Circolare 8 febbraio 2018 - Restituzione di somme già acquisite al Fondo unico giustizia e versate all’entrata del bilancio dello Stato, in presenza di provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca della confisca – Istruzioni operative

8 febbraio 2018

Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I - AFFARI CIVILI INTERNI

Fasc: 016.001.009-129

Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello
e, p.c., spett.le Equitalia Giustizia S.p.A.
Produzione U.O. Fondo Unico Giustizia
c.a. dott. Mario Nazzaro
e-mail: fondounicogiustizia@pcert.equitaliagiustizia.it
(rif. prot. DAG n. 25132.U del 6.2.2018)
e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
(Rif. prot. GAB n. 46856.U del 21.11.2017)
e, p.c., al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
(Rif. prot. DAG n. 23044.E del 2 febbraio 2018)
e, p.c., al sig. Direttore generale degli affari giuridici e legali
e, p.c., al sig. Direttore generale del bilancio e della contabilità del DOG

Oggetto: Restituzione di somme già acquisite al Fondo unico giustizia e versate all’entrata del bilancio dello Stato, in presenza di provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca della confisca – Istruzioni operative.

Con riferimento alla problematica di cui all’oggetto, deve segnalarsi quanto segue.

Con nota prot. n. 65159 del 3 agosto 2016 (prot. DAG n. 147487.E del 9.8.2016: allegato 1), il Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza e del bilancio – aveva diramato istruzioni operative in ordine alle modalità di rimborso delle somme erroneamente versate al bilancio dello Stato, facendo riferimento alla procedura di cui all’art. 68 d.m. 29 maggio 2007 (di approvazione delle Istruzioni sui servizi di tesoreria dello Stato) ed evidenziando che l’attività di restituzione in parola compete alle amministrazioni titolari del capitolo di entrata, ove nel proprio stato di previsione sia presente apposito capitolo di spesa (comma 2), come pure che, invece, in difetto, la stessa attività compete alle Ragionerie territoriali dello Stato (comma 3).

Con nota prot. n. 14530 del 26 gennaio 2018 (prot. DAG n. 23044.E del 2.2.2018: allegato 2), lo stesso Ispettorato generale di finanza, prendendo spunto da una richiesta di Equitalia Giustizia S.p.A. di essere autorizzata ad operare in compensazione per soddisfare la richiesta di restituzione di somme confiscate nell’ambito di un procedimento penale, ha da ultimo impartito ulteriori importanti istruzioni operative sull’argomento, evidenziando quanto segue: “… il procedimento di rimborso delineato dall’art. 68, comma 3, ISTS, d.m. 29 maggio 2007 ha luogo soltanto allorché non sussistano altri mezzi idonei, previsti dalla legge o dalle stesse ISTS, per chiedere la restituzione di quanto indebitamente versato. Ciò puntualizzato, ne discende la necessità di indagare se, dunque, siano ricavabili dal complesso normativo afferente alla gestione del FUG altre disposizioni funzionali a determinare il corretto procedimento per i rimborsi in argomento. Al riguardo, il quadro normativo inerente al FUG si sostanzia, principalmente, nell’art. 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nell’art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e nelle successive disposizioni regolamentari, dettate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno. Va subito osservato che, per gli aspetti qui d’interesse, l’art. 2, comma 6, del decreto­legge n. 143/2008, prevede come con detto decreto ministeriale siano determinati “i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in modo che venga garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte”, non limitando espressamente le restituzioni alle sole somme oggetto di sequestro e, quindi potendo lasciare intendere di avere una portata comprensiva anche delle somme oggetto di confisca. Tra l’altro, il menzionato regolamento, adottato con il decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127, all’art. 2 disciplina gli aspetti legati alla restituzione delle risorse ai soggetti riconosciuti quali aventi diritto. Tralasciando le disposizioni transitorie del comma 1, si rileva che il comma 2 dell’art. 2 poc’anzi indicato statuisce che sia codesta Equitalia giustizia s.p.a. a provvedere alla restituzione delle somme, relativamente alle quali siano stati adottati provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca della confisca successivamente alla data di intestazione delle risorse al FUG, mentre i successivi commi 3 e 4 dettano regole in materia di calcolo e contabilizzazione degli interessi, ivi compresi quelli relativi alle risorse per le quali interviene la revoca della confisca. Quanto sopra porta a ritenere che, in generale, la materia dei rimborsi delle somme acquisite al FUG trovi nelle norme di settore sopra enucleate la propria disciplina…”.

Orbene, alla luce di tali nuove indicazioni – che individuano in Equitalia Giustizia S.p.A. il soggetto deputato ad effettuare le restituzioni in presenza di provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca della confisca successivamente alla data di intestazione delle risorse al FUG – gli uffici giudiziari avranno cura di trasmettere alla predetta società:

  1. l’istanza di rimborso, recante l’indicazione delle generalità complete dell’avente diritto e i dati bancari o postali necessari per l’accredito della somma da restituire;
  2. il provvedimento che dispone la restituzione della somma, con l’indicazione dell’importo esatto da rimborsare in favore dell’avente diritto.

Con l’occasione, appare opportuno rappresentare che, in relazione alle istanze di rimborso ricevute nel corso dell’anno 2017 dalle Ragionerie territoriali dello Stato, dagli uffici giudiziari e dagli istanti, questa Direzione generale ha già provveduto a trasmettere ad Equitalia Giustizia S.p.A. quelle già compiutamente istruite per le restituzioni di competenza (riservandosi di notiziarne direttamente gli uffici giudiziari interessati e gli istanti).

In relazione, invece, alle richieste non ancora compiutamente istruite, sarà la stessa Equitalia Giustizia S.p.A. ad interloquire direttamente con i competenti uffici giudiziari per acquisire la documentazione necessaria alla restituzione.

Si pregano le SS.LL. di diramare la presente nota agli uffici dei distretti di rispettiva competenza.

Roma, 8 febbraio 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Michele Forziati