ARCHIVIO - Decreto 7 agosto 2018 - Nomina del responsabile della protezione dei dati per il Ministero della giustizia

7 agosto 2018


Il Ministro della Giustizia
 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (RDP) (articoli 37-39);

VISTO l’articolo 37, paragrafo 1. lett. a) del predetto Regolamento, che prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD “quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali”.

TENUTO CONTO che le predette disposizioni prevedono che il RPD “può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi” (articolo 37, paragrafo 6) e deve essere individuato “in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39” (articolo 37, paragrafo 5) e “il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento e dal responsabile del trattamento” (considerando n. 97 del RGPD);

CONSIDERATO che il Ministero della giustizia è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD, rientrando nella fattispecie prevista dall’articolo 37, paragrafo 1, lett. a) del RGPD;

VISTO l’articolo 38, paragrafo 2, che prevede che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento debbano fornire al RPD le risorse necessarie per assolvere i propri compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica;

VISTO l’articolo 38, paragrafo 3, del RGDP secondo il quale il RPD non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l’adempimento dei propri compiti e riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;

VISTO l’articolo 38, paragrafo 6, del RGDP che prevede che “Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti o funzioni non diano adito a conflitto di interessi”.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”;

VISTO il decreto ministeriale 23 maggio 2018 con il quale è stata individuata nell’Ufficio del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia la struttura idonea a fornire al RPD le risorse necessarie e il sostegno organizzativo per assolvere i suoi compiti;

VISTO il decreto ministeriale in data 16 luglio 2018 con il quale la dott.ssa Doris Lo Moro, magistrato, è stata confermata fuori del ruolo organico della magistratura e destinata al Ministero della giustizia con funzioni amministrativo, ove ha preso possesso in data 1 agosto 2018;

CONSIDERATO che la dott.ssa Lo Moro è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’articolo 35, paragrafo 5, del RGPD, per la nomina a RFPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla designazione del responsabile della protezione dei dati prevista dall’articolo 37 del citato regolamento (UE) 2016/679

DECRETA

Articolo 1

La dott.ssa Doris Lo Moro è nominata responsabile della protezione dei dati per il Ministero della giustizia;

Articolo 2

Il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, paragrafo 1, del RGDP è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

  • informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
  • sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
  • fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;
  • cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
  • fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36 ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
  • tenere il registro delle attività di trattamento.

I compiti del responsabile della protezione dei dati personali attengono all’insieme del trattamento dei dati effettuati dal Ministero della giustizia.

Articolo 3

Il responsabile della protezione dei dati personali si avvale del supporto di cui al decreto ministeriale 23 maggio 2018 richiamato in premessa.

Articolo 4

Il Ministero della giustizia si impegna a non rimuovere o penalizzare il RDP in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio delle sue funzioni; altresì, si impegna a garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

Articolo 5

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella intranet del Ministero della giustizia e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

Roma, 7 agosto 2018

IL MINISTRO
Alfonso Bonafede