Decreto 14 maggio 2024 - Istituzione di un Reparto specializzato del Corpo di Polizia Penitenziaria, articolato in ufficio centrale e uffici territoriali: Gruppo di intervento operativo (G.I.O.) e Gruppo di intervento regionale (G.I.R.)

14 maggio 2024

Il Ministro della Giustizia
 

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”;

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria”;

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante “Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395”;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante “Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266”, così come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, entrambi in materia di riordino dei ruoli delle Forze di polizia;

VISTA la Raccomandazione Rec (2006)2-rev del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole penitenziarie europee, adottata dal Comitato dei Ministri l'11 gennaio 2006 e riveduta e modificata dal Comitato dei Ministri il 1º luglio 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante “Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99 recante “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 2022, n. 54 contenente “Modifiche al regolamento di riorganizzazione del ministero della giustizia di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 e al regolamento concernente l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro della giustizia, nonché dell’organismo indipendente di valutazione di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100”;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre 2014, che individua le “Caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e criteri concernenti l’obbligo e le modalità d’uso”;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016, concernente “l’individuazione presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione e delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l’individuazione dei posti di funzione da conferire nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione penitenziaria ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63”;

CONSIDERATA la necessità di istituire un Reparto specializzato del Corpo di Polizia Penitenziaria, articolato in un ufficio centrale e uffici territoriali che operano alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, con funzioni di pronto intervento diretto a ristabilire, in presenza di situazioni emergenziali – non altrimenti gestibili in sede locale - la sicurezza, l’ordine e la disciplina penitenziaria e garantire altri servizi di particolare complessità operativa sul territorio nazionale;

RITENUTO necessario definire un nuovo protocollo di gestione degli eventi critici che impattano sull’ordine e la sicurezza penitenziaria, ed anche individuare nuovi e più adeguati modelli organizzativi e formativi di intervento del personale di Polizia Penitenziaria;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore;

DECRETA

Art. 1
(Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
  1. «Ministro», il Ministro della giustizia;
  2. «Corpo», il Corpo di polizia penitenziaria;
  3. «Dipartimento», il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
  4. «Capo del Dipartimento», il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
  5. «Provveditore», il Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria;
  6. «G.I.O.», il Gruppo di intervento operativo;
  7. «Direttore», il Direttore del Gruppo di intervento operativo;
  8. «G.I.R.», il Gruppo di intervento regionale.

Art. 2
(Struttura e funzioni del
G.I.O.)

  1. Il G.I.O., quale Reparto specializzato del Corpo di Polizia Penitenziaria, è ufficio di livello dirigenziale non generale, opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, e si articola in un ufficio centrale e in uffici regionali denominati Gruppi di intervento regionale.
  2. Fino all’istituzione della Direzione Generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria, il G.I.O. e i G.I.R. sono incardinati nell'Ufficio del Capo del Dipartimento.
  3. Il G.I.O. opera su scala nazionale e interviene su disposizione del Capo del Dipartimento in presenza di emergenze, non altrimenti fronteggiabili in sede territoriale, che possono pregiudicare l’ordine, la sicurezza e la disciplina in ambito penitenziario, oltre che per particolari eventi critici sotto il profilo della sicurezza e per specifiche condizioni di elevato rischio nel medesimo ambito penitenziario. Su richiesta del Direttore del G.O.M. e disposizione del Capo del Dipartimento può intervenire, nelle suddette emergenze, a supporto del Reparto operativo mobile nelle sezioni 41 bis.
  4. In particolari contesti operativi è chiamato anche a garantire i presidi di sicurezza in occasione di eventi, anche internazionali, organizzati dall’Amministrazione penitenziaria, ovvero alla cui organizzazione è chiamata a partecipare. 
  5. Interviene, in presenza di situazioni operative complesse, a supporto dei G.I.R. che agiscono nell’ambito della stessa competenza territoriale dei Provveditorati Regionali.
  6. Concorre al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con le altre Forze di Polizia in gravi situazioni di minaccia per l'ordine pubblico, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di servizio del Corpo.
  7. Il G.I.O. provvede inoltre:
  1. al coordinamento dei Gruppi di intervento regionale e alla costante interazione con le altre articolazioni centrali del Dipartimento;
  2. alla gestione amministrativo-contabile del personale dipendente;
  3. all’analisi delle esigenze formative del personale, segnalando alla Direzione generale della formazione le esigenze di specifici programmi formativi, di addestramento e di aggiornamento;
  4. al supporto alla Direzione generale della formazione per le attività di formazione, aggiornamento e addestramento operativo delle aliquote di intervento locale da individuare nell’ambito di ogni Reparto del Corpo di stanza presso gli Istituti penitenziari;
  5. all’attività di verifica e controllo sui servizi espletati dai Gruppi di intervento regionale;
  6. all’elaborazione di pertinenti proposte da indirizzare al Capo del Dipartimento;
  7. su disposizione del Capo del Dipartimento al supporto degli altri Reparti del Corpo per l’espletamento di particolari servizi operativi e per emergenze connesse ai loro compiti e funzioni.
  1. Il G.I.O. e i G.I.R. possono intervenire su disposizione del Capo del Dipartimento, a seguito di richiesta del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, in presenza di particolari e gravi eventi critici, non altrimenti fronteggiabili, che arrecano pregiudizio all’ordine, alla sicurezza e alla disciplina negli istituti penali per minorenni.
  2. Per specifiche esigenze di raccolta e analisi delle informazioni necessarie alle sue attività, il G.I.O. può avvalersi delle banche dati in uso presso l’amministrazione penitenziaria, raccordandosi con i competenti uffici del Dipartimento e della Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati.
  3. Con provvedimento del Capo del Dipartimento è assegnato al G.I.O. e ai G.I.R. il contingente delle unità di personale del Corpo determinato dal decreto sulla ripartizione delle dotazioni organiche del ruolo agenti-assistenti, sovrintendenti e ispettori. Tali contingenti, su proposta del Direttore, possono essere incrementati temporaneamente per particolari e motivate esigenze operative, con provvedimento del Capo del Dipartimento.
  4. Nell’ambito del G.I.O. e di ogni G.I.R. operano stabilmente delle unità del Corpo che hanno conseguito la qualifica di “negoziatore di I livello”. L’organizzazione, l’assegnazione e le modalità di attivazione dei “negoziatori di I livello”, nonché agli “operatori di supporto” di cui all’art. 9 comma 4, sono previste da un apposito disciplinare approvato dal Capo del Dipartimento.

Art. 3
(Nomina e funzioni del Direttore e del Vice Direttore
)

  1. L’incarico di Direttore è conferito dal Capo del Dipartimento ad un appartenente alla carriera dei funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente, secondo le procedure previste per il conferimento degli incarichi ai dirigenti di Polizia Penitenziaria.
  2. Il Direttore ha la direzione operativa e la responsabilità dell’Ufficio, coordina i Gruppi di intervento regionale, utilizza le risorse assegnate all’ufficio secondo le direttive del Capo del Dipartimento e ne dispone l’impiego anche con conseguenti provvedimenti amministrativi secondo la necessità richiesta dai servizi assegnati.
  3. Il Direttore può disporre, con propri provvedimenti, che i G.I.R. possano operare in supporto e coordinamento con il G.I.O. anche in altri territori regionali.
  4. Il Direttore, per necessità straordinarie e urgenti, può richiedere alla Direzione generale del personale l’assegnazione temporanea di unità di personale in possesso di specifiche competenze in relazione a particolari servizi, dandone tempestiva comunicazione al Capo del Dipartimento.
  5. Il Direttore fornisce pareri ed elabora proposte al Capo del Dipartimento e alla Direzione generale del personale. Trasmette al Capo del Dipartimento una relazione annuale sulle attività gestionali e operative svolte.
  6. L’incarico di Vice Direttore è conferito dal Capo del Dipartimento ad un appartenente alla carriera dei funzionari con qualifica non inferiore a dirigente, secondo le procedure previste per il conferimento degli incarichi ai dirigenti di Polizia Penitenziaria.
  7. Il Vice Direttore sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento e esercita le funzioni da questi delegategli.

Art. 4
(
Gruppi di intervento regionale)

  1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono istituiti nell’ambito dei Provveditorati Regionali e dei Distaccamenti, ovvero in altre idonee sedi e strutture dell’Amministrazione, i Gruppi di intervento regionale che operano come articolazioni territoriali del G.I.O.
  2. La direzione dei Gruppi di intervento regionale è assegnata dal Capo del Dipartimento ad un appartenente alla carriera dei funzionari con qualifica non inferiore a dirigente, secondo le procedure previste per il conferimento degli incarichi ai dirigenti di Polizia Penitenziaria.
  3. I G.I.R. che operano alle dipendenze del Capo del Dipartimento intervengono su disposizione del Direttore in presenza di emergenze che possono pregiudicare l’ordine, la sicurezza e la disciplina penitenziaria, non fronteggiabili con l’aliquota di intervento locale, per particolari eventi critici e per operazioni a elevato rischio penitenziario nell’ambito della stessa competenza territoriale dei Provveditorati Regionali.
  4. Su disposizione del Direttore operano in supporto al G.I.O. anche per garantire i presidi di sicurezza in occasione di eventi, nazionali e internazionali, organizzati dall’Amministrazione penitenziaria, ovvero a cui è chiamata a partecipare e per concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con le altre Forze di Polizia in gravi situazioni di minaccia per l'ordine pubblico, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di servizio del Corpo.
  5. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono individuate le modalità di attivazione, i piani di impiego, i flussi di comunicazione e le procedure di intervento del G.I.O. e dei G.I.R. negli ambiti di competenza.

Art. 5
(Criteri di accesso e modalità di selezione
)

  1. La Direzione generale del personale adotta procedure di selezione biennale destinate al personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti-assistenti, tenuto conto delle esigenze comunicate dal Capo del Dipartimento su proposta del Direttore.
  2. Per partecipare alla selezione è necessario che l’aspirante sia in possesso dei seguenti requisiti:
  1. anzianità di servizio effettiva non inferiore ai cinque anni e comunque almeno tre anni di servizio operativo in istituto penitenziario;
  2. assenza di patologie che possano arrecare pregiudizio all’impiego operativo, anche se dipendenti da causa di servizio;
  3. aver riportato un giudizio non inferiore a buono nei rapporti informativi degli ultimi tre anni;
  4. assenza di sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche non definitive;
  5. assenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione in corso ovvero conclusi anche con provvedimento non definitivo;
  6. assenza di sanzioni disciplinari più gravi della censura nel quinquennio precedente.
  1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono definite le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, sono determinate le categorie di titoli ammessi a valutazione e i relativi punteggi, le modalità di svolgimento delle prove selettive di efficienza fisica, di tiro e psicoattitudinali, nonché la composizione, i criteri di nomina e le funzioni della commissione di valutazione che, a seguito di colloquio selettivo con i candidati, definisce la graduatoria degli idonei.
  2. I candidati che superano la selezione sono ammessi a frequentare il corso di formazione e addestramento della durata non inferiore a tre mesi, presso una delle Scuola di formazione dell’amministrazione o uno degli Istituti di istruzione e un periodo di applicazione tecnico-operativa della durata non inferiore ad un anno. La Direzione generale della formazione pianifica il corso e il periodo di applicazione tecnico-operativa d’intesa con il Direttore, con la possibilità di prevedere periodi di addestramento presso strutture formative di altre forze di Polizia, ovvero di altre amministrazioni dello Stato.
  3. È ammesso alla frequenza del corso di formazione un numero di aspiranti pari ai posti banditi, maggiorato di un decimo.
  4. Con provvedimento del Capo del Dipartimento, al termine del corso di formazione e del periodo di applicazione tecnico-operativa, il personale risultato idoneo è assegnato al G.I.O. e ai G.I.R.
  5. Con specifico provvedimento del Capo del Dipartimento può essere stabilito che il contingente da assegnare al G.I.O. e ai G.I.R., nella misura massima del 10%, possa essere selezionato tra le unità di Polizia Penitenziaria che frequentano i corsi di formazione per allievo agente, previo superamento con esito positivo delle prove selettive di cui al comma 3 e del corso di formazione e del periodo di applicazione tecnico-operativa di cui al comma 4.
  6. Il personale assegnato al G.I.O. e ai G.I.R. è tenuto a frequentare i corsi di aggiornamento e addestramento previsti ed è periodicamente sottoposto alla procedura per la valutazione dell’idoneità all’impiego operativo. I criteri per la valutazione dell’idoneità all’impiego operativo sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento.

Art. 6
(Revoca dell’impiego
)

  1. Il Capo del Dipartimento dispone il rientro immediato nella sede di provenienza dell’appartenente al G.I.O. e ai G.I.R. che abbia tenuto comportamenti incompatibili con la prosecuzione dell’incarico, ovvero ostativi alla permanenza per sopraggiunte cause oggettive o soggettive. Le relative segnalazioni sono trasmesse senza ritardo dal Direttore al Capo del Dipartimento.
  2. Il Capo del Dipartimento opera con le modalità di cui al comma 1 anche nei casi di mancata idoneità all’impiego operativo del personale assegnato al GIO ed ai GIR a seguito dello svolgimento delle periodiche procedure di valutazione previste dall’art. 5, comma 8.
  3. Il periodo di permanenza alle dipendenze del G.I.O. e dei G.I.R. è computato, ad ogni effetto, ai fini della partecipazione all’interpello nazionale per la mobilità a domanda del personale del Corpo e dà diritto ad una maggiorazione del punteggio annuale per la mobilità ordinaria, uguale al punteggio massimo supplementare previsto per altre sedi e servizi.

Art. 7
(Vestiario, equipaggiamento, logistica e dotazioni strumentali
)

  1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono determinati l’adeguamento tecnico-funzionale e le caratteristiche dei capi di vestiario e dell’equipaggiamento degli appartenenti al Corpo impiegati nel G.I.O. e nei G.I.R., anche prevedendo, ove necessario, delle varianti in deroga al decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre 2014 in relazione alle specifiche esigenze di impiego.
  2. Il Capo del Dipartimento, sentito il Direttore, determina con proprio provvedimento le strutture logistiche e le caserme, i segni di distintivo, le dotazioni strumentali e materiali, gli armamenti, gli automezzi, i sistemi di comunicazione e di sicurezza assegnati al G.I.O. e ai G.I.R.

Art. 8
(Gestione amministrativo contabile
)

  1. In coerenza con la programmazione della spesa e nei limiti delle risorse di bilancio assegnate al Dipartimento, il Direttore è delegato:
  1. alle spese di gestione, esercizio e manutenzione degli automezzi e del relativo equipaggiamento, nonché delle dotazioni strumentali, tecniche e logistiche;
  2. alle spese accessorie per il personale e per ogni altra necessità tecnico-operativa.
  1. I compiti amministrativo-contabili dell’Ufficio sono assegnati a personale appartenente al Comparto funzioni centrali del Dipartimento, al quale non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5.

Art. 9
(Aliquota di intervento locale
)

  1. Nell’ambito di ogni Reparto del Corpo di stanza presso gli Istituti penitenziari è individuata un’aliquota di personale di Polizia Penitenziaria da avviare alla formazione integrata, curata dagli istruttori del Corpo e dal personale del G.I.O. e dei G.I.R.
  2. Tale contingente è chiamato ad intervenire negli Istituti penitenziari in cui presta servizio in caso di eventi critici classificabili di medio/basso livello che, per la loro particolare dinamica ovvero per il loro limitato impatto sulla sicurezza complessiva dell’istituto penitenziario, non richiedono l’intervento di personale dei G.I.R. e del G.I.O.
  3. Nell’ambito delle aliquote di intervento locale possono essere individuate, anche ai fini di cui al comma 5, delle unità di personale che abbiano conseguito la qualifica di “operatore di supporto”.
  4. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono definiti i criteri e le modalità relative alla selezione del personale da avviare alla formazione per ogni Reparto e al mantenimento degli standard operativi. La selezione, l’addestramento, l’organizzazione, l’assegnazione, le modalità di attivazione e le funzioni attribuite agli operatori di supporto sono previste dal disciplinare di cui all’art. 2 comma 11.
  5. Il Direttore può disporre che, in presenza di una emergenza particolarmente rilevante in un istituto penitenziario, anche il personale dell’aliquota di intervento locale del medesimo istituto sia impiegato in supporto ai G.I.R. e posto alle sue dirette dipendenze.

Art. 10
(Norme transitorie e finali
)

  1. I provvedimenti di cui all’articolo 2 comma 10, all’articolo 4, commi 1 e 6, all’articolo 5, commi 3 e 8, all’articolo 7, all’articolo 9, comma 3 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
  2. In fase di prima attuazione del presente decreto il contingente da assegnare al G.I.O. e ai G.I.R. è selezionato nella misura massima del 30% tra le unità di Polizia Penitenziaria che frequentano i corsi di formazione per allievo agente, vice sovrintendente e viceispettore, previo superamento con esito positivo delle prove selettive di cui all’articolo 5, comma 3 e il corso di formazione e addestramento di cui all’articolo 5, comma 4.
  3. Fino all’emanazione del provvedimento del Capo del Dipartimento di cui all’articolo 5 comma 3, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, le categorie di titoli ammessi a valutazione e i relativi punteggi, le modalità di svolgimento delle prove, nonché la composizione, i criteri di nomina e le funzioni della commissione di valutazione sono definite secondo le procedure previste dal provvedimento del Capo del Dipartimento 19 gennaio 2022, - Gruppo Operativo Mobile: criteri di accesso, modalità di reclutamento e formazione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria chiamato a prestare servizio nel G.O.M.
  4. Nelle more dell’attuazione del presente decreto continua ad applicarsi la disposizione di cui all’articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto ministeriale 30 luglio 2020.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma, 14 maggio 2024

Il Ministro
Carlo Nordio