Circolare 1 settembre 2022 - Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio- Legge 27 maggio 2015 n. 69. Variazione allo stato di previsione dell’Entrata - Anno 2022 - Istituzione capo XI di entrata n. 3295

1 settembre 2022

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

prot n. 177780.U del 5 settembre 2022

Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello

LORO SEDI

E, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
Al sig. Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia
Al sig. Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Al sig. Direttore generale del bilancio e della contabilità DOG

Oggetto: Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio- Legge 27 maggio 2015 n. 69. Variazione allo stato di previsione dell’Entrata- Anno 2022- Istituzione capo XI di entrata n. 3295 - di Rif. prot. DAG n. 22194U.del 1° febbraio 2022 e prot. DAG n. 27775E dell’8 febbraio 2022 e prot. DAG n. 54983 e 54984E dell’11 marzo 2022 e prot. DAG n. 130831E del 17 giugno 2022 e prot. DAG n.149671E del 14 luglio 2022 e prot. DAG n. 161451E del 1° agosto 2022
 

Sono pervenute, all’attenzione di questa Direzione generale, alcune richieste dell’utenza, volte ad ottenere informazioni e chiarimenti in merito alle modalità con cui eseguire i pagamenti previsti dall’art. 165, comma 4, cod. pen., dall’art. 322-quater, cod. pen., dall’art. 444, comma 1-ter cod. proc. pen. (così come novellati dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 nonché dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3), e dunque rispettivamente a titolo di riparazione pecuniaria, ovvero ai fini di restituzione integrale del prezzo o profitto del reato quale condizione di ammissibilità dell’istanza di patteggiamento di cui all’art. 444 c.p.p.

In particolare:

  • L’art. 165 c.p., in tema di “obblighi del condannato”, al comma 4, così come inserito dall'art. 2, l. 27 maggio 2015, n. 69, quindi novellato dall'art. 1, comma 1, lett. g) l. 9 gennaio 2019, n. 3, attualmente dispone “Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno”;
  • L’art. 322-quater c.p. (“riparazione pecuniaria”) inserito dall'art. 4, l. 27 maggio 2015, n. 69, e novellato dall'art. 1, comma 1, lett. q) l. 9 gennaio 2019, n. 3, attualmente recita: “Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio,restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno”;
  • L’art. 444, in tema di patteggiamento, al comma 1-ter c.p.p. (così come inserito dall'art. 6 l. 27 maggio 2015, n. 69) testualmente recita: “Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato”.

Quest’ufficio, all’esito delle verifiche del caso, operate presso il Ministero dell’economia e delle finanze e presso l’Agenzia delle Entrate, nell’esercizio dei compiti di propria pertinenza ha avviato, con nota prot. DAG n. 22194U del 1°febbraio 2022, apposita interlocuzione con il predetto Ministero, e in particolare ha chiesto di “indicare il capitolo di entrata ed il codice tributo a cui correlare gli eventuali versamenti di somma nelle ipotesi sopra citate.”

In evasione di tale richiesta, con nota prot. 205994.U del 1° agosto u.s. (all.1), trasmessa all’Ufficio del Bilancio del Gabinetto del Ministro, ed acquisita al prot. DAG 149671E in pari data, il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale del Bilancio - Ufficio VI ha precisato che

“in merito alle richieste di indicazioni in merito ai versamenti concernenti le entrate derivanti dalla legge 27 maggio 2015 n. 69, Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, …. è emersa la necessità di provvedere all’istituzione di apposite imputazioni di entrata omissis… al fine di dare una specifica allocazione alle risorse versate in esecuzione delle disposizioni introdotte dalla legge n. 69 del 2015, in particolare dall’articolo 2, che introduce modifiche all’articolo 165 del codice penale, e dall’articolo 6, che introduce il comma 1 -ter all’art. 444 del codice di procedura penale, tenuto conto della natura ricorrente delle medesime, si è provveduto all’istituzione del capitolo del capo XI di entrata n. 3295 denominato “Entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2,4 e 6 della legge 27 maggio 2015 n. 69 in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” articolato come segue :

  • Capitolo di entrata n. 3295, articolo 1: “Entrate derivanti dal versamento delle somme equivalenti al profitto del reato ovvero all’ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria versate ai sensi dell’articolo 165, comma 4, del codice penale”;

Codice IBAN: IT 95R 01000 03245 348 0 11 3295 01

  • Capitolo di entrata n. 3295, articolo 2: “Entrate derivanti dal versamento delle somme pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria, versate ai sensi dell’art. 322- quater del codice penale”;

Codice IBAN: IT 72S 01000 03245 348 0 11 3295 02

  • Capitolo di entrata n. 3295, articolo 3: “Entrate derivanti dal versamento delle somme a titolo di restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato versata ai sensi del comma 1- ter dell’articolo 444 del codice di procedura penale”;

Codice IBAN: IT 49T 01000 03245 348 0 11 3295 03”.

Sulla scorta delle indicazioni testé riportate, pertanto, gli interessati, in sede di pagamento, operando a mezzo bonifico bancario, dovranno indicare nella causale i seguenti dati: Nome e cognome dell’istante; NRG o nr. gip o dib.; Autorità giurisdizionale (ad esempio TRIB. di …) Somma da imputare al capo XI capitolo 3295, art.1, 2 o 3 a seconda della motivazione del pagamento.

Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordialmente.

Roma, 1 settembre 2022

Il direttore generale
Giovanni Mimmo