Circolare 6 dicembre 2024 - Magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi della Circolare INPS n. 101 del 29.11.2024. Articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131. Disposizioni sul trattamento previdenziale dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. Estensione delle assicurazioni di maternità, contro le malattie e contro la disoccupazione involontari

6 dicembre 2024

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione Generale degli Affari Interni
Ufficio I - Affari a servizio dell'amministrazione della giustizia
Reparto I - Servizi relativi alla giustizia civile

 

Prot. m_dg.DAG.06/12/2024.0251359.U

Ai signori Presidenti di Corte di appello

ai signori Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello

e, p.c.

 al signor Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia

al sig. Capo del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Oggetto: CIRCOLARE - Magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 116/2017 – Circolare INPS n. 101 del 29.11.2024 “Articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131. Disposizioni sul trattamento previdenziale dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. Estensione delle assicurazioni di maternità, contro le malattie e contro la disoccupazione involontari

Come noto, l’art. 2 del decreto-legge 16.9.2024 n. 131 (c.d. decreto salva infrazioni), così come convertito con modificazioni dalla legge del 14.11.2024 n. 166, ha introdotto la seguente norma di interpretazione autentica dell’art. 15-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112), a sua volta disciplinante il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi dovuti ai magistrati onorari “confermati ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116”, che abbiano optato, o meno, per l’esercizio esclusivo delle funzioni onorarie.

Tale il testo dell’art. 2, d.l. 131/2024:

“1. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento, l'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, si interpreta nel senso che nei confronti dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono dovute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le contribuzioni obbligatorie per le seguenti tutele, con applicazione delle medesime aliquote contributive previste per la generalità dei lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti: a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria; c) assicurazione contro le malattie; d) assicurazione di maternità”.

Con il predetto intervento normativo, pertanto, il legislatore ha esplicitamente esteso in favore dei magistrati onorari confermati ai sensi dell’art 29 d lgs 116/2017, che abbiano optato per il regime esclusivo delle funzioni onorarie e siano pertanto iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, le coperture relative alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti, di maternità, contro le malattie e contro la disoccupazione involontaria.

Considerata la rilevanza della questione, questa Direzione generale ritiene utile segnalare alle SSLL, con preghiera di più ampia diffusione, la circolare INPS n 101 del 29.11.2024 (Allegato.1), adottata in attuazione del combinato delle norme sopra menzionate; con tale provvedimento l’Istituto di Previdenza ha fornito le indicazioni operative necessarie ai fini dell’assolvimento degli obblighi contributivi e informativi, anche “relativi ai periodi di competenza a decorrere dalla data di conferma, all’esito delle procedure valutative effettuate nell’arco dell’anno 2023 e fino alla data di pubblicazione della presente circolare”.

Cordialità

Roma, 6 dicembre 2024

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo