Decreto 28 settembre 2016 - Determinazione criteri generali e disciplina delle modalità per il conferimento degli incarichi di funzione dei dirigenti penitenziari di livello non generale ai sensi del d.lgs. 63/2006 nonché individuazione criteri di conferimento degli incarichi temporanei

28 settembre 2016

D.M. 28 settembre 2016, recante la determinazione dei criteri generali e la disciplina delle modalità per il conferimento degli incarichi di funzione dei dirigenti penitenziari di livello non generale ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, nonché l’individuazione dei criteri di conferimento degli incarichi temporanei.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

VISTA la legge 27 luglio 2005, n. 154, recante Delega al Governo per la disciplina dell’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154;

VISTO, in particolare, l’articolo 10 del predetto decreto legislativo, che individua i criteri per il conferimento degli incarichi ai dirigenti penitenziari;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016 concernente l’ individuazione presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione e delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l’individuazione dei posti di funzione da conferire nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione penitenziaria ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;

VISTO, in particolare, l’articolo 11, comma 3, del predetto decreto del Ministro della giustizia, che stabilisce che con successivi decreti si provvede a individuare i criteri di conferimento degli incarichi anche temporanei ai dirigenti presso l’amministrazione centrale e periferica;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016 concernente l’individuazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo l5 febbraio 2006, n. 63, dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell’ambito degli uffici centrali e territoriali dell’Amministrazione e la definizione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del predetto decreto legislativo, della diversa rilevanza dei medesimi uffici di livello dirigenziale non generale;

CONSIDERATO che il conferimento degli incarichi deve essere effettuato tenuto conto delle prioritarie esigenze istituzionali e funzionali dell’amministrazione penitenziaria e della necessità di assicurare l’efficacia, l’efficienza e la continuità dell’azione amministrativa e che gli stessi incarichi dirigenziali sono attribuiti con l’obiettivo di porre il funzionario al centro del processo di valorizzazione della sua persona e della sua capacità professionale;

RITENUTO che l’amministrazione deve assicurare la rotazione degli incarichi al fine di garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse, nonché di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti, compatibilmente con il principio di continuità dell’azione amministrativa, con la valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti negli ambiti e settori di attività, avuto riguardo a quelli con elevato contenuto tecnico;

CONSIDERATO quanto previsto dall’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, per gli incarichi dirigenziali negli uffici di esecuzione penale esterna, e, ai fini del conferimento dei medesimi incarichi, la conseguente necessità di adottare, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, le misure di coordinamento e raccordo tra le attività del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore;

DECRETA

Art. 1
(Ambito di applicazione e definizioni)

  1. Il presente decreto definisce i criteri e disciplina le modalità di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale ai funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63.
  2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
    1. «decreto legislativo», il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;
    2. «Amministrazione», l’Amministrazione penitenziaria;
    3. «funzionario», il personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria;
    4. «Dipartimento», il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
    5. «Direttore generale», il Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

Art. 2
(Procedimento per il conferimento degli incarichi dirigenziali)

  1. Il conferimento degli incarichi è effettuato previo espletamento delle procedure di comunicazione dei posti disponibili previste dall’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo, al fine di consentire ai funzionari di manifestare la disponibilità all’assunzione degli incarichi.
  2. Il procedimento per il conferimento degli incarichi deve concludersi entro tre mesi dalla comunicazione dei posti disponibili.

Art. 3
(Criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali)

  1. In attuazione dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo, per il conferimento degli incarichi ai funzionari presso le sedi di servizio dell’Amministrazione, si tiene conto dei seguenti criteri:
    1. risultati conseguiti nei programmi e negli obiettivi precedentemente assegnati;
    2. attitudini e capacità professionali del funzionario;
    3. natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire, anche in considerazione delle concrete esigenze connesse al rispetto del principio di rotazione degli incarichi.
  2. Ai fini della valutazione del criterio di cui al comma 1, lettera a), si tiene conto della pluralità degli incarichi dirigenziali svolti senza demerito nonché della natura e della complessità delle funzioni e dei compiti esercitati, secondo i seguenti titoli e relativi punteggi:
    1. Amministrazione centrale
      1. Direttore di ufficio di I livello, individuato come incarico superiore - p. 4,00
      2. Direttore di ufficio di I livello - p. 3,50
      3. Direttore di ufficio di II livello - p. 3,00
      4. Direttore aggiunto di ufficio di I livello - p. 2,00
      5. Direttore aggiunto di ufficio di II livello - p. 1,75
    2. Provveditorati regionali
      1. Direttore di ufficio di I livello, individuato come incarico superiore - p. 4,00
      2. Direttore di ufficio di I livello - p. 3,50
      3. Direttore di ufficio di II livello - p. 3,00
      4. Direttore aggiunto di ufficio di I livello - p. 2,00
      5. Direttore aggiunto di ufficio di II livello - p. 1,75
    3. Istituti penitenziari
      1. Direttore di istituto di I livello, individuato come incarico superiore - p. 4,00
      2. Direttore di istituto di I livello - p. 3,50
      3. Direttore di istituto di II livello - p. 3,00
      4. Direttore di istituto di III livello - p. 2,50
      5. Vice direttore di istituto di I livello - p. 2,00
      6. Vice direttore di istituto di II livello - p. 1,75
    4. Esecuzione penale esterna
      1. Direttore di ufficio di I livello, individuato come incarico superiore - p. 4,00
      2. Direttore di ufficio di I livello - p. 3,50
      3. Direttore di ufficio di II livello - p. 3,00
      4. Direttore di ufficio di III livello - p. 2,50
    5. Scuole di formazione
      1. Direttore di scuola di I livello p. 3,50
      2. Direttore di scuola di II livello p. 3,00
  3. I punteggi di cui al comma 2 sono maggiorati dello 0,50 per ogni anno prestato presso le sedi individuate nella tabella A allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.
  4. L’incarico di reggente di altro istituto o ufficio, è valutato con l’attribuzione della metà del punteggio di cui ai commi 2 e 3.
  5. I punteggi sono attribuiti per ciascun anno o in proporzione per le frazioni di anno non inferiori a sessanta giorni continuativi, a valere dalla data di conferimento del relativo incarico.
  6. I punteggi sono attribuiti tenendo conto della classificazione degli uffici e degli istituti distinti per diversa rilevanza, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, secondo i livelli in vigore nel periodo temporale preso in considerazione.
  7. Ai fini della valutazione del criterio di cui al comma 1, lettera b), si tiene conto della acquisita competenza tecnica in specifici settori di interesse dell’amministrazione, degli ulteriori incarichi temporanei ricoperti anche presso altre amministrazioni, delle specifiche competenze organizzative acquisite, dello svolgimento di servizi ad alta specializzazione comportanti un rilevante aggravio di lavoro e l’assunzione di particolari responsabilità, se svolti con carattere di continuità, della capacità relazionale nei rapporti interni ed esterni degli incarichi svolti, della particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dal percorso formativo seguito e dalla formazione universitaria e postuniversitaria nonché dalle pubblicazioni scientifiche del dirigente interessato, con attribuzione di un punteggio non superiore a 20.
  8. Ai fini della valutazione del criterio di cui al comma 1, lettera c), si procede, con attribuzione di un punteggio non superiore a 30, a un colloquio con il Direttore generale finalizzato a verificare l’idoneità del dirigente interessato al raggiungimento dei particolari obiettivi e programmi da conseguire e la sua capacità nella gestione dell’ufficio o della struttura in ragione della loro complessità, desumibile dal numero del personale assegnato, dal numero e tipologia dei detenuti o dei condannati presi in carico o da specifiche condizioni ambientali, nonché dal servizio già prestato nell’ufficio da conferire, tenuto conto della durata massima dell’incarico prescritta dall’articolo 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo.
  9. Per il conferimento degli incarichi sono valutati i titoli, di cui ai commi 2 e 3, acquisiti nel decennio anteriore all’anno della comunicazione di cui all’articolo 2, comma 1.
  10. Il punteggio totale conseguito dal funzionario è ridotto in considerazione della eventuale sanzione disciplinare inflitta nel periodo di cui al comma 9, nella misura che segue:
    1. censura per ogni sanzione p. 1,00;
    2. riduzione dello stipendio per ogni sanzione p. 3,00;
    3. sospensione dalla qualifica fino a tre mesi per ogni sanzione p. 4,00;
    4. sospensione dalla qualifica superiore a tre mesi per ogni sanzione p. 5,00.
  11. Il Direttore generale, valutata la proposta di cui all’articolo 10, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo, del titolare dell’ufficio di livello generale al quale i funzionari sono assegnati, emette il provvedimento di conferimento dell’incarico. La disposizione di cui al periodo che precede si applica anche per il conferimento degli incarichi dirigenziali negli uffici di esecuzione penale esterna, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.

Art. 4
(Posti di funzione vacanti)

  1. In caso di posti rimasti vacanti il Direttore generale dà avvio a una nuova procedura di comunicazione ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo, e se la procedura ha nuovamente esito negativo, conferisce gli incarichi tenendo conto del ruolo di anzianità di servizio.

Art. 5
(Incarichi temporanei)

  1. Costituiscono incarichi temporanei:
    1. la reggenza di istituti, uffici e servizi penitenziari che si aggiungono all’incarico principale;
    2. gli incarichi assegnati dall’Amministrazione, quali la nomina a presidente o componente di collegi, commissioni o gruppi di lavoro;
    3. gli incarichi di referente del contenzioso, di funzionario istruttore nei procedimenti disciplinari, di docente nei corsi di formazione e di aggiornamento del personale dell’Amministrazione;
    4. gli incarichi che comportano l’esercizio di funzioni ispettive, di studio e ricerca;
    5. gli incarichi dirigenziali presso altre amministrazioni.
  2. L’attività ispettiva consiste in un accertamento di fatti, atti o comportamenti preordinato ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento dell’azione amministrativa e per l’adozione di un provvedimento di amministrazione attiva, che si conclude con un referto.
  3. L’incarico di studio ha per oggetto il conferimento di un’attività di studio per la quale è prevista la elaborazione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
  4. L’incarico di ricerca consiste in un’attività speculativa secondo un programma definito che si conclude in un elaborato finale.
  5. L’autorizzazione all’esercizio di incarichi la cui richiesta proviene da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza è resa dal Direttore generale, previa istruttoria curata dalla Direzione generale, entro trenta giorni dalla richiesta. La Direzione generale verifica l’assenza di cause di incompatibilità o la presenza di situazioni di conflitto di interessi con l’attività istituzionale e gli obiettivi conferiti al dirigente interessato.

Art. 6
(Criteri di conferimento di incarichi temporanei)

  1. Il conferimento di incarichi temporanei, individuati a norma dell’articolo all’articolo 5, avviene, nei casi di urgenza di provvedere e nell’impossibilità di procedere in via definitiva alla copertura dell’ufficio, tenuto conto dei seguenti criteri:
    1. competenze e capacità professionali dei dirigenti;
    2. natura e caratteristiche dell’incarico da conferire in relazione ai programmi da realizzare;
    3. attinenza alle funzioni assegnate;
    4. rotazione negli incarichi, al fine di garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già assegnati allo stesso dirigente;
    5. salvaguardia delle esigenze di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.
  2. Il Dipartimento trasmette al Ministro, con cadenza almeno semestrale, un elenco dei provvedimenti adottati di conferimento, revoca e rinnovo degli incarichi temporanei ovvero di autorizzazione allo svolgimento di incarichi dirigenziali presso altre amministrazioni, nonché una relazione esplicativa dei criteri seguiti per l’adozione dei suddetti provvedimenti, corredata dai dati relativi ai trattamenti di missione corrisposti per i relativi incarichi.
  3. Gli incarichi di reggenza per periodi non superiori ai 60 giorni continuativi sono conferiti dal titolare dell’ufficio di livello generale al quale i funzionari sono assegnati.
  4. Gli incarichi di reggenza per periodi superiori ai 60 giorni continuativi sono conferiti dal Direttore generale, sentito il titolare dell’ufficio di livello generale al quale i funzionari sono assegnati.
  5. Il Direttore generale può delegare il potere di cui al comma 4 al titolare dell’ufficio di livello generale al quale i funzionari sono assegnati.

Art. 7
(Attuazione)

  1. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all’articolo 3 si applicano fino all’adozione del sistema di valutazione di cui al comma 2.
  2. Il Direttore generale provvede, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, all’adozione dei provvedimenti organizzativi necessari alla compiuta attuazione del sistema di valutazione annuale dei dirigenti, che dovrà trovare applicazione dal 1° gennaio 2018.

Art. 8
(Pubblicità)

  1. Le procedure di comunicazione dei posti disponibili ed i provvedimenti di conferimento degli incarichi, anche temporanei, nonché i provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento di incarichi dirigenziali presso altre amministrazioni, sono tempestivamente pubblicati sul sito internet del Ministero.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Roma, il 28 settembre 2016

Il ministro
On.le Andrea Orlando

Registrato alla Corte dei Conti il 19 ottobre 2016

Tabella A (art. 3, comma 3)

  • C.C. AOSTA
  • C.C. BOLZANO
  • C.R. FAVIGNANA
  • C.R. IS ARENAS
  • C.R. ISILI
  • C.C. LANUSEI
  • C.R. MAMONE
  • C.R. ORISTANO
  • C.R. PORTO AZZURRO
  • C.R. SAN GIMIGNANO
  • C.R. TEMPIO PAUSANIA
  • C.R. TOLMEZZO
  • C.R. VENEZIA GIUDECCA FEMMINILE