Decreto 1 giugno 2024 – Distribuzione tra gli uffici giudicanti di secondo e di primo grado delle 9.560 unità di addetti all’ufficio per il processo ripartite tra i singoli distretti dal d. m. 6 marzo 2024

1 giugno 2024

Il Ministro della Giustizia

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, concernente “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e successive modificazioni, concernente “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare il Capo II - “Misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa” del Titolo II - “Misure organizzative per l’attuazione dei progetti nell’ambito delle missioni del PNRR”;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 13 luglio 2021;

VISTO il decreto ministeriale 26 luglio 2021, con cui sono stati determinati i contingenti distrettuali del personale amministrativo a tempo determinato addetto all’ufficio per il processo, in attuazione dell’articolo 11 del citato decreto-legge n. 80/2021;

VISTO il decreto ministeriale 28 settembre 2021, con cui i contingenti del personale amministrativo a tempo determinato addetto all’ufficio per il processo individuati dal decreto ministeriale 26 luglio 2021 sono stati ripartiti tra le corti di appello, le sezioni distaccate di corte di appello e i tribunali compresi in ciascun distretto, in conformità alle previsioni di cui all’articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 80/2021;

VISTA la revisione del PNRR approvata con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, che, in materia di giustizia, immutati i target esigibili di riduzione della durata dei procedimenti civili e penali concordati con la Commissione europea, ha ridefinito gli obiettivi di abbattimento dell’arretrato civile e della misura di investimento diretta al reclutamento di personale amministrativo a tempo determinato per potenziare la struttura organizzativa dell’ufficio per il processo presso le corti di appello e i tribunali;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, concernente “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, con cui le previsioni di cui all’articolo 11 del citato decreto-legge n. 80/2021 sono state ulteriormente novellate in misura funzionale al conseguimento degli obiettivi da realizzare nell’orizzonte temporale del PNRR, in coerenza con la citata Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea;

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 2024, con cui, al fine di assicurare la necessaria tempestività delle procedure di reclutamento attuabili per effetto del mutato quadro normativo di riferimento, il contingente complessivo del personale amministrativo a tempo determinato addetto all’ufficio per il processo è stato rideterminato in 9.560 unità, ripartite tra i distretti di corte di appello nella consistenza numerica individuata dalla tabella A allegata al medesimo provvedimento, riservando ad un successivo decreto la declinazione tra i singoli uffici giudicanti di primo e secondo grado delle risorse assegnate;

VALUTATO che il provvedimento innanzi citato realizza un intervento diretto a sostenere con maggiore incisività gli uffici giudiziari nel conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, valorizzando gli esiti del monitoraggio condotto sulle performance degli uffici giudiziari;

RILEVATO che, nella prospettiva di un generalizzato potenziamento dell’ufficio per il processo presso le corti di appello e i tribunali, si è tenuto conto sia delle criticità operative rilevate nella prima fase di attuazione del Piano, sia delle potenzialità di miglioramento di alcuni uffici giudiziari funzionali al raggiungimento, su base nazionale, degli obiettivi complessivamente previsti dal PNRR;

CONSIDERATO, in particolare, che l’approfondimento dell’analisi statistica condotta per l’individuazione dei predetti contingenti distrettuali, integrata sulla scorta della valutazione di ulteriori elementi quantitativi e qualitativi connessi agli assetti dimensionali ed alla complessità organizzativa nonché all’organico del personale di magistratura ed amministrativo dei singoli uffici, ha consentito di individuare, per ciascuna sede, il numero di addetti all’ufficio per il processo necessario per conseguire gli obbiettivi indicati nel PNRR;

RITENUTO che, in conformità alle risultanze della predetta analisi, i contingenti distrettuali degli addetti all’ufficio per il processo fissati dalla tabella A allegata al citato decreto ministeriale 6 marzo 2024 possono essere ripartiti tra gli uffici giudicanti di secondo e di primo grado, destinando 2.035 unità complessive alle corti di appello ed alle relative sezioni distaccate e 7.525 unità complessive ai tribunali, distribuite tra i singoli uffici di ciascun distretto come specificamente indicato dalle tabelle A e B allegate al presente decreto;

DECRETA

ART. 1

Le 9.560 unità di addetti all’ufficio per il processo ripartite tra i singoli distretti dal decreto ministeriale 6 marzo 2024 sono distribuite tra gli uffici giudicanti di secondo e di primo grado in misura pari, rispettivamente, a 2.035 e 7.525 unità complessive, in conformità ai contingenti numerici determinati per ciascun distretto dalla tabella A allegata al medesimo provvedimento.

ART. 2

Le 2.035 unità complessive di addetti all’ufficio per il processo destinate alle corti di appello ed alle relative sezioni distaccate sono ripartite tra i singoli uffici giudiziari come specificamente indicato per ciascuno di essi dalla tabella A allegata al presente decreto.

ART. 3

Le 7.525 unità complessive di addetti all’ufficio per il processo destinate ai tribunali sono ripartite tra i singoli uffici giudiziari come specificamente indicato per ciascuno di essi dalla tabella B allegata al presente decreto.

Roma, 1° giugno 2024

IL MINISTRO
Carlo Nordio