Decreto 23 novembre 2016 - Individuazione dei criteri e delle modalità di esercizio del potere di vigilanza del Ministro sull’Ente di assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria, istituito a norma dell’art. 41 della l. 395/1990

23 novembre 2016

Il Ministro della Giustizia

 

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria” ed in particolare l’articolo 41, che disciplina l’Ente di assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria (di seguito «Ente»);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2008, n. 99, recante “Statuto dell’Ente di assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria” (di seguito «Statuto dell’Ente»);

VISTO il decreto del Ministro delle giustizia 2 marzo 2016, concernente l’individuazione presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l’individuazione dei posti di funzione da conferire nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione penitenziaria ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;

VISTO in particolare l’articolo 11, comma 2, lettera e), del predetto decreto del Ministro della giustizia, che dispone l’adozione di successivo decreto ministeriale per la disciplina dei criteri e delle modalità di esercizio del potere di vigilanza del Ministro della giustizia sull’Ente;

RITENUTO dunque necessario provvedere, nel rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto dell’Ente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2008, all’individuazione dei criteri e delle modalità di esercizio del potere di vigilanza del Ministro mediante la introduzione di misure idonee a garantire una compiuta informazione del Ministro sulle attività dell’Ente nonché il concreto e idoneo esercizio dei poteri di vigilanza del Ministro;

DECRETA

Art. 1
(Ambito di applicazione)

  1. Il presente decreto individua i criteri e le modalità di esercizio del potere di vigilanza del Ministro della giustizia sull’Ente. A tal fine, ferme le disposizioni contenute nello Statuto dell’Ente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2008, sono previste misure idonee a garantire una compiuta informazione sulle attività dell’Ente  e l’effettività dei poteri di vigilanza del Ministro.

Art. 2
(Direttive del Ministro)

  1. Il Ministro della giustizia, per l’esercizio dell’attività di vigilanza sull’Ente, adotta, anche tenendo conto delle proposte formulate dal Comitato di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2008, atti di indirizzo, cui deve conformarsi il Consiglio di amministrazione del medesimo Ente nello svolgimento della sua attività.

Art. 3
(Informative al Ministro della giustizia)

  1. Il Presidente dell’Ente, al fine di consentire l’esercizio del potere di vigilanza del Ministro della giustizia:
    1. relaziona annualmente sulle forme di assistenza cui ha provveduto l’Ente e sui criteri di intervento adottati, nonché sull’attività di vigilanza dell’andamento amministrativo e contabile dell’Ente;
    2. trasmette almeno dieci giorni prima delle adunanze gli atti di convocazione del Consiglio di amministrazione con l’indicazione delle questioni poste all’ordine del giorno;
    3. trasmette almeno quindici giorni prima della presentazione al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione e le relative variazioni nonché il conto consuntivo;
    4. trasmette i verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato di indirizzo generale;
    5. trasmette le delibere del Consiglio di amministrazione concernenti l’individuazione dei criteri, la definizione delle linee programmatiche generali e gli obiettivi strategici da seguire per la concessione degli interventi di assistenza di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2008, nonché la delibera di cui all’articolo 3, comma 5, del medesimo decreto;
    6. trasmette la delibera di nomina del segretario dell’Ente;
    7. trasmette le proposte formulate dal Comitato di indirizzo generale di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2008.
  2. Il Presidente dell’Ente comunica altresì al Ministro le informazioni relative all’organizzazione, alle attività svolte correntemente, agli investimenti immobiliari e all’impiego delle disponibilità finanziarie, alle iniziative in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, nonché ai progetti e alle iniziative rilevanti ai fini dell’esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza, formulando altresì le proprie osservazioni e proposte così da assicurare che l’attività dell’Ente sia svolta in coerenza agli atti  di indirizzo e alle direttive del Ministro.

Il presente decreto è  trasmesso agli organi competenti per il controllo contabile e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Roma 23 novembre 2016

IL MINISTRO
Andrea Orlando