Circolare 25 novembre 1995 - Criteri per la formazione delle graduatorie per la nomina del personale medico operante presso gli istituti penitenziari

25 novembre 1995

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
SEGRETERIA GENERALE

prt. 130697/1-21-B

Circolare 3408/5858

AI Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari

e, - p.c.: Ai Sigg. Provveditori Regionali dell'Amministrazione penitenziaria


OGGETTO: Criteri per la formazione delle graduatorie per la nomina del personale medico operante presso gli istituti penitenziari.

Al fine di rendere sempre più efficiente e trasparente l'organizzazione del servizio sanitario penitenziario e di elevare il livello di professionalità, si ritiene di dover impartire precise direttive in materia di assunzione di alcune categorie del personale medico operante negli istituti penitenziari. Tali direttive potranno costituire, ove applicabili, l'indicazione anche ai fini dei concorsi per medici incaricati.

A) MEDICI INCARICATI PROVVISORI, MEDICI DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E MEDICI DEL PRESIDIO PER DETENUTI TOSSICODIPENDENTI

I medici incaricati provvisori, i medici del servizio di guardia medica ed i medici addetti al presidio per tossicodipendenti debbono essere tratti da graduatoria unica per titoli, predisposte annualmente presso ciascun Istituto Penitenziario.
Pur essendo la graduatoria unica, nelle domande di inclusione nella medesima, potrà essere specificato che viene data la disponibilità non per tutti i servizi in questione, ma anche per uno o taluni di essi (medico incaricato provvisorio, guardia medica, presidio per tossicodipendenti)

Ai fini dell'inclusione nella graduatoria annuale i medici devono presentare direttamente o inviare con plico raccomandato entro il termine del 30 settembre dell'anno precedente presso la Direzione dell'Istituto ove intendono prestare la loro attività, una domanda conforme allo schema allegato alla presente circolare, corredata dalla documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati. Si possono comunque presentare domande in più istituti purché nell'ambito dello stesso Provveditorato.

Il medico che sia già stato iscritto nella graduatoria presso il medesimo Istituto nell'anno precedente, deve presentare, oltre alla domanda, soltanto il certificato di iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo anno.

Il Direttore, scaduto il termine di presentazione delle domande, entro 30 giorni, avvalendosi anche della collaborazione del Dirigente o Coordinatore Sanitario, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di seguito elencati, predispone una graduatoria unica, valida per l'anno solare successivo, specificando, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito.

La graduatoria viene resa pubblica mediante affissione nella sede dell'istituto penitenziario.

Entro i successivi 15 giorni i medici interessati possono inoltrare al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria competente istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.

Il Provveditore esamina l'istanza e provvede in via definitiva ove occorra modificando la graduatoria nei 30 giorni successivi.

Tutte le graduatorie definitive nonché le varie nomine che via via verranno effettuate sulla base di esse dovranno essere trasmesse dagli istituti ai Provveditori competenti al fine che costoro possano esercitare i dovuti controlli per accertare che per ciascun medico non si verifichino ipotesi di incompatibilità ovvero non vengano superati i monte-orari complessivi previsti dalle disposizioni vigenti.

I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie sono elencati qui di seguito con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi:

Titoli accademici e di studio

  1. iscrizione all'albo professionale per ciascun mese - P. 0,01 (il punteggio è raddoppiato - punteggio 0,02 per mese - per iscrizione negli albi professionali della Regione ove è presentata la domanda);
  2. diploma di laurea conseguito con votazione superiore a 100 - P. 0,10
  3. diploma di laurea conseguito con votazione superiore a 105 - P. 0,20;
  4. diploma di laurea conseguito con 110/100 e lode - P. 0,50
  5. abilitazione all'esercizio professionale conseguito con voto superiore a 28 - P. 0,10;
  6. specializzazione, o libera docenza in medicina generale o disciplina equipollente ai sensi del D.M. 10.3.1983 tab. B - P. 1,00
  7. specializzazione o libera docenza nelle discipline affini alla medicina generale ai sensi del citato D.M. 10.3.1983 tab. B, per ciascuna specializzazione o libera docenza - P. 0,50;
  8. specializzazione o libera docenza in disciplina diversa da quelle di cui alle lettere e) e f) - per ciascuna specializzazione o libera docenza - P. 0,20
    se la specializzazione è in criminologia clinica il  punteggio è il seguente - P.1,00
  9. tirocinio abilitante svolto ai sensi della legge n.148 del 18.4.1975 - per ciascun tirocinio - P. 0,10
  10. corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale in materie proprie dell'area funzionale della medicina generale, secondo la tab. B del D.M. 10.3.1983, di durata almeno trimestrale, documentati da una attestazione di presenza e di profitto tenuti da amministrazioni sanitarie pubbliche o equiparate oppure da organizzazioni private sanitarie purché, in questo ultimo caso, abbiano avuto il riconoscimento formale del FNOM come validi ai fini delle graduatorie per ciascun corso - P. 0,10
    Se i corsi sono attinenti alla medicina penitenziaria per ciascun corso - P. 0,50.

Titoli di servizio:

  1. attività di medico incaricato o incaricato provvisorio già svolta presso l'Amministrazione Penitenziaria ai sensi della legge 740/70 per ciascun mese - P. 0,25.
    Per l'attività prestata negli istituti compresi nello stesso Provveditorato nella cui graduatoria si chiede l'inserimento il punteggio è elevato per ciascun mese a 0,30
  2. attività di medico del servizio di guardia medica svolto nell'Amministrazione Penitenziaria per ciascun
    • fino a 95 ore - P. 0,05  
    • da 96 a 120 ore - P. 0,10  
    • da 121 a 150 ore - P. 0,15  
  3. attività del medico del presidio per detenuti tossicodipendenti per ciascun mese
    • fino a 2 ore giornaliere - 0,05
    • fino a 5 ore giornaliere - 0,10
    • oltre le 5 ore giornaliere - 0,15
  4. attività di medico di medicina generale convenzionato ai sensi dell'art. 43 della legge 833/78 compresa quella svolta in qualità di sostituto per ciascun mese - P. 0,05
  5. attività professionale medica svolta presso strutture sanitarie pubbliche compresa quella derivante da incarichi temporanei.
    Per ciascun mese - P.0,05
  6. attività professionale prestata come medico dipendente di amministrazioni pubbliche, comprese quelle derivate da incarichi temporanei per ciascun mese - P. 0,05
  7. attività professionale prestata come medico* militare per ciascun mese - P. 0,10
  8. attività r professionale come medico di ruolo dell'Amministrazione Penitenziaria per ciascun mese - P. 0,20
  9. servizio effettivo di guardia medica svolto in forma attiva anche in forma di sostituzione, ai sensi dell'art. 48 della, legge 833/78 per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività - P. 0,05

I sanitari che hanno prestato i servizi sopra elencati non debbono essere stati né esonerati né destituiti dai medesimi.
A parità di punteggio complessivo prevalgono nell'ordine, il voto di laurea, il voto di abilitazione, l'anzianità di abilitazione, e, infine, l'età.
II medico interpellato deve comunicare, a pena di decadenza, la sua accettazione dell'incarico entro il termine di sette giorni.
Se la disponibilità era stata data per tutti o più servizi, l'assunzione in uno degli stessi nel corso dell'anno non comporta il depennamento della graduatoria per gli altri servizi per i quali il medico aveva dato la suddetta sua disponibilità. Restano ovviamente valide le limitazioni in materia di cumulo di incarichi previsti dalle disposizioni vigenti, “ Ferme restando le direttive suddette, il Direttore dell'istituto penitenziario ha la facoltà di non procedere all'assunzione del sanitario che dovrebbe essere nominato qualora ostino motivi di opportunità o sicurezza, che dovranno essere motivati e documentati.
Si ricorda infine che il rapporto di incarico che si instaura tra la Direzione ed il sanitario potrà essere in qualsiasi momento risolto in presenza di motivi di particolare gravità.

MEDICI SPECIALISTI

Si ritiene opportuno fissare precisi criteri anche in materia di conferimento di incarico a medici specialisti.
Gli interessati dovranno presentare istanza - di cui si allega modello - corredata dai titoli accademici, di studio e di servizio alla Direzione dell'istituto penitenziario presso cui intendono prestare servizio.
Nell'esame dei titoli il Direttore dovrà prioritariamente verificare il possesso e valutare il relativo punteggio di quei requisiti - di seguito elencati - indispensabili per il conferimento dell'incarico.

  1. laurea in medicina e chirurgia
    • con voto di laurea superiore a 100 - p. 0,10
    • con voto di laurea superiore a 105 - p. 0,20
    • con voto di laurea 110/110 e lode - p. 0,30
  2. abilitazione dell'esercizio professionale se conseguito con voto superiore a 28 - p.  0,10
  3. specializzazione o libera docenza nella branca principale o equipollente per la quale si concorre - p.3,00
    se conseguita con 70/70, per una sola volta maggiorazione di -  p.  0,80

per ogni ulteriore specializzazione o libera docenza in branca principale o equipollente - p.1,00

Dovrà altresì valutare i seguenti titoli:

TITOLI ACCADEMICI

  1. specializzazione o libera docenza in branche affini a quella per la quale si concorre -  p. 1,20
    per ogni altra specializzazione o libera docenza in branca affine - p. 0,40
  2. Corsi di aggiornamento e perfezionamento professionali in materia propria dell'area specialistica - p. 0,10

TITOLI DI SERVIZIO

  • Attività specialistica prestata nella branca principale negli istituti di Prevenzione e Pena per ciascun anno - p. 2,00
  • Attività specialistica nella branca principale prestata presso enti pubblici, Ospedale, Università, UU.SS.LL. per ciascun anno - p. 1,00
  • Attività specialistica prestata nella branca principale in qualità di Ufficiale medico in S.- P.E. in ospedali militari e o struttura sanitaria militare
    per ciascun anno - p. 1,50
  • Attività professionali svolte in branca affine presso enti pubblici, Ospedali, Università UU.SS.LL. per ciascun anno - p. 0,50

A parità di punteggio complessivo prevale il voto di specializzazione nella branca principale o equipollente.

Roma, 25 novembre 1995

IL DIRETTORE GENERALE

 


Allegati