Circolare 15 aprile 2013 - Personale da impiegare per il servizio di chiamata in udienza, secondo le previsioni del nuovo ordinamento professionale

15 aprile 2013

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione


Prot. VI-DOG/356/035/2013/CA

Alla Corte Suprema di Cassazione
Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Alla Procuura Nazionale Antimafia
All' Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia
ROMA

Alle Corti di Appello
Alle Procure Generali della Repubblica presso le Corti di Appello
LORO SEDI

E, p.c. Al Call Center


Oggetto : Circolare – Personale da impiegare per il servizio di “chiamata in udienza”, secondo le previsioni del nuovo Ordinamento professionale di cui al Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto in data 29 luglio 2010.
 

Con riferimento all’oggetto ed a seguito dei numerosi quesiti formulati dagli Uffici giudiziari e della richiesta di intervento dell’Organizzazione sindacale Federazione CONFSAL-UNSA, si rileva che, ai sensi del Contratto Integrativo del 29 luglio 2010, il servizio di “chiamata in udienza” risulta chiaramente ricompreso nelle mansioni corrispondenti al profilo professionale di “operatore giudiziario”.

Tanto premesso, il servizio di “chiamata in udienza” dovrà essere in concreto organizzato considerando le possibili figure professionali cui attingere ovvero operatori giudiziari (F1, F2) e conducenti di automezzi, “lavoratori che, senza pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche, possono svolgere anche mansioni attribuite all’Operatore giudiziario quando non impegnati nelle mansioni proprie del profilo”.

Tale linea interpretativa, oltre che trovare fondamento nella normativa di settore, è stata da ultimo confermata da numerose decisioni giurisprudenziali intervenute sulla materia.

Pertanto, in riforma delle indicazioni contenute nella circolare prot. 103/1/(A)/1757/CD/DGPF-I del 30 novembre 2010, il servizio in questione dovrà essere strutturato attingendo esclusivamente alle figure professionali sopra richiamate, onde evitare il proliferare di un contenzioso che, allo stato, avrebbe esito quasi certamente sfavorevole per l’Amministrazione.

Roma, 15 aprile 2013

IL CAPO DIPARTIMENTO
Luigi Birritteri