Decreto 13 agosto 2014 - Istituzione del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
13 agosto 2014
Il Ministro della giustizia
Visto l’art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante norme di “Attuazione dell’art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche” ed in particolare, l’art. 7 che prevede, per i Ministeri, l’obbligo di individuare gli organismi responsabili delle attività di valutazione nei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all’articolo 1 della predetta legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto, inoltre, l’art. 8 del citato decreto legislativo 228/2011 che dispone, per i Ministeri, l’adozione di linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di propria competenza, finalizzate alla redazione del Documento pluriennale di pianificazione;
Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, n. 262, concernente “Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici”;
Ritenuto che, in vista della prossima definizione della Programmazione Comunitaria per le politiche di coesione 2014-2020, i processi valutativi dovranno essere sempre più parte integrante delle iniziative finanziabili con tali strumenti, come stabilito dalle “Linee guida per lo svolgimento dell’attività di valutazione degli investimenti in opere pubbliche” allegate al citato decreto legislativo n. 228 del 2011;
Considerato che il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, in relazione alle complesse e articolate attività di analisi, valutazione e pianificazione delineate dal decreto legislativo n. 228/2011, ha acquisito una funzione strategica nella predisposizione delle linee guida per la valutazione degli investimenti, del documento pluriennale di pianificazione e di valutazione, delle relazioni annuali nonché di ogni altro documento predisposto nell’ambito della valutazione;
Considerata la necessità di costituire il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici allo scopo di qualificare la capacità decisionale e gestionale autonoma delle strutture ministeriali preposte agli investimenti;
Ritenuto opportuno, considerato che le attività di valutazioni sugli investimenti relativi ad opere pubbliche sono particolarmente complesse e specialistiche, ricorrere alla consulenza di esperti anche esterni all’Amministrazione, di comprovata esperienza ed elevata professionalità, individuati, sulla base delle precedenti esperienze professionali e delle capacità professionali possedute.
Decreta
Art. 1
Istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
del Ministero della Giustizia
- E’ istituito il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (di seguito “Nucleo”), previsto dall’art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che garantisce, come disposto dall’art. 1 del D.P.C.M. 21 dicembre 2012, n. 262, il supporto tecnico alle strutture dipartimentali nelle attività di programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici.
- Il Nucleo assicura, altresì:
- Il supporto alle fasi di programmazione, valutazione e verifica dei piani, programmi, progetti e politiche di intervento promossi e attuati dall’Amministrazione della giustizia;
- Una rete di risorse metodologiche e informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare e trasferire le esperienze eccellenti, di elevare ed equilibrare il livello qualitativo e l’affidabilità delle politiche pubbliche di investimento, di ottimizzare l’impiego delle risorse progettuali e finanziarie.
- Il Nucleo opera in raccordo con l’Ufficio del Capo di Gabinetto.
Art. 2
Funzioni del Nucleo
- Il Nucleo svolge le attività di supporto tecnico di cui al precedente articolo 1, punto 1, nelle seguenti aree tematiche:
- infrastrutture;
- programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici;
- studi, analisi e ricerche;
- finanza e contabilità pubblica.
- In caso di particolare necessità e/o urgenza, il Nucleo può essere chiamato dal Capo di Gabinetto ad esprimersi su specifiche questioni.
Art. 3
Composizione ed organizzazione del Nucleo
- Il Nucleo può essere composto fino ad un numero massimo di 10 unità, di comprovata specializzazione universitaria e scientifica ed elevata professionalità rispondenti ai criteri previsti dal DPCM del 21 dicembre 2012, n. 262.
- I componenti ed il coordinatore responsabile sono nominati con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto e restano in carica per un periodo di tre anni rinnovabili, a decorrere dalla data dell’effettiva presa in servizio.
- I componenti sono scelti tra professionalità appartenenti all’amministrazione della giustizia ovvero tra professionalità appartenenti anche ad altre amministrazioni pubbliche compresi gli enti pubblici, anche economici, o tra esterni all’amministrazione pubblica, con elevata qualificazione scientifica e professionale nei settori tecnico, economico-finanziario ovvero giuridico-amministrativo.
- L’individuazione dei componenti del Nucleo appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione avviene attraverso una procedura di selezione.
- La selezione dei componenti esterni del Nucleo, avviene tramite una procedura ad evidenza pubblica nei casi e con le modalità previste dall’articolo 3 del DPCM del 21 dicembre 2012, n. 262.
- Ai componenti esterni del Nucleo non può essere corrisposto, ai sensi del citato DPCM, un compenso superiore ad euro 83.000,00 annui lordi e comunque correlato a requisiti documentabili di alta qualificazione.
Art. 4
Indipendenza dei componenti del Nucleo. Divieti e cause di decadenza.
- I componenti del nucleo non devono intrattenere, né devono aver intrattenuto, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, relazioni che possano condizionare la loro autonomia di giudizio. L’indipendenza dei componenti del nucleo è valutata con periodicità almeno annuale, tenendo anche conto delle informazioni che i singoli interessati sono tenuti a fornire ai sensi del successivo comma 4. Al venir meno dei requisiti di indipendenza, il componente del nucleo si intende automaticamente decaduto.
- Ai componenti del nucleo sono vietati per tutto il periodo di permanenza nel Nucleo, l’assunzione di incarichi o la prestazione di consulenze che possano porre i medesimi in situazioni di conflitto di interesse. Per l’inosservanza di tale divieto i componenti possono essere revocati dalla carica. Ad essi si applica, in ogni caso, il regime di incompatibilità previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
- Il componente del Nucleo, interno all’Amministrazione, tenuto conto della gravità della condotta, può essere sottoposto all’applicazione di sanzioni disciplinari in linea con quanto previsto dalla normativa vigente per i dipendenti pubblici.
- All’atto del conferimento dell’incarico di componente del Nucleo e una volta all’anno, l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al presente decreto. Tale dichiarazione è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.
- All’atto dell’accettazione dell’incarico, i componenti estranei alla pubblica amministrazione dovranno rilasciare apposita dichiarazione attestante l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico assunto ovvero di condizioni di conflitto di interesse in ordine all’attività del Nucleo. La sopravvenienza, durante l’esecuzione dell’incarico, di ragioni di incompatibilità o condizioni di conflitto di interesse, al proseguimento dello stesso, costituisce causa di decadenza dall’incarico.
- Ciascun componente del Nucleo è tenuto ad aderire al Codice Etico dei Nuclei ai sensi dell’articolo 4 del DPCM 21 dicembre 2012, n. 262.
Art. 5
Disposizioni finanziarie
Le spese di prima attuazione del Nucleo, nonché le spese di funzionamento della segreteria, graveranno sul bilancio del Ministero della Giustizia – Missione 32 – U.d.V. 2.1 Indirizzo politico – CdR Gabinetto del Ministro e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro, capitolo 1081 P.g. 8 “Spese per l’acquisto di cancelleria e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici”.
Agli ulteriori oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, si provvede con le risorse annualmente ripartite dal CIPE ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché ai sensi e per le finalità di cui all’articolo 145, comma 10, della legge finanziaria 2001.
Roma, 13 agosto 2014
Il Ministro
Andrea Orlando