Circolare 20 maggio 2024 - Iscrivibilità al casellario giudiziale delle sentenze emesse ai sensi dell’art. 420 quater c.p.p.
20 maggio 2024
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni
Ufficio III - Grazie, Casellario e Registri
Prot. m_dg.DAG.20/05/2024.0106342.U
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello
Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali ordinari
Ai Sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
Ai Sigg. Dirigenti delle Corti d’Appello
Ai Sigg. Dirigenti delle Procure generali presso le Corti d’Appello
Ai Sigg. Dirigenti dei Tribunali
Ai Sigg. Dirigenti delle Procure della Repubblica
e, p.c.,
Al Sig. Capo di Gabinetto
Al Sig. Capo Dipartimento
Oggetto: Iscrivibilità al casellario giudiziale delle sentenze emesse ai sensi dell’art. 420 quater c.p.p.
Una delle novità introdotte con l’art. 23, comma 1 lettera e) del decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) è costituita dalla sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato disciplinata dalle disposizioni contenute nel novellato articolo 420 quater c.p.p. La sentenza emessa ex art. 420 quater può essere revocata fino a quando non decorra “il termine di cui al co. 3 senza che la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia stata rintracciata” ovvero e sostanzialmente fino a che non sia decorso il termine prescrizionale di cui all’art.159, ultimo comma, c.p.
Pertanto, il novellato art. 420 quater c.p.p., ha statuito che, nei casi in cui non si possa dichiarare l'assenza dell’imputato non presente in giudizio secondo l’art 420 bis c.p.p. (e fuori dai casi di impedimento a comparire di cui all’art. 420 ter c.p.p.), il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato.
Prima della Riforma Cartabia, l’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, alla lett. i-ter stabiliva che erano oggetto di iscrizione “i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 420 quater del codice di procedura penale”. Tale ordinanza di sospensione del procedimento, pertanto, doveva essere iscritta nel SIC ai sensi dell’art. 3 del TUCG e, qualora revocata, cancellata ai sensi del successivo art. 5.
L’entrata in vigore della Riforma Cartabia ha generato, di conseguenza, una mancanza di coordinamento normativo tra il nuovo articolo 420 quater c.p.p., che introduce una sentenza inappellabile di non doversi procedere, e l’art. 3 lett. i-ter d.P.R. 313/2002 che continua a prevedere tra i provvedimenti da iscrivere al SIC “i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420 quater del codice di procedura penale”.
Ciò premesso, poiché l’elenco dei provvedimenti che devono essere iscritti nel SIC, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del TUCG, è tassativo, si deve ritenere che la sentenza di non doversi procedere emessa ai sensi dell’art. 420 quater, primo comma c.p.p. non debba essere iscritta nel SIC, non essendo previsto dallo stesso art. 3 del TUCG l’iscrivibilità di tale provvedimento.
Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere rivolte al servizio di help desk del casellario centrale, al numero 06-97996200, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 o, in alternativa, a questo Ufficio, tramite posta elettronica, all’indirizzo casellario.centrale@giustizia.it.
La presente circolare è reperibile sui siti internet del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e del casellario centrale (portal.casellario.giustizia.it).
Il Direttore Generale
Giovanni Mimmo