Circolare 9 maggio 2013 - Attivazione procedura per la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) ai sensi dell’articolo 39 DPR 313/2002 (T.U. del casellario)

9 maggio 2013

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
Ufficio III


Al Sig. Capo di Gabinetto

Al Signor Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria

Al Signor Capo Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

Al Signor Capo Dipartimento della giustizia minorile

Al Sig. Direttore dell'Ufficio centrale archivi notarili

Al Sig. Capo dell'Ispettorato
LORO SEDI


Oggetto : Decreto dirigenziale 5 dicembre 2012 - Attivazione procedura per la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) ai sensi dell’articolo 39 DPR 313/2002 (T.U. del casellario).


Sulla gazzetta ufficiale n. 297 del 21.12.2012 è stato pubblicato il decreto dirigenziale 5.12.2012 recante le modalità tecnico operative per consentire alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori di pubblici servizi la consultazione diretta, per via telematica, del sistema informativo del casellario (SIC), qualora per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali abbiano necessità di procedere:

  1. alle acquisizioni d’ufficio di informazioni concernenti stati, qualità e fatti, ai sensi dell’articolo 43 del d.P.R. 445/2000, che risultino elencati all’articolo 46 del medesimo D.P.R.;
  2. ai controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, di cui all’articolo 71 del citato decreto 445/2000;

e dunque all’acquisizione dei certificati di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto già citato. 

Presupposto per la consultazione diretta del sistema da parte delle pubbliche amministrazioni è l’aver stipulato apposita convenzione con questo Ministero anche mediante adesione, finalizzata rilascio di un certificato che contenga solo dati pertinenti e coerenti con i compiti istituzionali delle amministrazioni interessate in modo di assicurare il rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione.

 Il procedimento per la stipula della convenzione è attivato tramite richiesta di accesso che riporti le norme che regolamentano gli specifici procedimenti amministrativi di competenza ed, in modo analitico e puntuale, le eventuali fattispecie di reato e condizioni ostative per la definizione positiva di ciascuno di essi e comunque ogni ulteriore indicazione necessaria.

L’accesso diretto al SIC potrà essere altresì autorizzato alle articolazioni di questo Ministero. In particolare, per la previsione di cui agli articoli 12 e 13 del decreto dirigenziale:

  • gli Uffici già connessi alla RUG (Rete Unica Giustizia), potranno accedere al SIC secondo le regole attualmente vigenti per gli utenti certificatori degli uffici giudiziari, tramite l'assegnazione di credenziali di accesso;
  • gli Uffici non connessi alla RUG, potranno accedere al SIC tramite posta elettronica certificata (PEC), secondo le regole indicate nel decreto e le modalità tecnico-operative riportate  nell’allegato B.

Esigenze organizzative e ragioni di opportunità suggeriscono di definire procedure di autorizzazione all’accesso al SIC distinte per Dipartimento di appartenenza dei vari Uffici.

Si chiede, pertanto, di voler individuare gli uffici interessati all’accesso diretto al SIC (precisando se collegati o meno alla RUG) operando al contempo la ricognizione dei relativi procedimenti amministrativi di competenza che necessitano l’acquisizione dei certificati del casellario per le finalità di cui in premessa, indicando per ciascuno i riferimenti normativi.

Fino a quando non saranno definite tali procedure gli Uffici ministeriali continueranno a richiedere i certificati di cui necessitano all'ufficio locale del casellario.

Si coglie l’occasione per rappresentare che non si potrà rispondere a richieste di accesso diretto al SIC ai fini del controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificati da parte degli Uffici in qualità di stazioni appaltanti, in quanto a tali fini è stata stipulata un'unica convenzione con l'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) presso la quale è istituita la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (articolo 6-bis del d.lgs. 12.4.2006, n.163).

Ringraziando sin d’ora per la collaborazione, si rimane in attesa di cortese riscontro significando che nelle more non si potrà dare esito alle singole richieste di accesso che eventualmente perverranno.
Cordialmente.

Roma, 9 maggio 2013

IL CAPO DIPARTIMENTO
Eugenio Selvaggi