Decreto 10 ottobre 2012 - Definizione procedimenti di pagamento spese per liti e arbitraggi pendenti e gravanti su capitolo 1685

10 ottobre 2012

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

 

Visto il D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55, recante "'Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia";

Visto "l'atto generale di regolamentazione dell'Ufficio del Contenzioso. Profililegislativi ed organizzativi" 6 giugno 2003;

Visto il P.C.D. 18 novembre 2003, recante competenze ed attribuzioni in ordine alla procedura per il pagamento delle spese per liti ed arbitraggi gravanti sul capitolo 1685;

Visto il P.C.D. 24 ottobre 2011, recante attribuzione alla Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi della competenza inerente; le procedure di pagamento delle spese per liti ed arbitraggi
cavanti sul capitolo 1685, ivi. compresa: l'attività istruttoria procedimentale;

Viste le osservazioni formulate dalla Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi, con note 15 dicembre 2011, prot. n.009902,. 29 febbraio 2012, n. 001506, 5 aprile 2012 n. 002711 e 2 maggio
2012 n. 003330;

Considerato quanto precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia - Ufficio II - Bilancio con nota 15 maggio 2012 prot. n. 23800 e Ufficio VI con nota
16 maggio 2012 prot. n. 24306;

Considerate le osservazioni raccolte nella riunione 7 maggio 2012;

Visto il P.C.D. 4 giugno 2012 relativo alla definizione delle procedure per il pagamento delle "spese di lite ed arbitraggio" gravanti sul capitolo 1685;

Viste le osservazioni formulate dalla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento con note 6 giugno 2012, prot. n. 000325, 7 giugno 2012 n.36892/2-40,15 giugno 2012 n. 0228677 e dalla Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi con nota 19 giugno 2012, prot.n. 004827 e 25 giugno 2012 n. 18463;

Considerate le osservazioni raccolte nella riunione 26 giugno 2012;

Viste le ulteriori osservazioni formulate dalla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento con nota 27 giugno 2012 prot. n. 0244247 e dalla Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi con nota 5 luglio 2012 prot. n. 005299;

Considerate le osservazioni raccolte nella riunione 17 luglio 2012;

Ritenuta la necessità di definire procedure utili ad assicurare una gestione dei processi conforme ai principi di efficienza/efficacia, economicità e trasparenza che governano l'azione amministrativa;

Rilevata altresì la necessità di provvedere alla definizione dei procedimenti di pagamento delle spese per liti ed arbitraggi attualmente pendenti e di assicurare, per il futuro, la possibilità della loro trattazione nei termini procedimentali di cui alla legge n. 241/1990;

DECRETA

Art.  1
Amministrazione del capitolo 1685

  1. Per il pagamento delle spese di liti ed arbitraggi, risarcimenti ed accessori, gravanti sul capitolo 1685, l'ufficio del Contenzioso provvede all' espletamento dei sub procedimenti istruttori per la liquidazione (acquisizione del parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato, se necessario, conteggio di IVA, oneri accessori, interessi ed altre voci, acquisizione dei dati anagrafid del creditore, coordinate bancarie, età). Sono da imputarsi al capitolo 1685 anche i compensi dovuti all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art 21 del R.D. 30 ottobre, n. 1611, ai commissari ad acta ed ai C.T.U., alle spese di lite ritenute in sentenza, per atti transattivi e per atti di precetto.
  2. Fino a diverse disposizioni all'emissione del mandato di pagamento per il tramite del SI.CO.GE. ed alla firma dei decreti di pagamento delle spese di lite ed arbitraggio, risarcimenti ed accessori, con imputazione al capitolo 1685, provvede il Direttore generale del personale e della formazione.

Art. 2
Liquidazione della sorte capitale

  1. Le Direzioni generali provvedono alla liquidazione, per la materia di competenza, della sorte capitale unicamente dopo le comunicazioni dell'Ufficio del Contenzioso dei provvedimenti giudiziali notificati in forma esecutiva.
  2. La Direzione generale detenuti e trattamento provvede con imputazione al capitolo 1764 (piano di gestione 02); al pagamento delle spese relative alle mercedi, differenze retributive e alla monetizzatone delle ferie non godute dai detenuti lavoranti, relativi interèssi e rivalutazione monetaria.

Art. 3
Organizzazione dell'Ufficio del Contenzioso

  1. E' istituita una Sezione in seno all'Ufficio del Contenzioso, che cura la definizione dei procedimenti di cui all'articolo 1, anche mediante l'eventuale costituzione di una sottosezione per le procedure in arretrato; sia il disbrigo degli affari correnti;
  2. Alla Sezione di cui al comma 1, con separato ordine di servizio, è preposto un funzionario e sono assegnate le risorse umane e logistiche rese disponibili dalle Direzioni Generali.
  3. Alla Sezione di cui al comma 1, è distaccata, altresì, una unità di personale indicata dalla Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, per un temporaneo tutoraggio del personale assegnato.
  4. L'Ufficio dell'organizzazione e delle relazioni provvede a dotare l'Ufficio del Contenzioso di una sistemazione logistica (n. 2 stanze) per i componenti della nuova articolazione e delle strumentazioni d'uffido.

Art. 4
Disciplina transitoria

  1. Ogni articolazione dipartimentale che abbia in carico procedimenti acquisiti in attuazione del P.C.D. 4 giugno 2012, invia solitamente la documentazione all'Uffido del Contenzioso per lo svolgimento delle procedure attribuiteli dal presente decreto.

Roma, 10 ottobre 2012

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Giovanni Tamburino