Decreto 1 dicembre 2017 - Misure per l’organizzazione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria negli Uffici di esecuzione penale esterna, nonché per l’individuazione dei compiti e per la selezione del medesimo personale
1 dicembre 2017
L'articolo 5 abrogato è dal d.m. 23 ottobre 2024
(15-01-2018 - Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 1)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica sicurezza e, in particolare, l’articolo 16, che individua le forze di polizia, diverse dalla polizia di Stato, ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e, in particolare, l’articolo 5, che individua i compiti istituzionali del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario e, in particolare, l’articolo 1, comma 85, lettera d), che, tra i principi e criteri direttivi per l’attuazione della delega in materia penitenziaria, prevede l’integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell’esecuzione penale esterna e la previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria e, in particolare, l’articolo 34 che individua i servizi del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 22 marzo 2013, concernente la rideterminazione del contingente dell’organico del Corpo di Polizia Penitenziaria assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015, concernente l’individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale la definizione dei relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 23 febbraio 2017, concernente l’individuazione degli Uffici locali di esecuzione penale esterna quali articolazioni territoriali del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, nonché individuazione delle articolazioni interne dei medesimi Uffici locali e misure di coordinamento con gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 2 ottobre 2017, concernente la ripartizione delle dotazioni organiche del Corpo di Polizia penitenziaria in adeguamento alla nuova dotazione organica definita con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e in particolare, la tabella A che definisce la nuova dotazione organica anche del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
Vista la Raccomandazione n. (92) 16 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, relativa alle regole europee sulle sanzioni e misure alternative alla detenzione;
Considerato che l’ampliamento delle misure alternative alla detenzione e delle sanzioni di comunità costituisce indirizzo politico del Governo, cosicché si rende necessario garantire la funzionalità degli Uffici di esecuzione penale esterna mediante l’organizzazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria che opera nei medesimi uffici;
Ritenuto necessario regolare la presenza del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria negli Uffici di esecuzione penale esterna, disciplinando l’impiego ed i compiti assegnati allo stesso personale, nonché la selezione del personale e la scelta del comandante;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Decreta:
Art. 1.
Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici di esecuzione penale esterna
- Nei limiti delle dotazioni organiche del Corpo di Polizia penitenziaria assegnate al Dipartimento per la giustizia minorile e di Comunità, presso gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna indicati nella tabella B allegata al decreto del Ministro della Giustizia 17 novembre 2015 è istituito un Nucleo di Polizia penitenziaria (di seguito «Nucleo») composto da personale appartenente ai ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria (di seguito «Corpo»).
Art. 2.
Compiti del personale assegnato ai Nuclei
- Il personale del Corpo assegnato ai Nuclei collabora allo svolgimento delle attività dell’ufficio secondo le direttive impartite dal direttore e svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- assicura le attività di cui alla banca dati delle Forze di polizia – Sistema di Indagine (S.D.I.);
- gestisce il servizio di vigilanza e sicurezza della sede dell’ufficio, nonché quello del ricevimento del pubblico;
- assicura l’impiego del servizio automobilistico in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento di servizio del Corpo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, 82 e secondo le prescrizioni del Nuovo modello operativo del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti adottato dall’amministrazione penitenziaria;
- collabora all’effettuazione delle verifiche necessarie all’accertamento dell’idoneità ed effettività del domicilio a norma dell’articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199;
- fornisce, quando richiesto, il supporto necessario agli accertamenti sulle condizioni economiche e lavorative del condannato nell’ambito delle indagini per l’ammissione alle misure alternative o di comunità;
- cura lo scambio informativo riguardo alle attività istituzionali, rapportandosi con le Forze dell’ordine territorialmente
- Il personale assegnato al Nucleo, in presenza di particolari esigenze trattamentali, può essere impiegato, sulla base di intese operative tra l’Ufficio di esecuzione penale esterna e l’autorità di pubblica sicurezza competente per territorio, in attività di controllo delle persone ammesse alle misure alternative alla detenzione, con particolare riguardo all’osservanza delle prescrizioni inerenti alla dimora, alla libertà di locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi.
- Il personale del Nucleo può altresì essere impiegato nei compiti di verifica del rispetto delle ulteriori prescrizioni previste nel programma di trattamento.
Art. 3.
Articolazione territoriale e organizzazione dei Nuclei
- Il Nucleo opera presso gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna come reparto ai sensi dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82. Si articola in unità operative presso ciascuno dei predetti Uffici e presso gli Uffici locali o sezioni distaccate presenti nel distretto di competenza.
- Con separato decreto è fissato il contingente di personale del Corpo assegnato a ciascun Nucleo.
- Il comando del Nucleo presso gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna è assegnato ad un appartenente al Corpo con qualifica adeguata al livello di complessità e rilevanza dei predetti uffici.
- Il personale del Corpo che presta servizio presso gli Uffici di esecuzione penale esterna è gerarchicamente subordinato in conformità alle disposizioni vigenti, al direttore dell’Ufficio di esecuzione penale esterna.
- Il comandante del Nucleo, sulla base delle direttive del direttore dell’Ufficio: dirige e coordina le unità operative; cura i rapporti con l’autorità giudiziaria ed il collegamento operativo con le altre Forze di polizia, anche al fine di scambiare le informazioni necessarie all’esecuzione delle misure alternative o di comunità e all’espletamento delle indagini sociali richieste dalla magistratura; partecipa alle riunioni dell’ufficio fornendo le informazioni connesse alle finalità trattamentali di cui dispone.
- Il comandante del Nucleo è responsabile dell’accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
- I compiti previsti dell’articolo 2, svolti per l’effettuazione di interventi relativi a persone in stato di esecuzione penale esterna, sono assegnati al personale del Nucleo sulla base di disposizioni del comandante, in conformità alle direttive del direttore dell’Ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 4.
Selezione del personale non direttivo del Corpo di Polizia penitenziaria
- L’assegnazione di personale del Corpo ai Nuclei avviene mediante interpello su base nazionale rivolto al personale del Corpo, ovvero attraverso la selezione di agenti neoassunti provenienti dalle Scuole di formazione dell’amministrazione penitenziaria in misura non superiore al quaranta per cento dei posti Il personale destinato ai Nuclei è sottoposto ad un colloquio per la selezione e la verifica delle motivazioni e delle attitudini, ed è altresì tenuto alla frequenza di un corso di formazione della durata di due mesi.
- Con separato provvedimento, il Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, sentito il Capo del Di- partimento dell’amministrazione penitenziaria, individua, previo esame con le Organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo, i criteri per l’assegnazione ai Nuclei, attribuendo punteggi aggiuntivi al personale che ha svolto attività negli Uffici di esecuzione penale esterna.
- Il Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, sentito il Direttore generale del personale e delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, indice l’interpello di cui al comma 1, secondo le modalità individuate dai provvedimenti adottati dall’amministrazione penitenziaria in quanto compatibili.
- Il colloquio di cui al comma 1 si svolge di fronte ad una Commissione presieduta da un direttore di Ufficio interdistrettuale e composta da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo e da un funzionario di servizio sociale del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. I componenti della predetta commissione sono nominati dal Direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
- La Commissione di cui al comma 4 forma la graduatoria finale e il Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria adotta i provvedimenti di assegnazione agli Uffici interessati del personale risultato utilmente collocato in graduatoria.
Art. 5.
Selezione dei comandanti dei Nuclei
- L’assegnazione dell’incarico di comandante del Nucleo avviene mediante interpello rivolto ai funzionari del Corpo, secondo le modalità indicate dai provvedimenti dell’amministrazione penitenziaria in quanto I partecipanti all’interpello sono sottoposti ad un colloquio per la selezione e la verifica delle motivazioni e delle attitudini, e sono altresì tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento della durata di tre settimane.
- Lo scrutinio delle domande di partecipazione ed il colloquio di cui al comma 1 sono effettuati da una Commissione presieduta dal Direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile ed è composta da due dirigenti dell’esecuzione penale esterna e da due funzionari del Corpo assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, designati dallo stesso Direttore generale.
- Il Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, sentito il Direttore generale del personale e delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità indice interpello sulla base dei criteri individuati dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sentito il Capo del Dipartimento dell’amministrazione
- La Commissione di cui al comma 2 forma la graduatoria finale e il Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria adotta il provvedimento di assegnazione agli Uffici interessati dei funzionari risultati vincitori.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.
Roma, 1° dicembre 2017
Il Ministro
Adrea Orlando