Nota 18 marzo 1998 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237 - Chiarimenti sulla nuova disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari

18 marzo 1998

Al fine di sciogliere numerosi quesiti proposti da più uffici giudiziari in ordine alla normativa che deve regolare i procedimenti esecutivi pendenti alla data del 31.12.1997, si rammenta che la nuova disciplina sulla riscossione dei crediti erariali per pene pecuniarie, spese di giustizia e imposte, tasse, diritti e spese prenotate a debito non contiene alcuna disposizione di natura transitoria.

Le nuove norme che attribuiscono al concessionario del servizio di riscossione il potere di agire esecutivamente contro i debitori erariali, in luogo del cancelliere, hanno chiaramente natura processuale.

E' noto che il principio generale di diritto intertemporale, cui deve farsi riferimento nel caso in cui nuove leggi di carattere processuale o procedimentale in genere non contengano disposizioni transitorie, è quello sintetizzato dal brocardo tempus regis actum.

In buona sostanza, cioè, gli atti di un procedimento devono essere compiuti in conformità alle norme che sono vigenti nel momento in cui l'atto stesso viene compiuto.

Da ciò consegue, con evidenza, che spettando, dal 1° gennaio 1998, la competenza alla riscossione (bonaria e coattiva) dei crediti erariali non più al cancelliere, ma al concessionario del servizio di riscossione (art. 7 D.Lgs. n. 237/97), a decorrere da tale data non spetta più al cancelliere compiere alcun atto per il recupero dei crediti erariali, salvo, ovviamente, il rispetto del generale dovere - corollario del principio di buon andamento della p.a. - di prestare la massima collaborazione con gli altri organi (uffici finanziari e concessionari del servizio di riscossione) divenuti competenti, affinché il servizio sia compiuto con celerità ed efficienza.

Pertanto, il cancelliere - non avendo più il potere di agire in via di esecuzione forzata quale organo del Ministero delle finanze - deve curare che, come già disposto per i procedimenti che sono iniziati nel vigore della nuova normativa, siano messi a disposizione degli uffici finanziari gli atti necessari perché si possa procedere al recupero dei crediti per i quali erano iniziate le procedure di riscossione coattiva prima del 31 dicembre 1997.

A tal fine il cancelliere dovrà trasmettere al locale ufficio del registro estratto della sentenza o copia conforme del decreto penale di condanna divenuti irrevocabili, unitamente alla nota riepilogativa delle spese recuperabili per intero e delle spese recuperabili in misura fissa, specificando se siano state eventualmente recuperate parte delle somme dovute e precisando che trattasi di procedimento iniziato prima del 31.12.1997 e non proseguito per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 237/97.

Analogamente dovrà provvedersi per quanto riguarda il servizio del campione civile relativamente ai procedimenti pendenti alla data del 31.12.1997.

Roma, 18 marzo 1998



IL DIRETTORE GENERALE