Circolare 28 luglio 2003 - Mansioni degli operatori giudiziari addetti al settore UNEP
28 luglio 2003
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI
Prot.1311/027-1/035
Ai signori Presidenti
delle Corti di appello
Loro sedi
e p.c. al Signor Capo di Gabinetto
dell’onorevole ministro
sede
e p.c. al signor Capo
dell’Ispettorato generale
sede
OGGETTO: Mansioni degli operatori giudiziari addetti al settore UNEP.
A seguito di doglianze e richieste di chiarimenti sulle mansioni svolte dagli operatori giudiziari addetti agli uffici NEP, si ritiene opportuno precisare quanto di seguito.
Preliminarmente va osservato che il contratto collettivo nazionale integrativo firmato il 5/4/2000 ha istituito distinte figure professionali suddivise in diverse posizioni economiche con l’intento, da un lato di perseguire la valorizzazione del lavoro pubblico e della professionalità dei lavoratori, dall’altro, di rendere l’azione amministrativa improntata alla rispondenza del pubblico interesse.
Dunque, lo spirito che ha informato la contrattazione è stato quello di creare una più articolata flessibilità nell’impiego delle risorse umane per evitare che problemi di competenza di fatto possano ostacolare un efficiente ed immediato svolgimento dei servizi.
Alla luce di quanto innanzi, dalla lettura specifica del profilo professionale dell’operatore giudiziario B2, si può affermare, in via generale, che le mansioni di tale categoria di lavoratori non sono state significativamente cambiate o modificate dal C.C.N.L..
In particolare si ricorda, in riferimento alle problematiche evidenziate, che l’operatore, svolgendo compiti di ausilio e di supporto all’attività degli uffici, può certamente coadiuvare l’ufficiale giudiziario nel servizio di sportello, in osservanza delle direttive del Dirigente e secondo le esigenze organizzative dell’ufficio. Resta inteso che tale attività si esplica sotto la sorveglianza di un ufficiale giudiziario, il quale deve essere presente allo sportello, o quanto meno in ufficio, al fine di consentire la risoluzione immediata di quesiti sollevati dall’utenza o di operare delle scelte e prendere decisioni che competono alle professionalità superiori.
Tuttavia, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione degli Ufficiali Giudiziari Dirigenti ad una più attenta formulazione degli ordini di servizio con attribuzione di incarichi che devono sempre essere scrupolosamente rispondenti ai previsti profili professionali.
Pertanto, si raccomanda vivamente di escludere, in quanto limite invalicabile alla predetta flessibilità, la previsione di sostituire gli ufficiali giudiziari, per lo svolgimento di competenze ad essi riservati per contratto, con operatori giudiziari B2.
In tal senso va tenuto presente che gli stessi non possono assolutamente ricoprire incarichi di responsabilità amministrativa o direzione del personale, né essere preposti ad un settore operativo dell’ufficio o svolgere incarichi propulsivi che richiedono un’approfondita conoscenza di contabilità o di diritto e che implicano l’adozione di scelte discrezionali di indirizzo e di organizzazione.
D’altro canto i dirigenti degli Uffici Nep negli ordini di servizio dovranno assegnare i vari compiti agli operatori giudiziari secondo misurati ed equi carichi di lavoro, avendo in debita considerazione i numerosi adempimenti istituzionali che gravano su tale categoria di lavoratori.
Vorranno pertanto i Capi degli Uffici Giudiziari svolgere attività di controllo in ordine al rispetto dei principi esposti negli ordini di servizio e prodigarsi ad intervenire, al fine di eliminare prassi eventualmente errate ed applicazioni palesemente distorte delle disposizioni normative e contrattuali che regolano la materia.
Roma, 28 luglio 2003
Il Direttore generale
Carolina Fontecchia