Decreto 31 gennaio 2019 - Esclusione del Giudice di pace di Siderno dall'elenco delle sedi ripristinate con oneri a carico degli enti locali
31 gennaio 2019
Il Ministro della Giustizia
Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”;
Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;
Visto l’articolo 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell’articolo 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l’altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all’allegato 1 del medesimo provvedimento;
Visto l’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;
Visto l’articolo 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l’articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all’allegato 1, in coerenza con l’assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;
Visto l’articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che “entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi”;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari”;
Visto l’articolo 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;
Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014, n. 87, concernente “Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156”;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014;
Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con il quale, all’esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell’assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 1-bis, con il quale il termine di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, innanzi citato, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per le comunità montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo provvedimento con competenza sui rispettivi territori;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, n. 179, e successive modificazioni, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell’allegato 1 al medesimo provvedimento;
Vista la nota del 1° ottobre 2018, con cui la Commissione Straordinaria incaricata della gestione del Comune di Siderno - sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata con decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018 - ha rappresentato l’opportunità di assumere iniziative volte alla revoca del provvedimento di ripristino del locale ufficio del giudice di pace, tenuto conto della necessità di ottimizzare l’impiego delle risorse umane e finanziarie disponibili;
Considerato che le risultanze dell’analisi condotta dalla Commissione straordinaria, volta ad accertare l’effettiva utilità del mantenimento del presidio giudiziario, hanno evidenziato la modesta entità del contenzioso dell’ufficio del giudice di pace di Siderno;
Considerato che con la nota citata viene altresì evidenziato che la chiusura dell’ufficio del giudice di pace di Siderno non comporterebbe disagi per l’utenza, giacché il territorio compreso nella relativa giurisdizione verrebbe accorpato al limitrofo ufficio circondariale di Locri;
Considerato che con nota del 23 ottobre 2018 il Presidente del Tribunale di Locri, nel condividere le valutazioni della Commissione straordinaria, sia sotto il profilo dell’entità del contenzioso afferente all’ufficio, sia per quanto attiene alla modesta distanza tra le sedi interessate, non ha evidenziato criticità ostative all’accorpamento dell’ufficio del giudice di pace di Siderno all’ufficio del giudice di pace circondariale di Locri;
Ritenuto che la volontaria assunzione degli oneri connessi al funzionamento e alla erogazione del servizio giustizia da parte dell’ente richiedente il mantenimento o il ripristino della sede giudiziaria costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dal citato articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;
Considerato che l’orientamento espresso dalla Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Siderno circa il mantenimento del rispettivo ufficio del giudice di pace, comportando il venir meno di un requisito essenziale della richiesta presentata ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, positivamente valutata nella fase istruttoria del citato decreto ministeriale 27 maggio 2016, determina la decadenza dell’istanza di ripristino del presidio giudiziario;
Ritenuto, pertanto, di dover escludere l’ufficio del giudice di pace di Siderno dall’elenco delle sedi ripristinate con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dall’allegato 1 al decreto ministeriale 27 maggio 2016, ristabilendo la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
D E C R E T A
Articolo 1
- L’ufficio del giudice di pace di Siderno è escluso dall’elenco delle sedi ripristinate con oneri a carico degli enti locali, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, come modificato dall’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.
- Gli allegati 1 e 2 al decreto ministeriale 27 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, n. 179 e l’allegato 1 al decreto ministeriale 20 dicembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 28 dicembre 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2016, n. 304, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dal comma 1.
Articolo 2
1.Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1 che precede.
Articolo 3
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2019
IL MINISTRO
Alfonso Bonafede
CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg.ne - Prev. n. 1-440
18 febbraio 2019