Decreto 13 luglio 2018 - Revoca concessione IVG per il circondario di Tribunale di Caltanissetta

13 luglio 2018


Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio II - Ordini professionali e pubblici registri

Il Direttore generale
 

premesso che, con decreto dirigenziale del 17 febbraio 2009, la Ente I.V.G. – Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività di vendita, custodia e amministrazione dei beni mobili e immobili quale I.V.G. nell’ambito dei circondari dei Tribunali di Caltanissetta, Enna (cui è accorpato il soppresso Tribunale di Nicosia) e Gela;

rilevato che il provvedimento concessorio quinquennale è stato tacitamente rinnovato alla prima scadenza, ma che, con decreto del 18 giugno 2018, è stata disposta da questa Direzione generale la cessazione della concessione alla scadenza del termine naturale di durata del 16 febbraio 2019 (prot. DAG n. 3004.ID);

considerato che, tuttavia, ferma restando la manifestazione di volontà contenuta nella comunicazione predetta, parallelamente si sono verificate situazioni di fatto che hanno determinato la frattura del rapporto fiduciario, sì da imporre la revoca anticipata della citata autorizzazione all’espletamento dell’incarico;

viste le note prot. DAG n. 47115.E del 7 marzo 2018 e n. 48185.E dell’8 marzo 2018, con le quali il Presidente della Corte di appello di Caltanissetta ha comunicato a questa Direzione generale che i sigg. Gianluca Princiotto e Umberto Amico, rispettivamente direttore e responsabile dell’I.V.G. operante anche nei circondari di tutti gli Uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Caltanissetta, sono stati sottoposti – giusta ordinanza del g.i.p. presso il Tribunale di Caltanissetta del 21 febbraio 2018 – alla misura cautelare personale della sospensione dal pubblico ufficio di funzionario dell’I.V.G. per plurimi fatti e comportamenti asseritamente posti in essere nell’ambito di attività di gestione del servizio, in concorso con terzi soggetti e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso;

considerato che il sig. Gianluca Princiotto, oltre ad essere il direttore dell’I.V.G. presso gli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello di Caltanissetta, era anche titolare del 50% del capitale sociale della Ente I.V.G. – Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l., nonché amministratore con poteri disgiunti della compagine societaria;

vista la nota con la quale questa Direzione generale ha invitato il Presidente della Corte di appello di Caltanissetta “in ragione del ruolo e della posizione ricoperti dal sig. Princiotto e dal sig. Amico nell’ambito del predetto I.V.G., nonché della tipologia dei fatti criminosi agli stessi ascritti, strettamente connessi con l’espletamento del citato servizio … previa verifica che i predetti addebiti si traducano in criticità nella gestione del servizio”, alla puntuale contestazione dei fatti, per come emergenti dall’ordinanza di custodia cautelare (prot. DAG n. 53624.U del 15 marzo 2018);

vista la nota del Presidente della Corte di appello di Caltanissetta prot. DAG n. 64336.E del 29 marzo 2018, con la quale è stata trasmessa a questa Direzione generale la copia della contestazione ex art. 41 d.m. n. 109/1997 notificata alla predetta società (da intendersi qui integralmente riprodotta), nonché la nota prot. DAG n. 95240.E dell’11 maggio 2018, contenente la memoria difensiva della società del 27 aprile 2018;

letta la successiva nota prot. DAG n. 102635 del 22 maggio 2018, con la quale il Presidente della Corte di appello, all’esito dell’istruttoria svolta e alla luce delle difese svolte dall’ente e dal sig. Princiotto, ha evidenziato la sussistenza di irregolarità emerse nella vigilanza dell’I.V.G. da parte del direttore (il quale era tenuto ad assicurare e garantire il corretto svolgimento delle operazioni di vendita) e ha di conseguenza proposto la revoca della concessione;

ritenuto di poter condividere in pieno tale conclusione, tenuto conto che l’accertamento della responsabilità penale dei soggetti sottoposti ad indagini attiene ad un profilo non direttamente sovrapponibile a quello relativo all’affidamento che questa Amministrazione deve poter riporre in un soggetto giuridico cui è stata rilasciata la concessione per l’espletamento di un delicato servizio pubblico;

considerato, in particolare, che il concessionario non ha svolto alcuna puntuale e precisa contestazione dei fatti ascritti al direttore e al responsabile dell’I.V.G., limitandosi a richiamare quanto già ribattuto dal direttore sig. Princiotto nella sua memoria difensiva e a rappresentare che, a seguito dell’allontanamento del direttore medesimo (per dimissioni) e del responsabile (per licenziamento per giustificato motivo soggettivo), sarebbe stata ripristinata una nuova situazione di legalità gestionale;

ritenuto che il predetto direttore dell’I.V.G., nella memoria difensiva depositata nel presente procedimento, si è limitato a contestare la sussistenza di fatti di reato a lui personalmente, precisando che le condotte poste in essere autonomamente dal sig. Amico, quale responsabile dell’Istituto, sarebbero sfuggite al suo controllo, tanto che lo stesso dipendente è stato licenziato dopo essere stato sottoposto a misura cautelare penale;

ritenuto, sotto questo angolo visuale, che le stesse deduzioni difensive forniscano piuttosto ulteriore conferma della effettiva sussistenza delle condotte contestate al sig. Amico, in quanto l’irrogazione di un atto espulsivo nei confronti di un dipendente presuppone una preliminare valutazione di parte datoriale in ordine alla sussistenza di fatti gravi accaduti nell’esecuzione della prestazione lavorativa;

considerato che le condotte contestate al sig. Amico in sede penale e sostanzialmente conclamate nel presente procedimento, in quanto non sottoposte a puntuale contestazione, sono intrise di particolare gravità, riguardando, per la maggior parte in concorso con terzi soggetti e con più azioni commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso (artt. 110 e 81 c.p.), le fattispecie delittuose di corruzione, abuso d’ufficio, turbata libertà degli incanti, falso (materiale ed ideologico di pubblico ufficiale in atti pubblici) e truffa (artt. 319, 321, 323, 353, commi 1 e 2, 476, comma 2, 479 e 640, commi 1 e 2, n. 2, c.p.);

rilevato che il predetto direttore ha altresì esposto che il sig. Flavio Rotondo (parimenti destinatario del provvedimento cautelare adottato in sede penale) non sarebbe un dipendente dell’I.V.G. ma avrebbe gestito la piattaforma telematica delle vendite in quanto assunto dalla I.R.C. Italia s.r.l.,  “in una non inusuale pratica di esternalizzazione di servizi, con il solo fine di coadiuvare il funzionario Amico nella trasposizione informatica delle procedure”;

considerato che le condotte di falso ideologico e peculato ascritte nell’ambito del citato procedimento penale a carico del direttore Princiotto risultano, allo stato, adeguatamente suffragate dagli accertamenti condotti in quella sede, in quanto i gravi indizi di colpevolezza per i citati reati commessi nell’espletamento del servizio I.V.G. sono stati confermati anche dall’ordinanza del Tribunale del riesame depositata in data 24 aprile 2018, la quale ha tra l’altro così testualmente affermato sui due capi di imputazione sopra indicati:

-    “È … provato che alla data delle vendite del 6 maggio 2014, del 10 giugno 2014 e del 1 luglio 2014 i beni pignorati a DI PASQUALE non “[erano] custoditi nei locali dell’I.V.G. così come previsto dall’ordinanza del G.E.” …  non corrisponde al vero che i beni di cui si tratta si trovavano presso i locali di I.V.G. ove potevano essere visionati al momento dell’asta, così come attestato negli atti a firma del Princiotto. E, del resto, tale circostanza, che costituisce l’immutatio veri, non è neppure contestata dallo stesso indagato, il quale si limita ad affermare che non era compito suo quello di verificare la presenza dei beni da vendere presso i locali dell’IVG e di essersi, sul punto, limitato a recepire la dichiarazione resa dal funzionario Umberto Amico, che, del resto, aveva firmato l’atto di sua competenza. Tale assunto non può essere condiviso, atteso che il Princiotto, sottoscrivendo gli atti in questione nella sua qualità di Direttore dell’IVG di Caltanissetta (mentre l’Amico è un mero funzionario dello stesso Istituto), attesta la falsità non per mera leggerezza o negligenza, ma parchè è perfettamente consapevole, data la sua posizione ed il suo ruolo all’interno dell’IVG e considerato peraltro che le condotte in questione paiono essere una comune prassi all’interno dell’IVG di Caltanissetta, che i beni messi all’asta non si trovassero presso i locali dell’IVG come previsto nell’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Caltanissetta … Ma vi è di più. La falsificazione contenuta nei citati verbali di asta deserta del 6 maggio 2014, del 10 giugno 2014 e del 1 luglio 2014 sottoscritti dal Princiotto riguarda anche la dichiarazione che in tali date l’asta si sia tenuta e sia andata deserta. Ora, l’appellante ha prodotto in udienza un estratto del sito www.123aggiudicato.it attestante l’avvenuta regolare pubblicità dell’asta del 6 maggi 2014. Tale produzione, se serve a dimostrare la regolarità dell’asta del 6 maggio 2014, di contro costituisce ulteriore indizio che le restanti aste del 10 giugno 2014 e del 1 luglio 2014, che non risultano essere state preventivamente pubblicizzate nelle forme di rito, in effetti non si siano tenute, sicché i verbali in questione attestano falsamente l’esistenza di una situazione non conforme al vero. Deve concludersi, quindi, nel senso della sussistenza della gravità indiziaria, dovendosi ritenere che il Princiotto, attraverso la sottoscrizione, abbia partecipato alla formazione dell’atto e ne abbia fatto proprio il contenuto in esso riportato, attestando scientemente il falso, sia con riguardo alla assenza dei beni posti in vendita nei locali dell’IVG, sia con riguardo alla effettiva tenuta delle aste dei giorni 10 giugno 2014 e del 1 luglio 2014”;
-    “Ritiene … il Tribunale, che nessun ragionevole dubbio possa sollevarsi in ordine alla sussistenza di un grave ed univoco quadro indiziario a carico dell’appellante il quale, indebitamente si appropriava di beni, dei quali aveva la disponibilità per ragione del suo ufficio, continuando a detenerli presso la propria abitazione, sebbene il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Caltanissetta ne avesse ordinato la restituzione all’avente diritto … Ebbene, nel caso di specie, si è appurato: - che il debitore esecutato non ha ricevuto, da parte dell’Istituto, alcuna comunicazione formale dell’avvenuta estinzione della procedura esecutiva promossa nei suoi confronti; - che il debitore esecutato non avrebbe ricevuto nemmeno una comunicazione informale, se non si fosse attivato per il tramite del suo legale per accertare quale fosse stata la sorte dei beni che gli erano stati pignorati; - che, ad ogni modo, il legale del debitore esecutato ha ricevuto informazioni estremamente vaghe, prive addirittura di una esatta quantificazione delle spese pretese dall’Istituto a titolo di “deposito cauzionale”, informazioni che certamente non possono essere considerate equipollenti alla comunicazione prevista dal primo comma dell’art. 20 del D.M. 109/1997. Senza procedere all’attivazione della procedura prevista dal D.M. per l’ipotesi dell’estinzione della procedura, in persona del suo direttore, ha molto semplicemente trattenuto beni del complessivo valore di € 25.000 circa a fronte di un credito asseritamente vantato nei confronti del debitore e “quantificato dall’impiegato dell’I.V.G. con cui parlammo, in qualche centinaia di euro” … Nel caso di specie, i beni del debitore esecutato che andavano restituiti secondo le modalità sopra illustrate, sono stati invece dal Princiotto trattenuti sine titulo con modalità di luogo e di tempo (i beni sono stati rinvenuti nell’abitazione del Princiotto a distanza di oltre due anni e mezzo dall’ordinanza del giudice dell’esecuzione che ne ordinava la restituzione) tese ad occultarne la presenza alla P.A. cui avrebbe dovuto restituirle, in tal guisa manifestando non già un mero ritardo nelle operazioni di restituzione, ma una specifica volontà di appropriazione dei beni stessi. Le censure mosse dalla difesa alla ricostruzione operata nell’ordinanza impugnata appaiono infondate, oltre che prive di specifica rilevanza. Intanto, l’assunto della difesa secondo cui il Princiotto non sarebbe mai venuto a conoscenza dell’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione che ordinava la restituzione dei beni è smentita dallo stesso Princiotto, il quale nell’interrogatorio di garanzia afferma di averne avuta comunicazione informale … Non pare poi dirimente la circostanza che i beni fossero ancora contenuti negli scatoloni dell’Istituto, poiché il mancato utilizzo non esclude, per le ragioni sopra indicate l’avvenuta interversione del possesso. Neppure può avere rilievo il fatto che i beni sequestrati fossero custoditi in luogo sicuro nella disponibilità del Princiotto, stante che il punto della questione non è che, come si è detto, dove tali beni siano stati custoditi, ma perché essi, a distanza di oltre due anni e mezzo dalla ordinanza del giudice di restituzione, non siano stati restituiti all’avente diritto … non può infine essere validamente invocato il diritto di ritenzione, considerato che, come già evidenziato, l’Istituto Vendite Giudiziarie non ha il diritto di “autoliquidarsi” le somme spettanti, che possono essergli soltanto liquidate dall’Autorità Giudiziaria, la quale, peraltro, si ribadisce, può discrezionalmente porle a carico del debitore esecutato o del creditore procedente”;

ritenuto che, a prescindere da qualsivoglia valutazione in ordine alla eventuale responsabilità penale del sig. Princiotto sotto il profilo della valutazione dell’elemento soggettivo, quel che in questa sede rileva è l’operato sul piano oggettivo dell’I.V.G., che quanto meno per ragioni imputabili al mancato controllo del direttore ha avallato prassi illegittime, con una gestione poco accorta e poco trasparente del servizio;

considerato che in detta ordinanza del Tribunale del riesame è stato altresì ribadito come il sig. Rotondo fosse un funzionario di fatto dell’I.V.G., sicché anche le fattispecie di reato a lui ascritte nell’ordinanza di custodia cautelare (con particolare riguardo ai capi di imputazione nn. 13 e 14, connessi al servizio) risultano direttamente riferibili all’ente;

rilevato che, in ogni caso, anche ad ammettere che il sig. Rotondo fosse soggetto estraneo all’I.V.G. e operante per un terzo soggetto, si concretizzerebbe una ulteriore grave irregolarità di carattere gestionale, giacché il secondo comma dell’art. 6 del d.m. n. 109/1997 stabilisce che “L’espletamento dell’incarico non può essere delegato ad altri, neppure in parte”;

ritenuto, in definitiva, che le condotte direttamente commesse dal direttore, dal responsabile e da altri soggetti di fatto operanti nella gestione del servizio siano direttamente riconducibili all’operato dell’Istituto, anche in considerazione del fatto che, a norma dell’art. 8 del citato d.m. n. 109/1997, “Il gestore autorizzato è responsabile dell’operato dei suoi dipendenti, per i danni cagionati nell’espletamento delle loro mansioni”;

ritenuto che, al riguardo, sia sostanzialmente irrilevante l’eventuale conseguimento, da parte del concessionario, di un beneficio economico come conseguenza delle citate condotte, come pure l’accertamento della penale responsabilità dei soggetti coinvolti, in quanto la disamina dei fatti stessi e la diretta riconducibilità all’operato dell’ente dimostra quanto meno una culpa in vigilando dell’I.V.G. tanto nella scelta dei preposti, quanto nel controllo e monitoraggio delle vicende concrete di erogazione del servizio, sì da minare irrimediabilmente il necessario rapporto fiduciario con questa Amministrazione;

considerato che i comportamenti in questione, peraltro, in quanto direttamente posti in essere nell’esecuzione dei compiti gestionali oggetto della concessione, determinano un discredito anche per la stessa Amministrazione, potendo oggettivamente ingenerare nella collettività sfiducia nell’erogazione trasparente e imparziale del servizio;

visto l’art. 41 del d.m. n. 109/1997, a norma del quale il Ministero della giustizia “nei casi di violazione delle norme di cui al presente regolamento, di gravi irregolarità o abusi accertati nel funzionamento dell’istituto e debitamente contestati, … può revocare la concessione”;

ritenuto, in definitiva, che la situazione sopra delineata integri una grave irregolarità idonea a fare venire meno il vincolo fiduciario e giustifichi in pieno la revoca anticipata dell’autorizzazione di cui al decreto dirigenziale del 17 febbraio 2009 nei confronti della società “Ente I.V.G. – Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l.”,
 

DECRETA
 

è revocata l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di vendita, custodia e amministrazione dei beni mobili e immobili quale istituto vendite giudiziarie, nell’ambito dei circondari dei Tribunali di Caltanissetta, Enna (cui è accorpato il soppresso Tribunale di Nicosia) e Gela, conferita con decreto dirigenziale del 17 febbraio 2009 alla Ente I.V.G. – Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l..

Fino al rilascio di nuova autorizzazione, le vendite giudiziarie nei circondari dei predetti Tribunali verranno espletate secondo le disposizioni impartite dall’Autorità giudiziaria competente.

Roma, 13 luglio 2018

Il Direttore generale
Michele Forziati