Circolare 6 agosto 2024 - Magistrati onorari confermati. Art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 come sostituito dall'art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Istruzioni relative alla trasmissione alle RTS competenti di ogni documentazione e segnalazione correlate alla partita stipendiale dei magistrati onorari

6 agosto 2024

m_dg.DAG.06/08/2024.0163500.U

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale degli Affari Interni

Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile

Al Sig. Presidente della Corte di cassazione

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di cassazione

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Ai Sigg. Presidenti delle Corti d’Appello

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti d’Appello

e, p.c.,

Al Gabinetto dell’On.le Ministro

Al Capo Dipartimento per gli affari di giustizia

Al Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Al Ministero dell’economia e delle finanze

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Sistema delle Ragionerie e controllo interno

Al Ministero dell’economia e delle finanze

Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del personale e dei servizi

Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione


Oggetto: Magistrati onorari confermati. Art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 come sostituito dall’art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Istruzioni relative alla trasmissione alle RTS competenti di ogni documentazione e segnalazione correlate alla partita stipendiale dei magistrati onorari.

Continuano a pervenire a questa Direzione generale, avuto riguardo alla categoria dei magistrati onorari confermati ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, d. lgs. 116/2017, numerosissime comunicazioni e segnalazioni da parte degli Uffici giudiziari di servizio o dei medesimi onorari, funzionali alla definizione delle modalità di erogazione dei compensi di cui ai commi 6 e 7 del citato art. 29.

Trattasi in particolare della comunicazione di opzioni per l’esclusività delle funzioni onorarie, rese dai confermati ai sensi dell’art. 29, comma 6, d. lgs 116/2017, o ancora di provvedimenti dei Capi degli Uffici di modifica, su richiesta dell’onorario, del regime prescelto per l’esercizio delle funzioni onorarie; trattasi, infine, di segnalazioni di varie criticità e problematiche correlate alla gestione delle singole partite stipendiali per mezzo della piattaforma NoiPA.

Al riguardo si evidenzia che la prima apertura, automatizzata, centralizzata e massiva, delle partite stipendiali dei magistrati onorari confermati, sta avvenendo a cura della Direzione dei sistemi informativi e dell’innovazione del Ministero dell’economia e delle finanze, competente all’ideazione, sviluppo, esercizio e manutenzione dei servizi informatici che compongono la piattaforma NoiPA, secondo i dati forniti da questa Amministrazione (cfr. circolari DAG 89415.U del 24.4.2024 e DAG 126757.U del 14.6.2024), previo controllo dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della giustizia; nel caso in cui, in corrispondenza di una operazione massiva, risultino a questa Amministrazione magistrati onorari confermati non ancora inseriti nell’elenco soggetto all’operazione, ovvero per i quali l’operazione massiva non è andata a buon fine o non è stata possibile, esclusivamente questa Amministrazione potrà comunicare alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio i dati necessari per l’apertura delle relative partite, assicurandone la stessa qualità di quelli comunicati alla Direzione dei sistemi informativi e dell’innovazione per l’operazione massiva.

Una volta aperte, la gestione delle singole partite avviene a cura delle Ragionerie territoriali dello Stato, competenti per le attività di pagamento degli stipendi del personale degli Uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Le stesse Ragionerie territoriali sono competenti al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile degli atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, ed alla loro applicazione, ovvero alla sola applicazione diretta in caso di atti relativi alle altre, diverse vicende del rapporto di lavoro degli amministrati.

La corretta e ordinata gestione delle partite stipendiali richiede, dunque, che entrambe le tipologie di atti di cui sopra, sia quelli che non comportano una variazione della posizione giuridica o della base stipendiale, sia quelli che la comportano, vengano trasmessi esclusivamente dagli Uffici giudiziari di servizio, anche ove solo per tramite in quanto istanze degli interessati (si pensi per esempio alle deleghe sindacali), alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, secondo le ordinarie regole disposte dal Codice dell’amministrazione digitale in merito alle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni ed eventualmente corredati dalla documentazione giustificativa di cui all’articolo 9 del citato d.lgs. n. 123/2011.

Tra gli atti evidentemente ricadenti nella categoria individuata dall’articolo 5, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 123/2011 rientrano i provvedimenti con cui i capi degli Uffici giudiziari recepiscono la scelta dell’onorario circa il regime di esclusività/non esclusività, sia quando espressa oltre la scadenza del termine di trenta giorni dalla data del decreto di conferma, sia quando in variazione della scelta precedentemente espressa; viceversa, la scelta dell’opzione entro i trenta giorni dalla data di conferma è recepita in fase di attivazione della partita stipendiale per mezzo dell’operazione centralizzata e massiva ed ha effetto retroattivo, agli effetti retributivi, previdenziali e fiscali, alla data del decreto ministeriale medesimo.

A miglior specificazione dei contenuti della circolare interdipartimentale prot. N. 72653.U del 31 marzo 2023, si chiarisce infine che l’opzione, esercitata dopo la scadenza del termine di trenta giorni oppure esercitata in variazione di una precedente, avrà effetti retributivi, previdenziali e fiscali dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui il provvedimento del capo dell’Ufficio giudiziario, che detti anche le conseguenti, opportune disposizioni organizzative, sia trasmesso alla Ragioneria territoriale dello Stato competente dal capo dell’Ufficio giudiziario, fatta salva l’acquisizione differita di efficacia a seguito dell’esito positivo del sopradetto procedimento di controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile.

I sigg. Presidenti delle Corti d’appello e i sigg. Procuratori generali in indirizzo sono pregati di diramare la presente circolare nell’ambito dei corrispondenti distretti.

Cordialità

Roma, 6 agosto 2024

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo