Circolare 30 marzo 2023 - Art.127-ter c.p.c. – Corresponsione della indennità di udienza di cui all’art. 4. d.lgs. 273/1989 ai magistrati onorari del c.d. contingente ad esaurimento
30 marzo 2023
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile
Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
e, p.c.,
Al sig. Capo di Gabinetto
Alla Sig.ra Capo dell’Ispettorato Generale presso il Ministero della giustizia
Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
Al sig. Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Al sig. Capo del Dipartimento per la transizione digitale, l’analisi statistica e le politiche di coesione
Oggetto: CIRCOLARE – Art.127-ter c.p.c. – Corresponsione della indennità di udienza di cui all’art. 4. d.lgs. 273/1989 ai magistrati onorari del c.d. contingente ad esaurimento.
- A seguito dell’introduzione, nel codice di procedura civile, dell’art 127-ter, ad opera dell’art. 3, comma 10, lett. b), d.lgs. 10.10.2022, n. 149, sono pervenuti a questo Ufficio alcuni quesiti intesi ad ottenere chiarimenti in ordine alle condizioni per dare luogo al pagamento, in favore dei magistrati onorari del c.d. contingente ad esaurimento, dell’indennità di udienza di cui all’art. 4, d.lgs. 273/1989, nella ipotesi di celebrazione della stessa con le novellate modalità di trattazione scritta.
I quesiti traggono giustificazione dalla mancanza, nel sistema delineato dalla c.d. riforma Cartabia, di una norma analoga a quella posta, per le udienze a trattazione scritta di cui all’art. 221, comma 4, d.l. 34/2020, dall’art. 32-ter d.l. 137/2020 che, proprio “al fine della corresponsione dell’indennità di udienza, di cui all’articolo 4, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989, n.273/1989”, completamente parifica le udienze a trattazione scritta alle udienze tenute nelle forme tradizionali.
- Va premesso che la questione rileva esclusivamente in relazione ai magistrati del “contingente ad esaurimento”, ossia per quanti già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 (15 agosto 2017), come novellato dalla riforma ex L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022). Difatti, come evidenziato nella circolare prot. DAG 102105.U del 10.5.2022 (Magistratura onoraria – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”), i previgenti criteri di liquidazione dei compensi dei magistrati onorari (inclusa l’indennità di udienza di cui all’art. 4, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273[1]) persisteranno, fino alla definizione delle procedure di “conferma” delineate dall’art. 29, d.lgs. 116/2017, per i soli magistrati presi in considerazione dalla novella della legge di bilancio 2022, ossia per quelli del c.d. contingente ad esaurimento (cfr. anche la rubrica e l’articolato excursus dell’art. 29, per il quale si rinvia alla succitata circolare [2]).
In altre parole, la legge finanziaria 2022, innovando al d.lgs. 116/2017, ha regolamentato i compensi dovuti agli onorari del contingente ad esaurimento, nel lasso di tempo racchiuso tra il 1° gennaio 2022 e la data di definizione (nell’uno o nell’altro senso) delle procedure di conferma, con l’effetto che, fino alla data di perfezionamento di tali iter (con la formalizzazione dello status di confermato in capo al singolo magistrato [3], ovvero di cessazione dalle relative funzioni [4]) dovranno applicarsi i criteri liquidatori previgenti.
Ne deriva che la questione prospettata è destinata a risolversi automaticamente in ragione della graduale indizione ed esaurimento delle procedure di conferma dei magistrati onorari ai quali siano ancora applicabili i criteri di remunerazione correlati alle attività di udienza.
Diversamente, per i magistrati onorari immessi successivamente all’entrata in vigore della legge Orlando, l’unico parametro di riferimento deve rinvenirsi nel capo IX del d.lgs. 116/2017, in particolare all’art. 23: in base a tale norma è dovuta una indennità annua lorda in misura fissa, comprensiva di oneri previdenziali ed assistenziali, da versare con cadenza trimestrale ed una indennità variabile di risultato commisurata al raggiungimento nell’anno solare degli obiettivi che i capi degli Uffici assegneranno rispettivamente ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari, con provvedimento da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo i criteri oggettivi fissati, in via generale, con delibera del Consiglio superiore della magistratura (commi 6-7, art. 23)[5]. I criteri di liquidazione dell’indennità in questione, nella sua componente sia fissa che variabile, fanno sì che la relativa quantificazione resti indifferente non solo al numero delle udienze svolte nel periodo di riferimento, ma anche alle modalità della relativa trattazione.
Deve appena soggiungersi come non rilevi, ai fini liquidatori, neppure il limite di impegni settimanali fissato nell’art. 1 comma 3 d.lgs. 116/2017, poiché la norma parla genericamente di “impegno”, indifferentemente articolabile in attività in udienza o fuori udienza (purché compatibilmente con l’espletamento delle ulteriori attività professionali/lavorative dell’onorario).
- Ciò premesso, giova un breve excursus delle norme di interesse, per gli aspetti relativi all’indennità dovuta agli onorari:
- l’art. 221, comma 4 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con l. 17 luglio 2020, n. 77, vigente sino al 31 dicembre 2022 (giusta art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. con modificazioni in legge 25 febbraio 2022, n. 15), prevedeva: “Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”;
- l’art. 4, commi 1 e 1 bis, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273 e s.m.i., applicabile ai giudici onorari di tribunale già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017, àncora la corresponsione dell’indennità alle “attività di udienza svolte nello stesso giorno”, prevedendo un’ulteriore indennità ove il complessivo impegno lavorativo superi le cinque ore, e stabilendo che la durata delle udienze sia rilevata dai rispettivi verbali o anche, come precisato dalla circolare prot. DAG n. 48171 del 2.4.2009, dall’attestazione del cancelliere desunta in ogni caso dai verbali di udienza;
- l’art. 32-ter, d.l. 137/2020, come conv. in l. n. 176/2020 (Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari), in vigore fino al 31 dicembre 2022, prescriveva testualmente: “1. Al fine della corresponsione dell’indennità di udienza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza. 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;
- a decorrere dal 1° gennaio 2023 (come da norma transitoria di cui all’art. 35, d. lgs. n. 149/2022), a termini dell’art. 127-ter, c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza): “1. L’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. 2. Con il provvedimento con cui sostituisce l’udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note [omissis] 3. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. 4. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo. 5. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”.
La norma all’art. 127-ter c.p.c. costituisce pendant di quella all’art. 127, comma 3, c.p.c. che, nella formulazione vigente dal 1° gennaio 2023, testualmente recita: “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”.
- Il modello procedimentale descritto dall’art. 127 ter c.p.c. appare finalizzato a consentire il contraddittorio cui ordinariamente è deputata l’udienza, tanto che il legislatore nel plasmare l’istituto parla di mera “sostituzione” della trattazione innanzi al giudice con il deposito di note scritte; circostanza, questa, che rimarca l’espletamento, da parte dei difensori, di un’attività processuale equivalente a quella cui finalizzata l’udienza, in virtù di un meccanismo sostitutivo per il quale essi sono onerati del deposito, entro il termine assegnato, delle proprie note scritte, e il giudice – allo scadere del termine – è investito del potere-dovere di provvedere in conseguenza, al pari di quanto avrebbe fatto, se avesse tenuto un’udienza celebrata in presenza.
In tale prospettiva, è eloquente l’inciso dell’ultimo comma dell’art. 127-ter c.p.c. in base al quale il giorno di scadenza del termine assegnato per le note scritte si considera quale data di udienza “a tutti gli effetti”, a riprova del fatto che, entro lo spirare del termine, le parti siano onerate di dar luogo a quelle attività difensive ordinariamente destinate ad esplicarsi innanzi al giudice, ed idonee ad investire il giudice del potere-dovere di emettere i provvedimenti del caso, al pari che all’esito dell’udienza celebrata in presenza.
Significativo è anche il rilievo, speculare, che laddove manchi, reiteratamente, il deposito di note scritte nel termine perentorio assegnato dal giudice, si produrranno gli stessi effetti conseguenti alla diserzione dell’udienza, dovendo il giudice ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l’estinzione del processo, in analogia a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c.
Può dunque concludersi che, anche nell’assetto divisato dalla riforma del diritto processuale civile, e non diversamente che per quanto previsto dall’art. 221, comma 4, d.l. 34/2020, la trattazione cartolare (scambio di note scritte) si debba considerare equipollente, a tutti gli effetti, all’attività svolta dalle parti in udienza (v. ad es. agli effetti della dichiarazione di un evento interruttivo: Cass., 23 settembre 2022, n. 27943). A tal proposito, questo Ufficio condivide quanto acutamente osservato nei primi commenti a margine della riforma, per cui “è la trattazione orale del procedimento, prevista per l’udienza, ad essere sostituita, e non l’udienza”, e per cui, all’esito dell’introduzione dell’art. 127-ter c.p.c., il concetto di udienza abbia “perso la sua dimensione spaziale”, ma non la sua dimensione “logico-giuridica, temporale” e procedimentale.
- Acclarato ciò, questa Direzione generale osserva che la mancata riproposizione di una norma quale quella recata dall’art. 32-ter del d.l. 137/2020 non può precludere ai magistrati onorari del c.d. contingente ad esaurimento il diritto all’indennità di udienza, nell’ipotesi in cui l’udienza sia tenuta ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c.
L’impianto in cui si articola l’udienza cartolare di cui alla norma da ultimo citata è del tutto analogo alla struttura della trattazione sostitutiva già prevista nell’art. 221 comma 4, d.l. 34/2020 e s.m.i. e ne ripete, significativamente, gli snodi salienti; in un caso e nell’altro lo schema prevede: - l’assegnazione di un termine per depositare le note scritte finalizzate a sostituire le deduzioni a verbale dell’udienza; - l’onere per le parti di procedere al deposito telematico entro il termine assegnato, pena il prodursi di effetti analoghi a quelli previsti dagli artt. 181, 309 c.p.c.; - l’onere del giudice di provvedere sulla scorta delle deduzioni veicolate dalle note di udienza (entro trenta giorni secondo la nuova norma).
Il parallelismo fra tali aspetti, rafforzato dalla specificazione, nell’ultimo comma dell’art 127-ter c.p.c., che il giorno di scadenza del termine si intende a tutti gli effetti quale data di udienza [6], rende evidente come l’istituto, nella ratio legis, debba configurare una modalità di trattazione che, come tale, non può non essere suscettivo di rilevanza economica per il magistrato onorario che la espleti, laddove le regole di commisurazione del suo compenso facciano perno, come nel caso, sull’impegno e sulle attività di udienza.
Per chiarezza ricostruttiva, merita precisare che la questione sottoposta attiene alla indennità di udienza di cui all’art. 4, comma 1, d.lgs. 273/1989, il cui credito matura a prescindere dalla durata complessiva dell’impegno di udienza.
Con riferimento alle modalità di asseverazione dell’attività resa dal magistrato onorario all’esito della trattazione scritta, deve ritenersi – in linea con precedenti indirizzi di questo Ufficio (v. circolare DAG 19413.U del 29.1.2021), anche in considerazione del peculiare modo di fissazione di siffatta “trattazione” (con provvedimento dello stesso giudicante, da comunicarsi alle parti) - che sia sufficiente alla liquidazione un documento proveniente dall’Ufficio giudiziario, quale l’attestazione del Dirigente della cancelleria fondata sulle risultanze dei registri informatici, che asseveri tale meccanismo “sostitutivo” per il magistrato onorario, nel giorno di riferimento, dovendosi per contro escludere meccanismi auto-certificativi rimessi al medesimo magistrato.
Sotto tale aspetto, merita ricordare che la Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Automatizzati ha provveduto a rilasciare le modifiche evolutive necessarie all’inserimento, nei sistemi applicativi in uso presso gli Uffici giudiziari (SICID, Consolle del Magistrato) dei nuovi eventi quale l’udienza sostituita dalle note scritte, ex art. 127-ter c.p.c.
- Deve invece escludersi che, nel caso di integrale sostituzione, a mezzo assegnazione del termine per deposito di note scritte, degli incombenti fissati per una determinata udienza (udienza tenuta dunque in forma interamente cartolare) sia possibile liquidare la indennità ulteriore prevista dal comma 1-bis dell’art. 4 del cit. d.lgs. 273/1989 [7], in quanto la particolare modalità di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. rende sicuramente superflua, se addirittura non preclusa, la redazione di un verbale, troncando anche la possibilità di tracciare il “monte-ore” dell’impegno conseguente al deposito delle note scritte (rilevante ai fini del cumulo con l’indennità di cui all’art. 4, comma 1-bis del d.lgs. 273/1989).
Sul punto si richiamano le autorevoli considerazioni enunciate nella Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione (nr. 110 dell’1.12.2022), in cui si evidenzia non solo il superamento della necessità di predisporre un verbale per l’udienza “figurata”, ma che, alla scadenza del termine (data dell’udienza sostituita) il fascicolo si debba considerare in riserva: nella fattispecie pertanto il giudice - con riguardo sia ad udienze già fissate che ad udienze da fissarsi – assegnerà un termine perentorio per il deposito delle note sostitutive, e il verbale, ove mai redatto, non potrà che formalizzare l’esito già prodottosi ipso iure (assunzione della causa in riserva), occorrendo solo un adeguamento del sistema informatico (registro) per le annotazioni di cancelleria[8].
Né, a fronte dell’inequivocabile disposto dell’art. 4, comma 2-ter, d.lgs. 273/1989[9], si ritiene possibile giungere a diversa conclusione: piuttosto, la possibilità di un “cumulo” fra indennità di cui al primo comma dell’art. 4 d.lgs. 273/1989 e indennità legata all’eccedenza delle 5 ore lavorative (comma 1-bis) è fatta salva avuto riguardo alle udienze trattate in presenza, o mediante collegamenti audiovisivi (ex art. 127-bis c.p.c.), ove mai nello stesso giorno di scadenza del termine assegnato per le note sostitutive; in tal caso, infatti, il tracciamento della complessiva durata dell’udienza potrà risultare dal processo verbale (da redigere anche per l’udienza tenuta mediante collegamenti audiovisivi) in cui si sia dato atto dell’orario di inizio e fine dell’udienza stessa, quindi della sua durata, eventualmente superiore a cinque ore (cfr. anche nota prot. DAG 125077 U del 5 agosto 2020, sul punto).
- Questo Ufficio si permette infine di richiamare l’attenzione sulla necessità che la modalità “sostitutiva” in esame – proprio perché equivalente all’udienza in presenza, agli effetti della maturazione dell’indennità del giudice onorario – non si presti a strumentalizzazioni, dovendosi evitare, in particolare, l’eccedenza delle udienze sostituite rispetto a quelle fissate nella tabella di organizzazione vigente presso ciascun Ufficio.
Ciascun onorario avrà dunque cura di rispettare la soglia numerica delle udienze prevista in tabella, non potendo tale modalità di svolgimento comportare maggiori oneri di spesa, di quelli conseguenti alla trattazione delle udienze nella forma tradizionale.
Si sensibilizzano quindi i Capi degli Uffici Giudiziari a esercitare opportuna vigilanza sulle modalità di gestione delle udienze da parte dei magistrati onorari affinché gli stessi, nel disporre la sostituzione di cui all’art. 127-ter c.p.c., curino la corrispondenza con le disposizioni organizzative già impartite e, in particolare, rispettino la consistenza numerica e la cadenza delle udienze previste in tabella.
Le SS.LL. sono invitate ad assicurare idonea diffusione della presente circolare agli uffici del distretto, a fini di uniformità di indirizzo.
Cordialmente.
Roma, 30 marzo 2023
Il Direttore generale
Giovanni Mimmo
[1] Cfr. art. 31, d.lgs. 116/2017, come riscritto dall’art. 1 comma 629, lett. c) della L. 234/2021: Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all'articolo 29, i criteri di liquidazione delle indennità previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, e all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i viceprocuratori onorari)) e il passaggio sul punto della circolare DAG del 10.5.2022 “Ciò significa che la norma in esame, limitatamente al contingente di magistrati onorari ad esaurimento (e senza che alcuna diversa previsione o criterio sistematico renda estensibile tale norma anche ai magistrati immessi in servizio dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 116/2017) procrastina i criteri di liquidazione rispettivamente previsti dall’art. 11, l. n. 374/1991 (per i giudici di pace) e dall’art. 4, d. lgs. n. 273/1989 (per i vice-procuratori onorari ed i giudici onorari di tribunale), sino alla data di “stabilizzazione”, ovvero di cessazione dall’incarico di ciascun magistrato onorario partecipe del predetto contingente”.
[2] Così l’art. 29, cit., sulla facoltà di accesso all’iter di “conferma” (comma 1), sulle procedure valutative all’uopo esperibili (commi 2 e ss.), sui criteri/misure organizzative all’uopo adottabili; l’articolata normativa veicolata dal cit. art. 1, co. 629, legge di bilancio, delinea poi l’indennità erogabile ai singoli magistrati onorari che (per scelta o per esito negativo della procedura valutativa) non si vedranno confermare all’esito delle procedure valutative, nonché il – distinto – trattamento dovuto in favore dei magistrati (del medesimo contingente) che siano confermati all’esito dell’iter di valutazione, a seconda della differente opzione dell’interessato (cfr. commi 6-7).
[3] E per il quale varrà, all’esito – a seconda dell’opzione per l’esclusività o meno delle funzioni, di cui all’art. 29, comma 6, il distinto regime economico posto dallo stesso art. 29, ai commi 6 e 7.
[4] Con correlata configurazione del diritto all’indennità i cui all’art. 29, comma 2, stesso d.lgs., sia per i non proponenti domanda di conferma che per i proponenti non confermati (per esito negativo della procedura valutativa).
[5] Nello specifico, con cadenza annuale i capi degli Uffici, verificato il raggiungimento degli obiettivi, certificheranno il grado di conseguimento dei risultati e proporranno la liquidazione dell’indennità di risultato, indicandone la misura, che non potrà essere inferiore al 15% e non superiore al 30% dell’indennità-parte fissa (cfr. nota prot. DAG n. 80300U dell’11 aprile 2022 in risposta a quesiti sulla tematica in rassegna).
[6] Si veda in tal senso anche la Relazione illustrativa al d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in G.U.R.I. del 19 ottobre 2022 (suppl. straord. a S.G. n. 245) secondo cui .. la norma prevede al primo comma, in conformità al criterio di delega, che l’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori .. L’ultimo comma della disposizione in esame chiarisce che il giorno di scadenza del termine assegnato dal giudice per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti, al fine di ricollegare a tale termine tutti gli effetti conseguenti alla data di udienza (quali, ad esempio, il calcolo di termini stabiliti a ritroso a decorrere dall’udienza).
[7] Dovuta, in aggiunta alla prima, qualora “il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore”.
[8] “L’ultimo comma precisa che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Devesi, pertanto, ritenere che, da quella data, il fascicolo si consideri in riserva, senza che sia necessario redigere un verbale a tal fine” (così dalla Relazione cit., a p. 27).
[9] Secondo cui: “Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera b), è rilevata dal procuratore della Repubblica”.