Circolare 11 giugno 2013 - Sistema Informativo del Casellario (SIC). Monitoraggio dei provvedimenti provvisori , dei provvedimenti in lavorazione, verificati con errore, da validare e da eliminare - Rilevazione anno 2013

11 giugno 2013

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
Ufficio III

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di appello
Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di appello

Ai Sigg. Dirigenti delle Corti di appello
Ai Sigg. Dirigenti delle Procure generali presso le Corti di appello

Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali di sorveglianza
Ai Sigg. Dirigenti dei Tribunali di sorveglianza

e p.c. All'Ispettorato generale
LORO SEDI

 

Oggetto : Sistema Informativo del Casellario (SIC). Monitoraggio dei provvedimenti denominati "provvisori ", dei provvedimenti che risultano ancora in lavorazione, verificati con errore, da validare e da eliminare.  Rilevazione anno 2013.

Facendo seguito alla circolare prot. “m_dg. DAG. 02/02/2010.0015793.U” del 2/2/2010, avente per oggetto le problematiche sorte a causa dell'incompleta applicazione delle disposizioni in materia di iscrizione dei provvedimenti,  dettate dal decreto dirigenziale del 25 gennaio 2007 , si comunica l’esito del monitoraggio, effettuato nel mese di maggio 2013, sui provvedimenti denominati "provvisori", sui provvedimenti che risultano ancora in lavorazione, verificati con errore, da validare o da eliminare definitivamente.

Di seguito si riporta la rilevazione effettuata dall'Ufficio del Casellario centrale sulla banca dati del SIC.

A) MONITORAGGIO DEI PROVVEDIMENTI “PROVVISORI”

L’elaborazione effettuata a livello nazionale ha rilevato nella banca dati del SIC un totale di 35.029 provvedimenti “provvisori”. In particolare:
 

  1. 8.726 provvedimenti provvisori per i quali non risulta effettuato alcun sollecito, di cui:
    • 4.107 iscritti dagli uffici del casellario giudiziale
    • 1.508 iscritti dagli uffici iscrizione
    • 3.073 iscritti dagli uffici iscrizione presso le procure (SIEP)
    • 38 iscritti dagli uffici iscrizione presso la magistratura della sorveglianza (SIUS).
  2. 26.303 provvedimenti provvisori per i quali l’ufficio iscrizione competente, seppur sollecitato, non ha provveduto all’iscrizione definitiva, di cui:
    • 69 sollecitati agli uffici del casellario giudiziale
    • 26.234 sollecitati agli uffici iscrizione.

Di seguito la comparazione con la rilevazione effettuata nell'anno 2012:

Provvedimenti provvisori
Stato “provvedimenti provvisori” Rilevazione 2012 Rilevazione 2013
Non risulta effettuato alcun sollecito 8.556 8.726
Sono stati effettuati i relativi solleciti,
ma il competente ufficio iscrizione non ha
provveduto all'iscrizione definitiva
22.700 26.303
TOTALE 31.256 35.029


Con la presente nota viene trasmessa a ciascuna Corte d’Appello e Procura Generale la situazione dettagliata degli uffici iscrizione e degli uffici locali del relativo distretto:

  1. Negli allegati A) e A1), il totale dei provvedimenti provvisori per i quali non risulta effettuato alcun sollecito.1
  2. Nell’allegato B), il totale dei provvedimenti provvisori per i quali il competente ufficio iscrizione, pur essendo stato sollecitato, non ha provveduto all'iscrizione definitiva.2

Nell'allegato A1), in particolare, è riportato il dettaglio riferito agli uffici iscrizione che sono stati istituiti presso le procure della repubblica (c.d. ufficio iscrizione SIEP) e la magistratura della sorveglianza (c.d. ufficio iscrizione SIUS). Attualmente gli uffici iscrizione SIEP provvedono ad aggiornare la banca dati del SIC trasmettendo, come provvedimento provvisorio, il titolo esecutivo iscritto sul sistema SIES (sottosistema SIEP) quando lo stesso non risulti iscritto sul SIC. Gli uffici iscrizione SIUS hanno invece il compito di trasmettere le ordinanze della magistratura di sorveglianza direttamente dal sistema SIES (sottosistema SIUS) e di iscrivere un provvedimento provvisorio quando questo non risulti presente sul SIC.

B) MONITORAGGIO DEI PROVVEDIMENTI CHE RISULTANO ANCORA IN LAVORAZIONE, VERIFICATI CON ERRORE, DA VALIDARE

L'elaborazione effettuata sulla banca dati del SIC ha rilevato a livello nazionale un totale di 133.321 provvedimenti che risultano ancora “in lavorazione”, “verificati con errore” o da validare. Di seguito la comparazione con la rilevazione effettuata nell'anno 2012.

MONITORAGGIO DEI PROVVEDIMENTI CHE RISULTANO ANCORA IN LAVORAZIONE, VERIFICATI CON ERRORE, DA VALIDARE
Provvedimenti da Gestire/Tipologia
 
Totale provvedimenti che risultano
“in lavorazione”
nell'anno
Totale provvedimenti che risultano “Verificati con errore”
nell'anno
Totale provvedimenti che risultano “da validare”
nell'anno
TOTALE GENERALE
nell'anno
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Giudiziari
(sentenze e decreti penali)
11.958 9.617 24.271 22.053 4.682 5.321 40.911 36.991
Esecuzione 7.651 7.981 64.505 65.742 6.174 5.319 78.330 79.042
Avvenuta esecuzione pena
(c.d. fine pena)
1.967 2.611 6.837 12.157 726 2.281 9.530 17.049
TOTALE 21.576 20.209 95.613 99.952 11.582 12.921 128.771 133.082


Per questa rilevazione viene trasmessa a ciascuna Corte d’Appello e Procura Generale la situazione dettagliata degli uffici iscrizione e degli uffici locali del relativo distretto. In particolare, nell'allegato C - sez. 1) per ciascun ufficio sono indicati il totale dei provvedimenti che risultano ancora in lavorazione, verificati con errore e da validare, per i quali l’ufficio dovrà portare a compimento le attività di iscrizione.

 

C)MONITORAGGIO DEI PROVVEDIMENTI ELIMINATI DAL SISTEMA (C.D. ELIMINAZIONE LOGICA), PER I QUALI È NECESSARIA UNA CONFERMA DELL'UFFICIO PER L'ELIMINAZIONE FISICA DALLA BANCA DATI DEL CASELLARIO3

L'elaborazione effettuata sulla banca dati del SIC ha rilevato a livello nazionale un totale di 644.032 provvedimenti che risultano ancora da eliminare definitivamente. Anche in relazione a questa elaborazione viene trasmessa a ciascuna Corte d’Appello e Procura Generale la situazione dettagliata degli uffici iscrizione e degli uffici locali del relativo distretto. In particolare, nell'allegato C - sez. 2), per ciascun ufficio sono riportati i provvedimenti giudiziari eliminati dal sistema e quindi non più menzionati nei certificati.

Per questi provvedimenti l’ufficio iscrizione e/o locale, ai sensi dell’articolo 21 del decreto dirigenziale 25/1/2007, è tenuto a verificarne la corretta eliminazione effettuata dal sistema e provvedere quindi alla sua definitiva eliminazione dalla banca dati, o eventualmente al suo ripristino, se l’eliminazione non risulti effettuata correttamente. Tale ultima evenienza dovrà essere segnalata con la massima urgenza al servizio di help desk.

Si ricorda che le tipologie di provvedimenti oggetto della presente circolare (ad esclusione di quelli di cui al par. C) rappresentano una forte criticità per il sistema certificativo nazionale del casellario giudiziale, perché vengono riportati, senza efficacia certificativa e con apposita avvertenza, nei soli certificati richiesti dall’autorità giudiziaria (art. 25, comma 5, d.d. 25/1/2007). Pertanto, al fine di assicurare che il certificato abbia lo stesso contenuto indipendentemente dal soggetto che lo richiede - autorità giudiziaria, pubblica amministrazione o privato - gli uffici interessati devono espletare i compiti assegnati dal citato decreto, nei tempi indicati dagli articoli 15 e 18.
Questo risulta tanto più urgente visto il generale aumento dei dati rispetto alla precedente rilevazione del 2012.

Si pregano le SS.LL. di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudicanti, requirenti e agli uffici di sorveglianza dei rispettivi distretti.

Eventuali chiarimenti sulle modalità per gestire sul SIC i provvedimenti in questione possono  essere richiesti al servizio di help desk (tel. 06/97996200), attivo presso l'ufficio del Casellario centrale dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17,30 ed il sabato dalle 8,30 alle 13. 

La circolare di cui in oggetto e la presnte nota sono reperibili sul sito intranet del casellario (portal.casellario.giustizia.it) e del Ministero della giustizia.

Roma, 11 giugno 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi Frunzio

 


1L’ufficio iscrizione, ove riscontri che sul sistema informativo del Casellario manchi il provvedimento giudiziario cui collegare il proprio, dopo aver inserito il provvedimento denominato “provvisorio”, deve sollecitare, senza ritardo e per via telematica, l’ufficio iscrizione competente (art. 15 d.d. 25/1/2007).
2L’ufficio iscrizione competente sollecitato deve provvedere, senza ritardo e comunque entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento del relativo sollecito, ad iscrivere il provvedimento mancante ovvero a comunicare per via telematica all’ufficio iscrizione che ha effettuato il sollecito i motivi del rifiuto dell’iscrizione (art. 15 d.d. 25/1/2007).
3Il sistema elimina automaticamente (c.d. eliminazione logica) dai certificati tutte le iscrizioni al momento del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 5 del D.P.R. 313/2002.