Circolare 6 maggio 2002 - Ripartizione dell’indennità di trasferta per la notificazione degli atti

6 maggio 2002

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot.6/698/035

 

AL SIGNOR CAPO DI GABINETTO DELL’ON.LE MINISTRO
S E D E

AL SIGNOR CAPO DELL’ISPETTORATO GENERALE
S E D E

AI SIGNORI PRESIDENTI DELLE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI
 

OGGETTO : Ripartizione dell’indennità di trasferta per la notificazione degli atti. Art. 7 della legge 18 febbraio 1999, n. 28

Sono pervenuti numerosi quesiti e richieste da parte di rappresentanze sindacali che sollecitano un riesame delle modalità di ripartizione dell’indennità di trasferta per la notificazione degli atti, chiarite con la circolare n.2/99 emanata dalla Direzione Generale degli Affari Civili il 19/4/1999.  Di tale circolare si chiede la revisione di una parte minimale, coerentemente con le disposizioni già impartite, in relazione alle mutate situazioni di fatto del personale costituente gli Uffici NEP ed alle diverse esigenze degli uffici giudiziari di cui gli stessi fanno parte.

Infatti, a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni normative relative all’istituzione del giudice unico, alla attribuita competenza penale del giudice di pace, alla limitazione dell’attività di notifica degli atti penali da parte della polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 374/2001 ed alle disposizioni contrattuali, si è verificato un incremento dell’attività giudiziaria, con particolare riferimento alle aumentate esigenze di notificazione degli atti, sia di natura penale che civile ed amministrativa, a fronte di una notevole riduzione della dotazione organica degli ufficiali giudiziari  B3 prevista dal D.P.C.M. 8/2/2001, con conseguente incremento degli ufficiali giudiziari dell’area C.

Premesso che sia gli ufficiali giudiziari B3 che C1 possono effettuare la notificazione degli atti, in quanto espressamente previsto dalle norme ordinamentali (artt. 106, 2° c. e 165 del D.P.R. 1229/1959) e contrattuali (declaratoria delle posizioni economiche B3 e C1 del CCI del 5/4/2000), si ritiene opportuno sottolineare come le mutate esigenze degli uffici giudiziari già menzionate, in tema di notificazione di atti richiedano una maggiore contribuzione lavorativa ed una più equilibrata suddivisione delle attribuzioni tra il personale delle due aree funzionali, peraltro di fatto già verificatasi.

Pertanto, laddove si verifichi che ufficiali giudiziari C1 abbiano garantito la loro disponibilità ad attivarsi per il servizio notificazione – sia in materia penale, civile che amministrativa – per carenza degli ufficiali giudiziari B3, per documentato “surplus” di lavoro, per accordi intervenuti all’interno degli uffici tra le due distinte aree, per scadenza di atti da notificare e tenuto conto del disposto dell’art. 9 del D.L. 374/2001,  l’ attribuzione del 50% dell’indennità di trasferta costituente reddito deve essere consentita anche a tale personale, come corresponsione dei proventi derivanti dalla diretta attività di notificazione.

Infatti, si ritiene che per la ripartizione dell’indennità di trasferta per notifica, valgano le medesime considerazioni sulla esigenza che ha ispirato l’art. 7 della legge n. 28/1999, di riconoscere a tutti i dipendenti dell’ufficio NEP che collaborino in modo rilevante allo svolgimento del servizio, il diritto a partecipare alla distribuzione della relativa indennità, fatti salvi eventuali diversi accordi.

Tale criterio consente di garantire il corretto espletamento dei servizi ed il buon andamento dell’amministrazione giudiziaria, nonché un più equilibrato rapporto, anche per l’immediato futuro, tra carichi di lavoro e personale.
Si ritiene quindi che agli ufficiali giudiziari dell’area C1 che espletino attività di notificazione degli atti sia dovuta con le stesse modalità e nella misura equivalente alla attività prestata, la relativa quota di indennità di trasferta costituente reddito.

Considerato tra l’altro, la natura incentivante della indennità, si ritiene che debbano essere esclusi da detta ripartizione gli ufficiali giudiziari C1  che non svolgano effettivamente la predetta attività, mancando l’indefettibile presupposto della collaborazione, onde evitare che alla percezione della stessa non sia correlato un corrispondente impegno lavorativo.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Nicola Cerrato