Circolare 31 marzo 2003 - Attuazione del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale ed altro

31 marzo 2003

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA


Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello

Ai Sigg. Procuratori Generali
presso le Corti di Appello

LORO SEDI


OGGETTO: Attuazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale ed altro. Fase transitoria. Istruzioni operative

Nella nota prot. n. 1888 del 26 marzo 2003 è stato posto in evidenza che, per dare attuazione definitiva al testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, che consentirà lo svolgimento con tecnologie informatiche delle attività degli uffici, è necessario attivare un nuovo sistema informativo del casellario, contestualmente all'entrata in esercizio del sistema di interconnessione tra le diverse articolazioni degli uffici giudiziari sul territorio, le altre pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi.
Consegue l'esigenza, avvertita dallo stesso legislatore del testo unico, in modo particolare all'art. 46, di disciplinare il passaggio dall'attuale sistema (S.I.C.) a quello nuovo (N.S.C.) a regime.
Nella fase di transizione, gli uffici si atterranno alle istruzioni che di seguito vengono indicate.

L'iscrizione dei provvedimenti indicati nell'art. 3 t.u., di competenza degli uffici iscrizione, viene effettuata per via telematica secondo le modalità attualmente osservate o, in assenza di collegamento con il sistema informativo del casellario e fino all'attivazione dello stesso, mediante trasmissione cartacea agli uffici locali nel cui ambito territoriale le persone sono nate.
La trasmissione cartacea dei dati per la successiva memorizzazione nel sistema informativo del casellario avviene attraverso la compilazione delle schede e dei fogli complementari finora in uso, con le attuali modalità operative.
Le altre attività di competenza dell'ufficio iscrizione, quali la validazione e l'aggiornamento dei dati, sono transitoriamente gestite dagli uffici locali nel cui ambito territoriale le persone sono nate, secondo le istruzioni finora osservate dai casellari locali.
Gli uffici locali curano, altresì, il servizio di ricezione dei dati e la gestione degli archivi cartacei.
L'ufficio locale attende transitoriamente alla eliminazione delle iscrizioni indicate nell'art. 5 t.u., sia in relazione a quelle di competenza dell'ufficio iscrizione, secondo le attribuzioni individuate dall'art.l5 t.u., sia in relazione a quelle di competenza dell'ufficio centrale, secondo le attribuzioni individuate dall'art. 19, comma 5, t.u. e provvede, altresì, transitoriamente, alla eliminazione delle iscrizioni per morte della persona, secondo quanto disposto dall'art. 47 t.u..
L'iscrizione relativa al provvedimento di grazia, secondo quanto disposto dall'art. 20, comma 2, t.u. è effettuata dall'ufficio centrale.
I servizi certificativi del casellario giudiziale, demandati agli uffici locali, sono assicurati a livello nazionale attraverso l'attuale sistema informativo automatizzato gestito dall'ufficio centrale, secondo le modalità operative sinora in uso.
La menzionabilità delle iscrizioni riportate nel certificato del casellario giudiziale è adeguata a quanto disposto dagli artt. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 e 29 t.u..
Il certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi, secondo quanto disposto dall'art. 28 t.u., è equiparato al certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato ai sensi dell'art. 23 t.u., dal momento in cui divengono operativi i relativi adeguamenti sul sistema informativo del casellario.
Sono competenti al rilascio dei certificati, in via transitoria, i soli uffici locali.
L'eliminazione delle iscrizioni incompatibili con quelle previste dal testo unico, secondo quanto disposto dall'art. 44, è assicurata dal momento dell'operatività dei relativi adeguamenti sul sistema informativo deI casellario.
In materia di provvedimenti amministrativi di espulsione e di provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, l'acquisizione e la conservazione dei relativi dati da parte dell'ufficio centrale è operativa dal momento dell'acquisizione delle relative informazioni nella base dati centralizzata, attraverso l'interconnessione con le altre pubbliche amministrazioni, secondo gli standard con esse concordate.
In materia di casellario dei carichi pendenti, il servizio di certificazione locale continua ad essere assicurato dagli uffici della procura della Repubblica secondo le modalità finora osservate.
La certificazione nazionale, relativa alle pendenze riferite ai soggetti che abbiano assunto la qualità di imputato successivamente al 1° gennaio 2001, adeguata alle disposizioni di cui all'art 27 t.u., viene assicurata mediante il sistema informatico dell'ufficio centrale dal momento dell'acquisizione delle relative informazioni nella base dati centralizzata, tramite il recupero dei dati pregressi sull'intero territorio nazionale.

In materia di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, la certificazione dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato viene assicurata, su base locale, dagli uffici della procura della Repubblica, secondo le modalità finora osservate nell'ambito della certificazione locale dei carichi pendenti.
Tale certificazione, su base nazionale, e la certificazione nazionale delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, irrogate con provvedimenti divenuti irrevocabili, sono assicurate attraverso il sistema informatico dell'ufficio centrale dal momento della realizzazione di una base dati centralizzata e dell'acquisizione delle relative informazioni.

Il rilascio del certificato di emergenza (art. 36 t.u.) viene assicurato dal momento dell'entrata in esercizio del nuovo sistema informativo del casellario.

In materia di consultazione diretta del sistema da parte dell'autorità giudiziaria, le certificazioni di cui all'art. 39 t.u. sono acquisite attraverso la stampa degli atti, estratti direttamente dal sistema e sottoscritti dal responsabile del servizio designato in ciascun ufficio ove ha sede l'autorità giudiziaria che debba conoscere, per ragioni di giustizia, delle iscrizioni esistenti, riferite ad un determinato soggetto.
Gli atti privi della firma del responsabile hanno valore di semplice visualizzazione.
La consultazione diretta del sistema da parte dell'autorità giudiziaria, in via transitoria, è assicurata dal sistema solo per le certificazioni di cui all'art. 21 t.u. limitatamente a quelle del casellario giudiziale.

Relativamente alla consultazione diretta da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, la certificazione di cui all'art. 39 t.u. viene assicurata dal momento della operatività del sistema di interconnessione con le amministrazioni pubbliche e con i gestori di pubblici servizi, in relazione ai successivi stati di avanzamento.

In ordine all'utilizzazione del codice identificativo, quanto disposto dall'art. 42, comma 2, t.u., viene assicurato dal momento dell'acquisizione informatica del codice identificativo da parte degli uffici iscrizione.

La visura delle iscrizioni nel casellario giudiziale da parte della persona interessata (art. 33, comma 1, t.u.) è assicurata allorquando divengono operativi i relativi adeguamenti del sistema informativo del casellario. Competenti a consentire la visura, in via transitoria, sono i soli uffici locali.
In materia di casellario dei carichi pendenti, la visura delle iscrizioni locali è consentita presso gli uffici della procura della Repubblica; la visura delle iscrizioni nazionali successive al 1° gennaio 2000 viene assicurata mediante il sistema informatico del casellario centrale dal momento dell'acquisizione delle informazioni nella base dati centralizzata, attraverso il recupero dei dati pregressi sull'intero territorio. Competenti a consentire la visura, in via transitoria, sono i soli uffici locali.

In materia di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, la visura delle iscrizioni da parte dell'ente interessato viene assicurata dal momento della realizzazione di una base dati centralizzata e dell'acquisizione delle relative informazioni. Competenti a consentire la visura, in via transitoria, sono i soli uffici locali.

Altri aspetti operativi della fase transitoria saranno esaminati successivamente.

Si trasmette la presente nota alle SS.LL. con preghiera di disporre che ne sia data comunicazione, a mezzo fax o con altro mezzo telematico, a tutti gli uffici interessati e che sia data assicurazione a questa Direzione Generale, tramite l'Ufficio centrale del casellario giudiziale (Piazza Firenze, 27 – 00186 Roma), dell'avvenuta ricezione da parte degli stessi.

Roma, 31 marzo 2003

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta Iannini


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