizio giustizia;
Ritenuto, pertanto, di dover escludere l’Ufficio del Giudice di pace di Manduria dall’elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal già citato allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni;
DECRETA
Articolo 1
- L’Ufficio del Giudice di pace di Manduria cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all’Ufficio del Giudice di pace di Taranto.
Articolo 2
- Gli allegati al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, quali risultanti dalle successive variazioni, nonché la tabella A vigente, allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1 che precede.
Articolo 3
- Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2019
IL MINISTRO
Alfonso Bonafede
Corte dei Conti
Ufficio controllo atti P.C.M.
Ministeri Giustizia e Affari esteri
Reg.ne prev. n. 1617
01 agosto 2019