Decreto 23 maggio 2018 - Modificazioni al decreto ministeriale 3 febbraio 2016, contenente misure di attuazione funzionali all’individuazione della struttura di supporto al responsabile della protezione dei dati

23 maggio 2018


IL MINISTRO

Visto l’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, che prevede l’adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali;

Visto l’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che stabilisce che all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare e che tale disposizione si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto in particolare l’articolo 37 del predetto regolamento che prevede la designazione, da parte del titolare del trattamento, del responsabile della protezione dei dati;

Visto altresì, l’articolo 38, paragrafo 2, che prevede che il titolare del trattamento sostiene il responsabile della protezione dei dati nell’esecuzione dei compiti ad esso assegnati, fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 3 febbraio 2016 concernente l’individuazione presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti e recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni dell’amministrazione interessate dalla riorganizzazione ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84;

Considerato che il Ministero della giustizia è l’autorità pubblica titolare del trattamento, come definito dall’articolo 4, n. 7), del citato regolamento UE, relativamente ai dati personali afferenti i procedimenti amministrativi di sua competenza;

Ritenuto di dovere individuare, nell’ambito delle diverse articolazioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale, la struttura idonea a fornire al responsabile della protezione dei dati le risorse necessarie per assolvere i suoi compiti;

Decreta:

Art. 1.
(Ambito di applicazione)

Il presente decreto individua, ai sensi degli articoli 37 e 38 del regolamento (UE) 2016/679, la struttura idonea a fornire al responsabile della protezione dei dati le risorse necessarie per assolvere i suoi compiti.

Art. 2.
(Individuazione dell’Ufficio competente)

All’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 3 febbraio 2016, dopo la lettera v), è aggiunta la seguente: “v-bis) organizzazione della struttura del responsabile della protezione dei dati.”.

Art. 3.
(Compiti)

L’Ufficio del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, in relazione ai compiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v-bis), del decreto del Ministro della giustizia 3 febbraio 2016, assicura il sostegno organizzativo e le risorse necessarie all’assolvimento dei compiti del responsabile della protezione dei dati.

Art. 4.
(Clausola di invarianza)

L’Amministrazione provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma, 23 maggio 2018

Il Ministro
Andrea Orlando

Registrato alla Corte dei Conti il 5 giugno 2018