Decreto 23 novembre 2016 - Disposizioni per nomine e designazioni incarichi internazionali

23 novembre 2016


Il Ministro della Giustizia


Ritenuta la necessità di assicurare il coordinamento informativo ed operativo delle articolazioni ministeriali al fine dell’efficace svolgimento delle attribuzioni loro conferite nell’ambito delle procedure finalizzate alla nomina o alla designazione di rappresentanti italiani presso istituzioni, organismi ed organizzazioni internazionali e sovranazionali;

Considerata la proficua esperienza delle prassi organizzative fin qui attuate con il raccordo dell’Ufficio di Gabinetto, volte a rendere più efficaci e trasparenti le scelte discrezionali riferite alle nomine ovvero alle designazioni sopra richiamate;

Considerata in particolar modo, la proficuità delle modalità di selezione adottate, fondate su interpelli pubblici e da successive valutazioni tecniche delle disponibilità così raccolte, così da assicurare il migliore supporto delle valutazioni discrezionali del Ministro, mediante il massimo ampliamento delle opportunità di scelta e un opportuno, preliminare vaglio, ancorato a canoni tecnici oggettivi e predeterminati dell’idoneità degli aspiranti a ricoprire l’incarico da assegnarsi;

Ritenuta pertanto, l’opportunità di definire compiutamente, sulla scorta delle positive esperienze adottate, i criteri e le modalità da seguire nelle procedure sopra individuate;

Visto l’art. 16, comma 2, secondo periodo, del Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84,

su proposta del Capo di Gabinetto
 

DECRETA

Art. 1
(Ambito di applicazione)

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano per le nomine e le designazioni relative agli incarichi internazionali conferiti presso istituzioni, organismi ed organizzazioni internazionali e sovranazionali, nonché per l’attribuzione dell’incarico di magistrato di collegamento con i Paesi con i quali è necessario rafforzare la cooperazione giudiziaria.
 

Art. 2
(Interpello)

Per ogni posizione internazionale di cui all’art. 1 è disposto dal Capo di Gabinetto apposito interpello pubblico, di cui è dato avviso anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della giustizia.
L’interpello, contenente i requisiti per la partecipazione e le modalità di redazione ed inoltro delle dichiarazioni di disponibilità, ha una durata minima di 15 giorni.
Le dichiarazioni di disponibilità sono raccolte dall’Ufficio di Gabinetto.
 

Art. 3
(Valutazione tecnica)

Al fine di procedere ad una valutazione preliminare delle dichiarazioni di disponibilità pervenute, la relativa documentazione è trasmessa dal Capo di Gabinetto ad una Commissione tecnica, composta dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, dal Direttore generale dei magistrati e dal Capo dell’Ufficio per il coordinamento dell’attività internazionale.
La valutazione di cui al comma precedente è effettuata sulla base dei criteri di carattere generale di seguito indicati:

  • natura dell’incarico internazionale da affidare e caratteristiche ad esso connesse;
  • titoli, attitudini e capacità professionali del candidato, con particolare riferimento a pregresse esperienze internazionali e livello di conoscenza di lingue straniere;
  • numero di anni già trascorsi in posizione di collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura in ipotesi di incarichi da conferirsi a magistrati;
  • garanzia di effettiva tutela delle pari opportunità.
     

Art. 4
(Definizione della procedura)

Gli esiti della Commissione tecnica sono trasmessi al Capo di Gabinetto per la formulazione al Ministro della proposta conclusiva.

Il provvedimento del Ministro di nomina o designazione è comunicato agli uffici giudiziari e al Consiglio Superiore della Magistratura in caso di incarico conferito a magistrati.

Della nomina o designazione è dato avviso anche tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della giustizia.

Roma, 23 novembre 2016

Andrea Orlando