Decreto 1 marzo 2024 - Cessazione dell'Ufficio del giudice di pace di Regalbuto
1 marzo 2024
Il Ministro della Giustizia
VISTA la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa a “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, concernente “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con cui sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;
VISTO l’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, concernente “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con cui sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;
VISTO l’articolo 2 del medesimo decreto legislativo, con cui è stato sostituito l’articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all’allegato 1, in coerenza con l’assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;
VISTO l’articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con cui viene stabilito che “entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi”;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, concernente “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari”;
VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014, n. 87, concernente “Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156”;
VISTO il decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni, con cui, all’esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali procedendo alla puntuale ricognizione dell’assetto territoriale di ciascun ufficio;
VISTO l’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11, con cui il termine di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per le comunità montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella tabella A allegata al medesimo provvedimento, con competenza sui rispettivi territori;
VISTO il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, n. 179, e successive modificazioni, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell’allegato 1 al medesimo provvedimento, apportando le necessarie variazioni agli allegati al citato decreto ministeriale del 10 novembre 2014;
CONSIDERATO che, con delibera n. 10 del 18 gennaio 2024 della Giunta del Comune di Regalbuto, è stata chiesta la chiusura della sede giudiziaria mantenuta ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, in considerazione dell’assoluta impossibilità per l’ente di sostenere le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia dell’ufficio del giudice di Regalbuto, con particolare riferimento agli oneri connessi al fabbisogno di personale a supporto all’attività giurisdizionale;
VALUTATO che, con nota del 2 febbraio 2024, il Presidente del tribunale di Enna, preso atto dei contenuti della delibera innanzi citata, ha rappresentato l’esigenza di definire la procedura diretta all’esclusione dell’ufficio del giudice di pace di Regalbuto dall’elenco delle sedi mantenute;
CONSIDERATO che, con la richiamata delibera della Giunta Comunale, l’ente locale responsabile per il mantenimento ha manifestato la chiara volontà di procedere alla chiusura della sede giudiziaria mantenuta ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, in ragione del modesto numero dei procedimenti trattati e dell’assoluta impossibilità di sostenere le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, con particolare riferimento agli oneri connessi al fabbisogno del personale amministrativo;
RITENUTO che spetta all’ente che ha richiesto il mantenimento dell’ufficio del giudice di pace l’obbligo di garantire la funzionalità ed operatività dell’ufficio stesso, con riferimento ad ogni attività inerente all’erogazione del servizio giustizia;
CONSIDERATO che la volontaria assunzione, da parte dell’ente richiedente il mantenimento dell’ufficio del giudice di pace, degli oneri connessi al funzionamento del presidio giudiziario, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dall’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;
RITENUTO, conclusivamente, che l’impossibilità di continuare a sostenere gli oneri economici connessi al mantenimento del presidio giudiziario rappresentata dall’ente locale preposto rende necessario escludere l’ufficio del giudice di pace di Regalbuto dall’elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificatamente individuate dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive modificazioni;
DECRETA
ART 1
L’ufficio del giudice di pace di Regalbuto cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all’ufficio del giudice di pace di Nicosia.
ART. 2
Gli allegati al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, quali risultanti dalle successive variazioni, nonché la tabella A vigente allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1 che precede.
ART. 3
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 01 marzo 2024
IL MINISTRO
Carlo Nordio