Circolare 13 aprile 2007 - Chiarimenti sulla circolare m_dg. DOG .3l/10/2006.0039434. U sul d.lgs. 240/2006

13 aprile 2007

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Il Capo dipartimento

 

Individuazione delle competenze dei magistrati capi dell'ufficio giudiziario e dei dirigenti amministrativi preposti all'ufficio


Sono pervenuti da numerosi uffici giudiziari vari quesiti inerenti a problematiche applicative dipendenti dalla circolare in oggetto, cui si ritiene di poter fornire i seguenti chiarimenti di carattere generale
Essenzialmente, le richieste pervenute a questo Dipartimento vertono sulle seguenti tematiche:
 

1.  Titolarità delle funzioni dirigenziali previste dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. 240/06 nell'ipotesi di:

a) posto-funzione dirigenziale vacante
b) posto-funzione dirigenziale non previsto in pianta organica.

2.  Titolarità della gestione del personale UNEP.
3.  Titolarità delle funzioni dirigenziali previste dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. 240/06 in ambito distrettuale.
4.  Composizione delle delegazioni di parte pubblica per la contrattazione collettiva integrativa decentrata.

 

Con riferimento alla fattispecie di cui al punto 1. lettera a) [Titolarità delle funzioni  dirigenziali previste dagli artt.. 2 e 3 del dlgs. 240/06 nell’ipotesi di posto-funzione dirigenziale vacante] si ritiene che l'ipotesi di posto dirigenziale previsto in pianta organica, ma di fatto vacante, debba, in primo luogo,  essere trattata previa applicazione dell'istituto della reggenza.

Preliminarmente appare, comunque. opportuno soffermarsi sulla differenza concettuale esistente tra la mera "assenza" del dirigente, riconducibile a situazioni caratterizzate dal requisito della “temporaneità" (quali ad es. ferie, malattia) e la vacanza del relativo posto-funzione.

Nel primo caso la stessa fonte contrattuale di riferimento (art. 25 del CCI di Amministrazione) individua nel direttore di cancelleria e nel cancelliere p.e. C2 i funzionari legittimati a svolgere funzioni "vicarie" del dirigente, nell'ambito delle direttive date dallo stesso dirigente titolare. 
Nel secondo caso, invece, sino alla copertura del posto, le funzioni dirigenziali saranno esercitate, interinalmente, da altro dirigente di ruolo, cui sia stato conferito l'incarico di reggenza dell'ufficio medesimo - con provvedimento formale del Direttore Generale del Personale e della Formazione - in conformità a quanto previsto dall'art. 61 deI contratto collettivo della Dirigenza - Area I, sottoscritto il 21 .04.2006. ai sensi del quale, "nell'ipotesi di vacanza in organico ovvero di sostituzione del dirigente assente con diritto alla conservazione del posto, la reggenza dell'ufficio può essere affidata ad un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con un incarico ad interim”.
Ciò in quanto alla luce del d.lgs. n. 240/06 il dirigente amministrativo è da identificarsi esclusivamente nel dirigente "di ruolo", titolare dell'incarico in forza di conferimento avvenuto in applicazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001.
Tuttavia, in considerazione del fatto che l'istituto della reggenza potrebbe risultare non applicabile in forma generalizzata, considerata la difficoltà di attingere presso altri uffici e la sproporzione esistente tra il numero di dirigenti attualmente in servizio ed uffici periferici con posto-funzione dirigenziale vacante, in attesa della copertura del posto vacante o del conferimento di apposito incarico "ad interim", le competenze che il d.lgs. n. 240/06 attribuisce al dirigente amministrativo dovranno essere svolte, temporaneamente, dal magistrato capo dell‘ufficio.

Con riferimento alla fattispecie di cui al punto 1. lettera b) [Titolarità delle funzioni  dirigenziali previste dagli arti. 2 e 3 del d.lgs. 240/06 nell’ipotesi di posto-funzione dirigenziale non previsto in pianta organica] la circolare del 31/10/2006 ha già chiarito espressamente che le funzioni attribuite dal d.lgs. n. 240 ai dirigenti amministrativi “non possono essere esercitate dai lavoratori inquadrati in aree funzionali corrispondenti alla figura professionale del direttore di cancelleria o a quella del cancelliere"; conseguentemente le indicate competenze continueranno ad essere svolte dai magistrati capi degli uffici, che, attualmente, concentrano su di sé tutte le competenze dirigenziali dell'ufficio.

Per quanto concerne la titolarità della gestione del personale UNEP questo Dipartimento ritiene che né la lettera né lo spirito della novella contenuta nel d.lgs. n. 240/06 possono indurre a considerare modificate le competenze che il D.P.R. 15/12/1959, n.1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) assegna al Presidente di Corte o del Tribunale, in relazione agli U.N.E.P. rispettivamente costituiti. con dotazioni organiche separate, presso la Corte di Appello o il Tribunale, non trattandosi di gestione diretta ma solo di "sorveglianza", tuttora regolamentata dal citato D.P.R..

La normativa di settore non viene così in alcun modo toccata dal d.lgs n. 240/06. Tale ultima Legge parla sempre di uffici giudiziari mentre gli uffici notifiche e protesti hanno una loro specifica autonomia, con la nomina dell'ufficiale giudiziario dirigente effettuata dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero su proposta del Presidente della Corte di Appello e con ]a sorveglianza attribuita allo stesso Presidente.
Con riferimento alla tematica riportata al punto 3, e cioè quella relativa alla gestione del personale e delle risorse a livello distrettuale, è da ritenersi che, allo stato attuale, nelle more dell'integrale attuazione del d.lgs. n. 240/06, per ciò che attiene all'istituzione delle Direzioni regionali ed interregionali, nulla è cambiato in terna di applicazione distrettuale del personale - che è ora disciplinata dall'Accordo sulla mobilità del personale giudiziario sottoscritto il 27/03/2007 - e di gestione dei fondi assegnati ai Presidenti di Corte ed ai Procuratori Generali quali funzionari delegati per la gestione a livello distrettuale, atteso che le attribuzioni transitate dai magistrati capi degli uffici giudiziari ai dirigenti amministrativi si esplicano, in ogni caso, solo all'interno dell'ufficio di appartenenza.

Infine, con riferimento all'ultima delle tematiche evidenziate e cioè quella relativa alla "Composizione delle delegazioni di parte pubblica per la contrattazione collettiva integrativa  decentrata” si  fa presente che il d.lgs. n. 240/06 non contiene norme, che abbiano incidenza diretta sul rapporto di lavoro e le relazioni sindacali del personale, anche dirigenziale, di questa Amministrazione, che continuano ad essere totalmente disciplinati dal D. Lgs. n. 165/2001 e dalla contrattazione, collettiva e integrativa, vigente.
Conseguentemente non si ritiene che lo stesso abbia determinato direttamente la modifica della norma pattizia contenuta nell'art.. 6 del C.C.I. del Ministero della Giustizia sottoscritto il 5 aprile 2000, e successive integrazioni, che mantiene la sua efficacia fino ad eventuale revisione da parte dei titolari della contrattazione integrativa di amministrazione a livello nazionale.


IL CAPO DIPARTIMENTO
Claudio Castelli